CONSIDERATO CHE:
con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione della L. 180/1980 art. 1 e L. 508/1988 art. 1 e dell'art. 155 c.p.c.", deducendo l'erroneità della pronuncia per adesione acritica alle risultanze peritali; nel merito ritiene che l'insufficienza cardiaca avrebbe dovuto essere inclusa nella classe IV della classificazione della New York Heart Association, comprensiva dei soggetti incapaci di qualunque attività fisica, i quali accusano disturbi anche a riposo; formula una generale critica nei confronti dell'approccio prescelto dal Tribunale, definito "ondivago" per avere questi richiesto al consulente incaricato chiarimenti circa il mancato riconoscimento del requisito sanitario, avendo, per altro verso, ritenuto esaustivi i ripetitivi chiarimenti offerti (p.9 ric.);
il motivo va dichiarato inammissibile;
la censura non rende intelligibile la dedotta violazione delle norme richiamate in epigrafe; valga al riguardo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n.23745 del 2020: "In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa";
come appare evidente dal tenore delle doglianze formulate dal ricorrente, la deduzione di esse quale violazione di legge appare estremamente generica e certamente non coincidente con i precisi canonii di ammissibilità richiesti pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; non si dispone in merito alle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte soccombente, attesa la presa d'atto, da parte della Corte territoriale, dell'esistenza, nel giudizio d'appello, della dichiarazione di esenzione per mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 152 disp.att. cod. proc. civ.;
in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.