2. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del D. Lgs. n. 150/2011 nonché dell’art. 170 del DPR n. 115/2002. Si deduce che in caso di patrocinio a spese dello Stato concesso per un giudizio tributario deve reputarsi che la competenza a decidere sull’opposizione avverso il provvedimento di liquidazione spetti al Tribunale ordinario, e ciò in ragione del fatto che la controversia, sebbene occasionata da una causa di natura tributaria, ha però ad oggetto un diritto soggettivo patrimoniale per il quale la competenza è del giudice ordinario. Il motivo è fondato. Rileva a tal fine il principio affermato da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, nella sentenza n. 26908/2016, a mente della quale spetta al giudice ordinario conoscere dell’opposizione proposta, ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l’attività da lui prestata, nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento svoltosi davanti al giudice amministrativo, atteso che quello al compenso è un diritto soggettivo non degradabile ad interesse legittimo, né la menzionata disposizione, qualificabile come norma sulla competenza e non anche sulla giurisdizione, ha introdotto un'ulteriore, eccezionale ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che, peraltro, ove ricorresse, determinerebbe una diminuzione di tutela, in quanto, giusta l’art. 111, comma 2, Cost., avverso le decisioni di quest'ultimo il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
La motivazione della decisione richiamata, pur prendendo le mosse dall’opposizione avverso un decreto di liquidazione emesso per i compensi del difensore della parte ammessa al detto beneficio dal giudice amministrativo, ha però evidenziato, con affermazioni che hanno una valenza che travalica le ipotesi in cui il contenzioso a quo si sia svolto dinanzi al GA, e che sono quindi suscettibili di estensione ad ogni controversia patrocinata dinanzi a giudici speciali, che il procedimento di opposizione, previsto dal D.lgs. 150/2011, al pari di quello prima disciplinato dall’art. 170 d.p.r. 115/2002, ha natura di impugnazione ed introduce una controversia di natura civile relativa alla spettanza e alla liquidazione dell'onorario (Cass., S.U. n. 19161/2009). Ne deriva che il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l'entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, trattandosi di un giudizio autonomo - avente ad oggetto la controversia relativa alla spettanza e alla liquidazione del compenso - e non consequenziale rispetto a quello svoltosi davanti al giudice a quo.
Non sussiste quindi alcuna "connessione ontologica tra il contenzioso volto al recupero del compenso professionale e la controversia di base" (Corte Cost. 11.4.2008, n. 96), né può ostare a tale conclusione la previsione secondo cui il ricorso deve essere proposto al "capo dell'Ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento", atteso che ciò non implica una necessaria coincidenza. In tal senso rileva che l'art. 15 del D.lgs. n. 150/2011 è certamente volto a valorizzare (così come il previgente art. 170 d.p.r. 115/2002) la prossimità organizzativa tra primo decidente e giudice dell'opposizione, ma sul presupposto che entrambi detti giudici appartengano al medesimo plesso giurisdizionale. Si tratta, insomma, di una norma sulla competenza e non anche sulla giurisdizione, così che ove la giurisdizione sulla causa a quo appartenga ad un giudice speciale, resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia oggetto dell’opposizione.
Deve quindi essere affermato il seguente principio di diritto: “Spetta al giudice ordinario la cognizione dell’opposizione proposta, ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l’attività da lui prestata, nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ancorché la liquidazione debba essere effettuata dal giudice tributario”.
Ne deriva che la declaratoria di inammissibilità impugnata è erronea e che la relativa ordinanza deve essere cassata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e cassa il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 gennaio 2023.