CONSIDERATO CHE
4. Con il formulato motivo, il ricorrente Ministero ha
denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la
violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della legge n. 89/2001,
deducendo l’erroneità dell’impugnato decreto, con il quale sono
state escluse l’inefficacia del decreto di riconoscimento
dell’indennizzo per equa riparazione ove non sia stato notificato
alla P.A. nel termine di 30 giorni e l’inammissibilità della
correlata opposizione ai sensi dell’art. 5- ter della citata legge
n. 89/2001 per far valere tale vizio. Ponendo specifico riferimento
alla citata ordinanza di questa Corte n. 21420/2018, richiamata
(peraltro acriticamente) nell’impugnato decreto, il ricorrente
Ministero ha evidenziato che – interpretando meglio detta decisione
– sarebbe stato necessario distinguere tra l’ipotesi della
notificazione del decreto monocratico della Corte di appello
effettuata oltre il prescritto termine di trenta giorni (con
riferimento alla quale la P.A. dovrebbe considerarsi legittimata a
proporre opposizione al fine di far dichiarare l’inefficacia del
decreto stesso) e quella in cui la notificazione venga eseguita nel
citato termine ma risulti irregolare (caso in cui la P.A. si
troverebbe nella condizione di poter eventualmente proporre solo
opposizione tardiva senza che possa ritenersi ricorrente un’ipotesi
di inefficacia del decreto medesimo).
Alla stregua di questa distinzione e del portato normativo di cui
all’art. 5 della legge n. 89/2001, il ricorrente Ministero ha posto
in risalto che poiché, nel caso di specie, si versava nella prima
delle due ipotesi (avendo l’odierna parte controricorrente
notificato il decreto oggetto di opposizione oltre il termine di
trenta giorni), la Corte di appello (in composizione collegiale)
non avrebbe che potuto dichiarare l’inefficacia del decreto
impugnato.
5. Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.
Rileva il collegio che, ai fini della risoluzione della
prospettata questione, bisogna valorizzare il complesso
argomentativo – invero più aderente alla lettera risultante dal
combinato disposto di cui all’art. 5, commi 2 e 5-ter, della legge
Pinto – ricollegabile alla precedente ordinanza di questa Corte n.
2659/2017 (richiamata, opportunamente, anche in ricorso e recepita
anche dalla successiva ordinanza n. 10878/2018).
Il caso affrontato con la citata ordinanza n. 2659/2017 era quello
in cui le ricorrenti non avevano notificato nel termine di cui al
secondo comma dell'art. 5 della legge n. 89/2001 (quale scaturente
dalle modifiche di cui alla legge n. 134 del 2012) né il ricorso né
il decreto di (parziale) accoglimento del primo, sicché alla
fattispecie risultava chiaramente applicabile la disposizione di
legge che prevede che la tardiva notifica determini l'inefficacia
del decreto stesso.
Ciò premesso, con detta ordinanza è stato posto in risalto come
questa Corte - già con la sentenza n. 5656/2015 – aveva chiarito
che la novella del 2012 della legge n. 89/2001 ha introdotto un
meccanismo simile a quello del procedimento ingiuntivo, ma allo
stesso modo non identico, facendo espresso richiamo al codice di
procedura civile solo nei casi in cui la disciplina dello stesso
sia estensibile.
Sulla base di tale premessa, è stato affermato che il rimedio della
tempestiva opposizione ai sensi della legge n. 89 del 2001, di cui
all'art. art. 5-ter, è da ritenersi applicabile anche al fine
di far dichiarare l’inefficacia del decreto, emesso dal Presidente
della Corte d'appello o da un consigliere da lui delegato, nel caso
in cui il decreto stesso non venga notificato entro il termine di
trenta giorni dal suo deposito ovvero, nel caso in cui il decreto
non venga depositato entro il termine di trenta giorni dal deposito
del ricorso, di cui all'art. 3, comma 4, della medesima legge,
entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto
deposito dello stesso.
Ne consegue che correttamente – come anche nel caso di specie - il
Ministero si era avvalso dell'opposizione al fine di far dare atto
dell'inefficacia del decreto tardivamente notificato e che il
giudice, all’esito della stessa opposizione, avrebbe dovuto
limitarsi a dichiarare tale inefficacia.
A conforto di tale soluzione occorre evidenziare che, dal tenore
letterale della norma di cui all'art. 5 della legge n. 89/2001, pur
risultando disegnato un meccanismo che per larga parte richiama
quello tipico del procedimento ingiuntivo, se ne discosta laddove
prevede espressamente che la tardiva notificazione, oltre a
determinare l'inefficacia, comporta anche l'improponibilità della
domanda. Ed allora la logica conseguenza di tale scelta legislativa
non può che essere quella per la quale, ove sia stata proposta
opposizione al fine di dolersi della tardiva notifica, il giudice
adito deve limitarsi a tale declaratoria, in quanto
l'improponibilità della domanda implica anche che - a differenza di
quanto accade in caso di opposizione a decreto ingiuntivo - non sia
consentita una disamina nel merito circa la fondatezza della
domanda, che è ormai insuscettibile anche di essere riproposta.
Da ciò deriva l’affermazione del principio di diritto secondo
cui, nel procedimento di equa riparazione per
irragionevole durata del processo regolato dalla legge n. 89 del
2001, la tardiva notifica del decreto emanato ai sensi dell'art. 3,
comma 5, comporta l'inefficacia dello stesso e l'improponibilità
della domanda indennitaria ex art. 5, comma 2, diversamente da
quanto previsto dal sistema di cui agli artt. 633 ss. c.p.c.,
nell'ambito del quale, mancando un divieto di riproponibilità della
domanda, l'eventuale inefficacia del decreto impone, comunque, per
ragioni di economia processuale, l'esame nel merito della pretesa
(cfr. la citata Cass. n. 10878/2018).
Essendo pacifico, nel caso di specie, che l’odierna parte
controricorrente aveva notificato il decreto di ingiunzione
relativo al riconoscimento dell’equo indennizzo oltre il termine
stabilito dall’art. 5, comma 2, della legge n. 89/2001, il
giudice dell’opposizione non avrebbe che potuto dichiararne
l’inefficacia.
6. In definitiva, sulla scorta delle svolte argomentazioni, il
ricorso deve essere accolto. Non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito
direttamente in questa sede, disponendo la cassazione
dell’impugnato decreto, con il conseguente accoglimento
dell’opposizione formulata ai sensi dell’art. 5-ter della legge
n. 89/2001 dal Ministero dell’economia e delle finanze e la
derivante dichiarazione di inefficacia del decreto di ingiunzione
con il quale è stato riconosciuto l’equo indennizzo in favore del
B.M.
Alla stregua della peculiarità e della controvertibilità della
questione (anche in relazione al pregresso stato della
giurisprudenza di questa Corte), si ritiene che sussistano giuste
ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese
dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, cassa
l’impugnato decreto, accoglie l’opposizione formulata ai sensi
dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001 dal Ministero dell’economia
e delle finanze e dichiara l’inefficacia del decreto di ingiunzione
di riconoscimento dell’equo indennizzo in favore di B.M.
Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, nella camera