- "in caso di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, spetta al locatore non inadempiente il diritto di pretendere quanto avrebbe potuto conseguire se le obbligazioni fossero state adempiute, detratto l'utile ricavato o che, con l'uso della normale diligenza, avrebbe potuto ricavare dall'immobile nel periodo intercorso tra la risoluzione prematura ed il termine convenzionale del rapporto inadempiuto".
Considerato in diritto
- che il ricorso va accolto, in entrambi i suoi motivi; - che ritiene, infatti, questo collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dal controricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.;
- che il primo motivo di ricorso è fondato; - che nello scrutinarlo deve, difatti., muoversi dal principio secondo il quale "la funzione del deposito cauzionale, nel contratto di locazione, è di garantire il locatore per l'adempimento di tutti gli obblighi, legali e convenzionali, gravanti sul conduttore" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 15 ottobre 2002, n. 14655, Rv. 557908- 01), a cominciare da quello di pagamento dei canoni (Cass. Sez. 3, sent. 8 agosto 1997, n. 7360, Rv. 506575-01), neppure escluso quello di recedere dal contratto dando il dovuto preavviso (Cass. Sez. 3, sent. 20 gennaio 1997, n. 538, Rv. 501860-01);
- che tale istituto, "sulla scorta dei caratteri comuni alle varie forme di cauzione diffuse nella pratica degli affari", si pone come "una forma di garanzia dell'eventuale obbligazipne di risarcimento del danno", ivi compresa quella, già riconosciuta agli odierni ricorrenti, relativa al danno da lucro cessante, con la conseguenza che "sulla somma o sul valore dei beni ricevuti l'accipiens potrà invero agevolmente soddisfarsi ove la controparte gli abbia cagionato un danno e per l'ammontare del danno stesso", potendo il locatore sottrarsi all'obbligo di restituzione del deposito, che sorge con la conclusione della locazione,~ a condizione di "proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, dello stesso a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati" (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2019, n. 18069, Rv. 654411-02);
- che erra, pertanto, la sentenza impugnata quando afferma che, essendo stato "accertato che l'immobile concesso in locazione non aveva subito danni", era stata disposta la restituzione della somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale, correlando, così, l'effetto restitutorio della cauzione al solo adempimento dell'obbligo di cui all'art. 1590, comma 1, cod. civ.;
- che, come detto, il conduttore è stato condannato a risarcire il danno da lucro cessante, consistito nella perdita della possibilità di locare l'immobile a terzi, sicché è.. (anche) sotto questo profilo che andava valutata la debenza della restituzione, in suo favore, del deposito cauzionale;
- che, quindi, neppure idonea a giustificarne la restituzione — come affermato dalla sentenza impugnata (profilo sul quale ha insistito il V., in entrambi i suoi scritti defersionali depositati innanzi a questa Corte) — può ritenersi la previsione di cui all'art. 17 del contratto di locazione, secondo cui la "eventuale somma depositata dal Conduttore come cauzione sarà restituita dopo la regolare riconsegna dei locali e non potrà mai essere imputata a canoni di locazione", giacché l'imputazione, nel caso che occupa, è per un titolo, quello risarcitorio, diverso dal mero pagamento dei canoni;
- che, d'altra parte, neppure coglie nel segno, in questa sede, il rilievo espresso dal controricorrente -- ancora nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. -- secondo cui i M. si sarebbero "limitati a chiedere di «dichiarare non rimborsabile la somma di €: 2.100,00 versata a titolo di deposito cauzionale» per il mancato rispetto delle obbligazioni" facenti capo al conduttore;
- che spetterà, infatti, al giudice del rinvio stabilire se, in questo modo, sia stata formulata, o meno, una vera e propria "richiesta di compensazione e/o di attribuziom delle somme", vale a dire quella domanda di attribuzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale a copertura del danno da lucro cessante;
- che anche il secondo motivo di ricorso è fondato; - che, difatti, questa Corte ha ancora di recente ribadito che, in caso di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, spetta "al locatore non inadempiente il diritto di pretendere quanto avrebbe potuto conseguire se le obbligazioni fossero state adempiute, detratto l'utile ricavato o che, con l'uso della normale diligenza, avrebbe potuto ricavare dall'immobile nel periodo intercorso tra la risoluzione prematura ed il termine convenzionale del rapporto inadempiuto" (così, in inotivazione, Cass. Sez. 3, sent. 5 maggio 2020, n. 8482, Rv. 657805-01, che richiama Cass. Sez. 2, sent. 8 ottobre 1970, n. 1880, Rv. 347873-01; Cass. Sez. 3, sent. 26 gennaio 1980, n. 676, Rv. 404091-01; Cass Sez. 3, sent. 3 settembre 2007, n. 18510, non massimata; Cass. Sez. 3, senti. 24 aprile 2008, n. 10677, Cass. Sez. 3, sent. 12 febbraio 2015, n. 2865, P.v. 634539- 01); - che "il danno da risarcire non può non ritenersi rappresentato dall'ammontare dei canoni dovuti per la durata ulteriore della locazione ormai sciolta per inadempimento, senza che si possa prendere in considerazione la ripresa disponibilità della cosa, perché questa, finché non viene locata di nuovo, per il soggetto che aveva scelto di ricavare dal bene un reddito locatizio, non può rappresentare — o quanto meno non può a priori presumersi rappresenti — un effettivo e reale vantaggio a quello paragonabile" (così nuovariente, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 8482 del 2020, cit.);
- che ha errato, dunque, la Corte barese nel circoscrivere l'entità del risarcimento ad una misura pari a sei mensilità del canone di locazione; - che, d'altra parte, la circostanza di fatto — sulla quale ha insistito il controricorrente nella propria memoria, ', - tssumendone la rilevanza "ai sensi dell'art. 1227 cod. civ." — che "dopo oltre 5 anni dall'avvenuto rilascio (febbraio 2017), l'immobile risulterebbe ancora sfitto e non locato a terzi", senza che i già locatori risultino aver conferito ulteriori mandati, ad agenzie immobiliari, per l'individuazione di nuovi potenziali conduttori, non può essere apprezzata in questa sede di legittimità;
- che, in conclusione, il ricorso va accolto quanto ad entrambi i suoi motivi e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione, per la decisione nel merito (oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità), alla luce dei seguenti principi di diritto:
- "il locatore può sottrarsi
all'obbligo di restituzione del deposito cauzionale, a condizione
che proponga domanda giudiziale per l'attribuzione dello stesso, in
tutto o in parte, a copertura di specifici danni subiti, di
qualsiasi natura, e non solo di quelli subiti dalla «res locata»,
ovvero di importi rimasti impagati";
- "in caso di risoluzione del contratto di locazione per
inadempimento del conduttore, spetta al locatore non inadempiente
il diritto di pretendere quanto avrebbe potuto conseguire se le
obbligazioni fossero state adempiute, detratto l'utile ricavato o
che, con l'uso della normale diligenza, avrebbe potuto ricavare
dall'immobile nel periodo intercorso tra la risoluzione prematura
ed il termine convenzionale del rapporto inadempiuto".
???????P.Q.M.
La Corte accoglie entrambi i mDtivi di ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'esito dell'adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 12