Giu In tema di privilegio generale sui mobili ex art. 2751-bis, primo comma, n. 5 cod. civ., l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane integra un presupposto formale necessario
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - ORDINANZA 31 gennaio 2023 N. 2892
Massima
“In tema di privilegio generale sui mobili ex art. 2751-bis, primo comma, n. 5 cod. civ., l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane (con conseguente annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese) integra un presupposto formale necessario, anche se non sufficiente, per il riconoscimento del cd. privilegio artigiano, ai cui fini occorre altresì verificare la sussistenza in concreto dei requisiti sostanziali, alla stregua ora dell’art. 2083 cod.civ., ora della legge-quadro n. 443 del 1985, a seconda che si tratti, rispettivamente, di crediti sorti prima o dopo la data di entrata in vigore del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), il cui art. 36 ha modificato il predetto art. 2751-bis, primo comma, n. 5 cod. civ.”

Casus Decisus
1. – Nel 2009 il Tribunale di Isernia dichiarò lo stato di insolvenza della società I. s.p.a., poi ammessa all'amministrazione straordinaria. Il credito della società A. s.r.l. venne ammesso al passivo nella misura di euro 118.928,86 in via chirografaria, nonostante la richiesta del privilegio artigiano. 1.1. – La società creditrice propose opposizione allo stato passivo insistendo, tra l’altro, per il riconoscimento del privilegio ai sensi dell'articolo 2751-bis n. 5 cod.civ.; a tal fine dedusse che l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane a norma dell'art. 1 della legge n. 860 del 1956, così come dell'art. 5 della successiva legge quadro per l'artigianato n. 443 del 1985, non valesse pacificamente a rendere applicabile il privilegio invocato, dovendo invece riscontrarsi i presupposti di cui all’art. 1 della l. n. 443/1985, ed in particolare lo svolgimento del lavoro anche manuale nel processo produttivo, da parte dell’imprenditore artigiano, in misura prevalente, come era comprovato per il legale rappresentante, A.P., e per l’altro socio, G. P.. 1.2. – Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Isernia ha accolto parzialmente l'opposizione allo stato passivo, limitatamente a interessi e penale ex art. 10, d.lgs. n. 231 del 2002, ma ha negato il riconoscimento del privilegio artigiano, osservando che, sebbene l'iscrizione nell'apposito albo speciale di cui all’art. 5 della l. n. 443 del 1985 non sia condizione sufficiente ai fini dell'applicazione del privilegio ex art. 2751-bis n. 5 cod.civ. – dovendosi ricavare dall’art. 2083 cod.civ. la nozione di artigiano rilevante ai fini dell’attribuzione del relativo privilegio – tuttavia la predetta iscrizione resta un requisito necessario e indefettibile, mentre la società creditrice risulta iscritta solo nella sezione ordinaria del Registro imprese; di conseguenza ha ritenuto superfluo l’accertamento dei requisiti di cui all’art. 2083 cod.civ. 1.3. – Avverso detta decisione A. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione in un unico, articolato motivo. L’intimata I. spa in A.S. non ha svolto difese.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - ORDINANZA 31 gennaio 2023 N. 2892 Genovese Francesco Antonio

2. – La ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2751-bis n. 1, cod.civ., dell’art. 5, l. n. 443 del 1985, della l. n. 57 del 2001 e dell’art. 36 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, con riguardo alla statuizione per cui l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane sarebbe un requisito necessario, anche se non sufficiente, per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 5 cod.civ. nella versione vigente prima della modifica del d.l. n. 5 del 2012. Per contrastare il decisum richiama la giurisprudenza di legittimità in base alla quale l’iscrizione all’albo degli artigiani ex art. 5, l. n. 443 del 1985 non spiegherebbe alcuna influenza ai fini del riconoscimento del privilegio, dovendosi ricavare dai criteri generali dell’art. 2083 cod.civ. la nozione di impresa artigiana (Cass. Sez. U, 5685/2015), la quale peraltro, ai sensi della legge n. 57 del 2001, può essere costituita anche come società a responsabilità limitata pluripersonale.

