Giu Qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale circa la congruità della motivazione di un avviso di accertamento è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE - ORDINANZA 08 febbraio 2023 N. 3829
Massima
In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento - il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell'atto stesso - è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo» (cfr. Cass. nn. 16147/2017, 2928/2015, 8312/2013)

Casus Decisus
la Società L. S.a.S. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l’appello del Comune di Barano d’Ischia avverso la sentenza n. 10806/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di pagamento TARI 2015 emesso dal suddetto Comune; l’ente locale resiste con controricorso; il Comune ha da ultimo depositato memoria difensiva

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE - ORDINANZA 08 febbraio 2023 N. 3829 De Masi Oronzo

1. preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, posto che a differenza di quanto si sostiene nel controricorso la sentenza è stata sottoposta a specifica impugnazione nel rispetto dell'art. 366, 1 comma c.p.c. ed avendo il Comune ricorrente corredato l'atto degli elementi essenziali, descrittivi tanto della vicenda fattuale, quanto della vicenda processuale (pagg. 2-4 del ricorso), volti a riassumere ed illustrare le ragioni ed i presupposti della pretesa tributaria, con la conseguenza che il ricorso per cassazione si palesa adeguato a consentire alla Corte di comprendere le censure prospettate fornendo una conoscenza del sostanziale e processuale, sufficiente per intendere correttamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia oggetto di impugnazione, oggetto dei motivi di ricorso di seguito illustrati;

2.1. con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione dell’art. 2909 c.c. con riguardo al giudicato esterno formatosi relativamente alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 20602/2015, con cui era stata accertata la superficie tassabile dello stabilimento balneare e del ristorante, di proprietà della contribuente;

2.2. la censura va disattesa per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c.;

2.3. invero, nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l'inesistenza (o l'esistenza) del giudicato esterno deve, per il principio di specificità del ricorso ed a pena d'inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine neppure sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (cfr. Cass. 15737/2017; Cass. n. 17310 del 19/08/2020; v. anche ex multis Cass. 26489/2014; 19306/2014; 14541/2014; 14784/2015, 18679/2017), ed a tale adempimento la ricorrente si è del tutto sottratta;

2.4. peraltro, la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento all'eccezione di giudicato, che poteva essere sollevata solo in tale giudizio, né la parte ha indicato specificamente in quale atto difensivo avrebbe posto la suddetta questione ed avrebbe prodotto la suddetta sentenza, munita della relativa certificazione di passaggio in giudicato, considerato che la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza» (cfr. Cass. n. 6868/2022); 

3.1. con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 4 L. n. 241/1990, art. 345 c.p.c., artt. 112, 113, 115 c.p.c.) per avere la Commissione Tributaria Regionale respinto le eccezioni della contribuente circa la nullità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione;

3.2. la censura è parimenti inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c.;

3.3. va dato seguito, invero, al principio di diritto secondo il quale «in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento - il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell'atto stesso - è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo» (cfr. Cass. nn. 16147/2017, 2928/2015, 8312/2013);

3.4. tale condizione di ammissibilità del mezzo non è stata concretizzata dalla ricorrente nella sua formulazione non essendo stata affatto riportata per estratto nei punti rilevanti la motivazione dell’atto impositivo impugnato;

3.5. parimenti va respinta la doglianza circa la pretesa illegittima produzione di nuova documentazione in appello da parte del Comune relativa alla superficie imponibile, ed il conseguente vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata in quanto basata anche sulla suddetta documentazione;

3.6. alla luce del fondamentale principio di specialità, espresso dall'art. 1, comma 2 (in forza del quale, nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima), deve farsi esclusiva applicazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, c. 2, che ha espressamente previsto e consentito la produzione di nuovi documenti in appello (cfr. Cass. n. 18907/2011);

3.7. le parti hanno, quindi, facoltà di produrre nuovi documenti in appello, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, al di fuori delle condizioni poste dall'art. 345 cod. proc. civ., anche quando non sussista, pertanto, l'impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti (cfr. Cass., nn. 18391/2021, 17164/2018, 8927/2018, 27774/2017, 22776/2015);

4.1. con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 70 D.Lvo. n. 507/1993, art. 2697 c.c.) nonché «omesso esame di un punto essenziale ... ai fini della decisione» per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di valutare documentazione (denuncia di variazione della superficie imponibile datata 2015) relativa all’arenile dello stabilimento balneare di sua proprietà;

4.2. la censura è parimenti inammissibile;

4.3. come ribadito dalla Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. n. 34469/2019), in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità;

4.4. il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve invero essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un Corte di Cassazione - copia non ufficiale 6 di 7 ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass. SU. n. 8950/2022), ovvero deve ritenersi rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali (cfr. Cass. n. 12481/2022)

4.5. nel ricorso in esame, pertanto, si evidenzia che non risulta trascritto, neppure in parte qua, il contenuto della suddetta documentazione, né sono stati forniti i dati necessari all'individuazione della sua collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito, segnalandone dunque la presenza negli atti del giudizio di merito mediante precisa indicazione della sua collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte, essendosi limitata la parte ad allegarla al ricorso in cassazione, come peraltro puntualmente eccepito dalla parte controricorrente;

5.1. con il quarto motivo la ricorrente denuncia omessa pronuncia della sentenza impugnata circa la richiesta riduzione dell’imposizione per stagionalità dell’attività d’impresa relativa all’immobile tassato;

5.2. come contestato dalla parte controricorrente, nel silenzio della sentenza impugnata, deve ritenersi che trattasi di questione nuova non precedentemente prospettata nei precedenti gradi di giudizio e non sottoposta perciò al vaglio del giudice di appello, al che consegue che la sua introduzione per la prima volta in questa sede urta contro il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. nn. 17041/2013, 19164/2007, 7981/2007), posto che il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte (cfr. Cass. n. 4087/2012);

5.3. occorre peraltro rilevare, sempre sotto questo profilo, che l'allegazione in parola si espone anche al rilievo della mancanza di specificità del ricorso, non avendo la ricorrente (proprio in ragione della novità della questione) trascritto né il ricorso introduttivo nella parte in cui sarebbe stata prospetta tale questione, né l’atto di costituzione in appello con cui sarebbe stata riproposta la domanda, rimasta assorbita nella pronuncia di primo grado (cfr. Cass. n. 7940/2019);

6. per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato;

7. le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore del Comune controricorrente, liquidandole in Euro 2.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, nonché spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità