Giu Qualora «nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - ORDINANZA 07 febbraio 2023 N. 3668
Massima
Qualora «nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 cod. proc. civ. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso» (Cass., Sez. Un., 11 aprile 2018, n. 8980)

Casus Decisus
Rilevato che: 1. che, con sentenza n. 75/2019 del 28 gennaio 2019, la Corte d’appello di Lecce, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Lecce, accoglieva la domanda proposta da S. C. nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale Lecce e, per l’effetto, previa disapplicazione delle delibere di DG n. 3866 del 30.11.2009 e n. 521 del 26.2.2010, condannava la ASL di Lecce ad inquadrare la C. nel profilo professionale di Operatore Tecnico addetto all’assistenza categoria B del CCNL per il Comparto Sanità a far data dalla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’Azienda predetta e a corrispondere alla predetta, da pari data, il relativo trattamento economico differenziale; ad avviso della Corte territoriale la delibera DG n. 3866/2009 era illegittimamente intervenuta a mutare in senso deteriore, dalla categoria B alla A, l’inquadramento spettante alla Ciminiello all’atto della sua stabilizzazione; tale stabilizzazione (già prevista dalla legge regionale n. 10/2007 ed estesa, dall’art. 3, comma 38, della legge regionale n. 40/2007, agli operatori svolgenti, come la ricorrente, servizio di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap) era stata disposta all’esito della ricognizione del personale cui la ASL aveva proceduto con precedenti delibere del 2008, tenendo conto delle mansioni effettivamente svolte, ai fini dell’equiparazione con le qualifiche previste dal CCNL per il comparto Sanità; il diritto all’inquadramento nella categoria B (operatore tecnico) si era, dunque, consolidato in virtù dei predetti provvedimenti; 2. per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l’ASL di Lecce, affidando l’impugnazione a undici motivi, cui la C. ha resistito con controricorso; 3. la ASL Lecce, con nota del 28 aprile 2022, ha depositato verbale di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro già sottoscritto dalla Asl Lecce e da S. C. ed «atto di richiesta congiunta di definizione del giudizio a seguito di accordo», anch’esso sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, ove si conclude per l’accertamento dell’intervenuta rinuncia agli atti e all’azione e comunque per la dichiarazione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - ORDINANZA 07 febbraio 2023 N. 3668 Tria Lucia

Considerato che:

1. il Collegio deve prendere atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, in conformità al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, qualora «nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 cod. proc. civ. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso» (Cass., Sez. Un., 11 aprile 2018, n. 8980);

2. con la richiamata decisione si è precisato che quando le parti di una controversia danno atto di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale, «i cui termini esse possono individuare ed identificare ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite», la congiunta prospettazione della definizione della lite pendente rende non più necessario l’intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione dell’intervenuto accordo;

3. ricorrono nella fattispecie le condizioni per la pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto al deposito del verbale di conciliazione ha fatto seguito la richiesta congiunta delle parti; tale dichiarazione implica necessariamente, proprio perché la Corte accerta che la controversia è ormai oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell’automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, atteso che le parti regolando con l’accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi di detta efficacia; a ben vedere, il fenomeno che si verifica non è una ‘cassazione’ della sentenza impugnata, bensì l’accertamento che la sua efficacia è venuta meno per effetto dell’accordo negoziale delle parti, perché con esso le parti ne hanno disposto; è di tanto che la Corte di Cassazione deve dare atto, sicché non può essere accolta la richiesta, svolta dalle parti nella loro istanza, di “cassazione senza rinvio” della sentenza; 4. quanto alle spese di lite, può disporsene la compensazione conformemente al regolamento stabilito dalle parti nella lettera C) dell’allegato atto di transazione; 5. ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla legge 24.12.12 n. 228, deve darsi atto della insussistenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, perché il meccanismo sanzionatorio è applicabile solo qualora il giudizio di cassazione si concluda con l’integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di intervenuto accordo negoziale fra le parti (Cass. S.U. n. 8980/2018, cit.).

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 3 novembre 2022.