2.1. – Il motivo è infondato e va rigettato.

2.2. – E’ la stessa ricorrente a ricordare, a pag. 8 del ricorso, che «l'orientamento prevalente, per non dire pacifico, della giurisprudenza di merito e di legittimità sotto la validità della vecchia formulazione (ante 2012) dell'art. 2751 bis, era che l'iscrizione all'Albo artigiani fosse condizione necessaria ma non sufficiente per riconoscimento del privilegio». Tuttavia la parte intende perorare una diversa tesi, valorizzando un passaggio della sentenza delle Sezioni Unite n. 5685 del 2015 che, pur costituendo asseritamente un obiter dictum, avrebbe espresso «un principio interpretativo che non può passare inosservato», e cioè che nel periodo anteriore alla novella del 2012, «resta fermo che l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane ex art. 5 della legge n. 443 del 1985 non spiega alcuna influenza sul riconoscimento del privilegio, dovendosi ricavare la nozione di impresa artigiana dai criteri generali del 2083 cod.civ.».

2.3. – In realtà, la lettura integrale del richiamato precedente nomofilattico rivela una ratio evidentemente non colta, espressa dall’inciso «ex sé», che la ricorrente ha omesso di trascrivere. Corte di Cassazione - copia non ufficiale 4 di 12 Si legge infatti in Cass. Sez. U, 5685/2015: «Dovendosi dunque applicare la norma dell'art. 2751-bis, primo comma, n. 5, cod. civ., secondo il vecchio testo antecedente alla modifica dall'art. 36 del d.l. n. 5 del 2012, conv. in legge n. 35 del 2012, occorre rilevare che la unanime giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ripetuto che in tema di impresa artigiana, il coordinamento tra la disciplina codicistica e quella contenuta nella legge speciale (legge n. 443 del 1985) deve essere realizzato (tenuto conto che, alla luce delle rispettive normative, un'impresa può avere i requisiti previsti dalla legge n. 443 del 1985, e non essere purtuttavia conforme al modello delineato dall'art. 2083 cod. civ.) ritenendo che i criteri richiesti dall'art. 2083 cod. civ., ed in genere dal codice civile, valgano per la identificazione dell'impresa artigiana nei rapporti interprivati, mentre quelli posti dalla legge speciale siano, invece, necessari per fruire delle provvidenza previste dalla legislazione (regionale) di sostegno, con la conseguenza che l'iscrizione all'albo di un'impresa artigiana, legittimamente effettuata ai sensi dell'art. 5 della ricordata legge n. 443 del 1985, pur avendo natura costitutiva, nei limiti sopra indicati, non spiega alcuna influenza, "ex se" - neppure quale presunzione "iuris tantum" della natura artigiana dell'impresa - ai fini dell'applicazione dell'art. 2751 bis, n.5 cod. civ., dettato in tema di privilegi, dovendosi, a tal fine, ricavare la relativa nozione alla luce dei criteri fissati, in via generale, dall'art. 2083 cod. civ. (ex plurimis Cass 7366/98 Cass 19508/05; Cass 11154/12). Tale interpretazione ha avuto anche l'avallo della Corte Costituzionale che ha rilevato che "le norme impugnate vadano interpretate nel senso di riconoscere che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, anche nell'ambito delle Regioni a statuto speciale o Province autonome, costituisce il presupposto per fruire delle agevolazioni previste dalla legge-quadro o da altre disposizioni, ma non vale a far sorgere una presunzione assoluta circa la qualifica artigiana dell'impresa stessa ai fini del riconoscimento del privilegio generale sui mobili previsto dal codice civile; al contrario, è consentito al giudice di sindacare la reale consistenza dell'impresa creditrice (omissis) (C. Cost 24 luglio 1996 n. 307)». 

2.4. – Orbene, con le statuizioni sopra trascritte le Sezioni Unite del 2015 hanno inteso chiarire, evocando la sentenza della Corte costituzionale n. 307 del 1996, che l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane pur avendo natura costituiva, non vale di per sé a far presumere la qualifica artigiana dell'impresa ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 5, cod. civ. Ciò non significa, però, che l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane non sia necessaria ai fini del riconoscimento del privilegio artigiano (tanto che nella fattispecie esaminata dalle sezioni unite l’iscrizione sussisteva), ma solo che, nonostante detta iscrizione – che integra un presupposto necessario, in quanto costitutivo – il giudice può sindacare la reale consistenza dell'impresa creditrice, secondo i parametri stabiliti dall’art. 2083 cod. civ. L’affermazione si giustifica anche per la non coincidenza tra i requisiti sostanziali previsti dalla normativa codicistica e quelli, meno restrittivi, stabiliti nella legge-quadro sull’artigianato. Infatti, mentre l’art. 2083 cod.civ. richiede che l’artigiano eserciti «un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia», la l. n. 443 del 1985 esige che «l'artigiano svolga in misura prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo» (art. 2, primo comma) e che nell’impresa artigiana il "lavoro" abbia funzione preminente sul "capitale" (art. 3), senza riferimento alla persona dell'artigiano ed alla sua famiglia, sicché la "preminenza" riguarda l'intera componente della forza lavoro, come tale comprensiva anche dell'attività dei dipendenti (v. Cass. 7366/1998).

3. – Fatta questa precisazione sull’esegesi della sentenza delle sezioni unite, il Collegio ritiene che il principio per cui l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane sia un requisito formale necessario (anche se non sufficiente) non solo ai fini pubblicistici (e cioè in relazione ai benefici stabiliti dalla legge), ma anche nei rapporti privatistici, risieda in ragioni di carattere generale, collegate alla previsione di un regime pubblicitario, volto principalmente a tutelare l'affidamento dei terzi che intrattengano rapporti con l'impresa (così Cass. 18723/2018). Ne è riprova il fatto che la legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 8, abbia disposto che le imprese artigiane iscritte agli albi siano altresì annotate in una sezione speciale del Registro delle imprese istituito presso le Camere di commercio (per brevità, di seguito si farà generico riferimento all’iscrizione all’albo).

4. – Occorre premettere che la legge 25 luglio 1956, n. 860, costituente il primo intervento organico in materia di artigianato, conteneva nell’art. 1 tre distinte statuizioni, ciascuna dotata di autonomo rilievo: che è «artigiana, a tutti gli effetti di legge, l'impresa che risponde ai seguenti requisiti fondamentali», ivi indicati (comma 1); che «la qualifica artigiana di un'impresa è comprovata dall'iscrizione nell'albo di cui all'art. 9» (comma 2); che l'iscrizione nell'albo è condizione per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane (comma 3). Le predette statuizioni possono essere così tradotte: i) a livello sostanziale, l’impresa artigiana deve rispondere a determinati requisiti per ogni effetto di legge (sia privatistico che pubblicistico); ii) a livello formale, per possedere la qualifica di impresa artigiana è necessaria l’iscrizione nel relativo albo; iii) ai soli fini pubblicistici, detta iscrizione è condizione – s’intende, necessaria e sufficiente – per ottenere le agevolazioni di legge.

4.1. – La prevalente dottrina e giurisprudenza dell’epoca interpretava tali disposizioni nel senso che l'iscrizione fosse di natura costitutiva e che gli enti erogatori dei benefici non potessero disconoscere la qualifica attribuita ai soggetti iscritti nell'albo, fatti salvi la revisione triennale delle imprese iscritte e il procedimento di verifica previsto dagli artt. 10 e 11 della legge n. 860 del 1956.

4.2. – In particolare, la giurisprudenza di legittimità riteneva che l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, pur avendo effetti costitutivi, non integrasse uno status definitivo e indiscutibile delle imprese in questione, né valesse a far sorgere presunzioni vincolanti ad altri effetti, restando possibile per ogni interessato contestare la qualifica artigiana e fornire la prova contraria (Cass. 4778/1977, 4526/1981, 8072/2010; cfr. anche Cons. Stato, sez. II, 1832/1986).

5. – La successiva legge-quadro 8 agosto 1985, n. 443 stabilì (stavolta espressamente), all’art. 5, che «l'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane».

5.1. – Questa Corte ha già avuto occasione di analizzare il peso interpretativo da assegnare alla suddetta disposizione, pervenendo alla conclusione che la natura costitutiva dell'iscrizione «non può essere semplicemente correlata alla concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane: in tal caso, infatti, l'art. 5 conterrebbe una inutile ripetizione lessicale; al contrario, essendo l'iscrizione "costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni", è chiaro che il concetto di costitutività va tenuto ben distinto dal termine "condizione", trattandosi dunque di aspetti che regolano fenomeni differenti (il possesso della qualifica, da un lato, e quello della concessione delle agevolazioni dall'altro)» (Cass. 18723/2018).

5.2. – Il Collegio reputa condivisibile la riferita esegesi dell’art. 5 della legge-quadro sull’artigianato, poiché l’uso della congiunzione «e» non sembra integrare una semplice endiadi. Tale esegesi corrobora l’interpretazione sopra data alle corrispondenti previsioni della legge n. 860 del 1956, in considerazione della duplice funzione che riveste l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane: per un verso, requisito necessario ai fini dell’assunzione della corrispondente qualifica (ad ogni effetto); per altro verso, condizione (s’intende sufficiente, in quanto preceduta dalla verifica dei relativi requisiti stabiliti dalla legge) per il conseguimento delle agevolazioni pubblicistiche.

5.3. – Il leitmotiv della riferita lettura è che la necessità del requisito di iscrizione all’albo delle imprese artigiane risiede in ragioni di carattere formale, collegate alla previsione di un regime pubblicitario volto principalmente a tutelare l'affidamento dei terzi che intrattengano rapporti con l'impresa.

6. – Passando al versante della normativa in tema di privilegi, occorre premettere che la vicenda in esame è pacificamente regolata dall’originaria versione dell'art. 2751-bis, n. 5, cod.civ. – che riconosceva il corrispondente privilegio generale mobiliare semplicemente ai crediti «dell'impresa artigiana», senza ulteriore specificazione – in quanto si tratta di credito maturato prima dell’entrata in vigore del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), il cui art. 36 ha modificato il testo dell'art. 2751-bis, n. 5, cod.civ., riconoscendo il privilegio all'impresa artigiana «definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti», con evidente rinvio alle definizioni contenute nella legge-quadro n. 443 del 1985, piuttosto che ai criteri (come visto non collimanti) contenuti nell’art. 2083 cod.civ.

6.1. – Anche a tale proposito, questa Corte ha già avuto occasione di affermare, con orientamento incontrastato, che il nuovo testo dell'art. 2751-bis, n. 5, cod. civ., nel trarre espressamente dalle «disposizioni legislative vigenti» la definizione dell'impresa artigiana ai fini del riconoscimento del relativo privilegio, impone il positivo riscontro di tutte le condizioni richieste dalla legge quadro n. 443 del 1985, avuto riguardo cioè non solo al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 e al rispetto dei limiti dimensionali dell'art. 4, ma anche all'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane ai sensi dell’art. 5, che si configura come "coelemento" della fattispecie acquisitiva della qualifica soggettiva, la cui sussistenza va dimostrata dal creditore e verificata dal giudice ai fini del riconoscimento del privilegio». Di qui l’affermazione del principio in base al quale «l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, pur avendo natura costitutiva della qualifica dell'impresa come artigiana, costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 5, c.c., dovendo concorrere con gli altri elementi previsti dalla legge n. 443 del 1985 cui la norma codicistica rinvia» (Cass. 18723/2018, invero focalizzata sul rigetto della tesi per cui, ai fini del riconoscimento del privilegio, il valore costitutivo dell'iscrizione all'albo esonererebbe il giudice dall'indagine sui requisiti di cui agli artt. 3 e 4 l.cit., o quantomeno integrerebbe una presunzione relativa circa il loro possesso, con conseguente onere del curatore di fornire la prova contraria).

6.2. – L’approdo è del tutto coerente con il rilievo per cui la necessità del requisito formale dell'iscrizione deriva, come visto, da ragioni di carattere pubblicitario e di certezza nei rapporti giuridici, mentre la non sufficienza dell'iscrizione, ai fini del riconoscimento del privilegio, deriva dal rinvio del novellato art. 2751-bis, n. 5, cod.civ. alla sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge, volte ad integrare la nozione di impresa artigiana.

7. – In sintesi, dalle superiori argomentazioni derivano due assunti, da mantenere distinti: sul piano formale, la valenza generale e autonoma, per ragioni di pubblicità e certezza dei traffici giuridici, dell’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane, quale presupposto del possesso della relativa qualifica; sul piano sostanziale, la necessità, per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis n. 5 cod.civ., di verificare in concreto l’effettiva sussistenza dei relativi requisiti. La modifica dell’art. 2751-bis n. 5 cod.civ. ha inciso solo su questo piano sostanziale, lasciando inalterato – nell’invarianza diacronica dell’art. 5, l. n. 443 del 1985 – il profilo formale del possesso della qualifica. Pertanto, ai fini del riconoscimento del cd. privilegio artigiano, la verifica dei requisiti sostanziali va diversamente effettuata con riferimento all’art. 2083 cod.civ., per i crediti sorti prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 5 del 2012 (come nel caso di specie), e con riguardo alle disposizioni della legge n. 443 del 1985, per i crediti maturati dopo la data medesima (10 febbraio 2012). Resta fermo che, ai fini delle agevolazioni pubblicistiche, l’iscrizione all’albo è condizione necessaria e sufficiente, stante la sua efficacia costitutiva. 8. –

Tali conclusioni non appaiono distoniche rispetto al formante giurisprudenziale di questa Corte, se letto e interpretato in correlazione allo specifico contesto decisionale di riferimento, per lo più incentrato sulla questione della sufficienza – e non della necessità – dell’iscrizione nell’albo in questione, che ricorreva costantemente nei casi esaminati.

8.1. – Invero, il fil rouge rinvenibile nelle pronunce più risalenti è da ricercare nel fatto che i criteri sostanziali individuati dall'art. 2083 cod.civ. valgono nei rapporti interprivati, mentre quelli posti dalla legge speciale sono necessari per fruire delle provvidenze previste dalla legislazione (regionale) di sostegno, con la conseguenza – su tali basi – che la formale iscrizione all'albo di un'impresa artigiana, effettuata ai sensi dell'art. 5, l. n. 443 del 1985, "di per sé sola" non spiega alcuna influenza – in quanto non vale a integrare alcuna forma di presunzione – per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 5 cod.civ., ai cui fini è necessario procedere al riscontro dei criteri sostanziali fissati, come detto, dall'art. 2083 cod.civ. (Cass. 7366/1998, 2061/2000, 2211/2000, 4367/2000, 14364/2000, 19508/2005, 7116/2015, 11154/2012; Cass. Sez. U, 5686/2015).

8.2. – Anche nelle pronunce più recenti, la non rilevanza, ex sé, dell’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane viene tralatiziamente affermata sulle stesse basi, muovendo proprio dall’arresto delle sezioni unite del 2015 sopra analizzato, e va dunque intesa nei medesimi termini (v. Cass. 18723/2018, in obiter dictum; Cass. 21177/2018 e Cass. 38363/2021, in tema di crediti maturati prima del 9 febbraio 2012).

9. – Può quindi ribadirsi che la "non rilevanza ex sé" dell’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane debba essere intesa (in linea di continuità con Cass. Sez. U, 5685/2015) come "non sufficienza", piuttosto che come "non necessità", ai fini del riconoscimento del privilegio artigiano, e ciò non solo con riguardo alla formulazione dell'art. 2751 bis, n. 5 cod.civ. attualmente in vigore, come già stabilito da questa Corte (Cass. 18723/2018), ma anche rispetto a quella previgente, poiché anche prima della riforma del 2012 la verifica dei requisiti sostanziali dell’impresa artigiana (allora con riferimento all’art. 2083 cod.civ.) era aspetto distinto ed autonomo rispetto al "coelemento" dell’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane e la conseguente annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese, imposte a fini di pubblicità nei rapporti interprivati, specie commerciali.

9.1. – Come anticipato, il Collegio ritiene infatti che, nell’immutato tenore dell’art. 5 della l. 443/1985, valgano anche per i crediti maturati prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 5 del 2012 quelle ragioni di carattere formale – collegate alla previsione di un regime pubblicitario volto principalmente a tutelare l'affidamento dei terzi che intrattengano rapporti con l'impresa – in base alle quali, per i crediti maturati successivamente, si reputa pacificamente che l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane sia un presupposto necessario (anche se non sufficiente) ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis n. 5 cod. civ., l’unica differenza risiedendo nel fatto che, mentre in precedenza i requisiti sostanziali andavano verificati in base all’art. 2083 cod. civ., ora quei requisiti vanno verificati ai sensi della legge n. 443 del 1985. Immutato è infatti il valore della pubblicità commerciale operata attraverso albi, elenchi o registri, che risponde ad esigenze organizzative dei traffici economici e tutela la certezza dei rapporti giuridici, a fronte della inevitabile asimmetria informativa che caratterizza il mercato. A tali fini il legislatore allestisce una varietà di strumenti ed effetti, prevedendo, in particolare, che le iscrizioni effettuate nel registro delle imprese possano avere (come di regola) efficacia dichiarativa, o (nei casi espressamente previsti dalla legge) efficacia costitutiva, nonché assumere talora la funzione di mera pubblicità-notizia, talora l’effetto di comportare l'applicazione di un determinato regime giuridico. Nel caso di specie, con l’attribuzione di efficacia costitutiva alla iscrizione nell’albo delle imprese artigiane e la prescrizione della relativa annotazione nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese, il legislatore ha evidentemente inteso rafforzare la corrispondente funzione di pubblicità commerciale.

9.2. – La divisata soluzione risponde ad un principio generale di recente affermato anche per le cd. start-up innovative, la cui iscrizione nel registro delle imprese è stata ritenuta condizione certamente necessaria, anche se non sufficiente, a garantire l’applicazione della disciplina agevolata (e, in particolare, l’esonero dalla dichiarazione di fallimento), in combinazione con la verifica giudiziale dell’effettivo e concreto possesso dei requisiti prescritti dalla legge (Cass. 21152/2022). A tal fine è stata valorizzata proprio la natura costituiva dell’iscrizione di una società quale start-up innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese – in deroga alla regola della natura dichiarativa della pubblicità ex art. 2193 cod. civ., che al terzo comma fa appunto salve specifiche disposizioni di legge – analogamente a quanto accade per l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 443 del 1985, con annotazione nell’apposita sezione dello stesso registro delle imprese.

10. – In conclusione va affermato il seguente principio di diritto: “In tema di privilegio generale sui mobili ex art. 2751-bis, primo comma, n. 5 cod. civ., l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane (con conseguente annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese) integra un presupposto formale necessario, anche se non sufficiente, per il riconoscimento del cd. privilegio artigiano, ai cui fini occorre altresì verificare la sussistenza in concreto dei requisiti sostanziali, alla stregua ora dell’art. 2083 cod.civ., ora della legge-quadro n. 443 del 1985, a seconda che si tratti, rispettivamente, di crediti sorti prima o dopo la data di entrata in vigore del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), il cui art. 36 ha modificato il predetto art. 2751-bis, primo comma, n. 5 cod. civ.”.

11. – Segue il rigetto del ricorso senza statuizione sulle spese, in assenza di difese dell’intimato. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27/01/2023.