Giu «La notificazione al lavoratore interessato del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica sul sito INPS riguarda anche le giornate degli elenchi della vecchia disciplina
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO - SENTENZA 28 dicembre 2022 N. 37974
Massima
«La notificazione al lavoratore interessato del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell’INPS nel proprio sito internet, ai sensi dell’art. 38, comma 7, d.l. nr.98 del 2011 (conv. con legge nr. 111 del 2011), nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 43, comma 7, d.l. nr. 76 del 2020 (conv. con legge nr. 120 del 2020), concerne anche le giornate lavorative oggetto di iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l’entrata in vigore della norma».

Casus Decisus
FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Salerno confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la domanda di A.M. volta all’accertamento di un rapporto di lavoro agricolo, per 151 giornate, nel 2007, per intervenuta decadenza della domanda giudiziale. 2. Riteneva la Corte che l’appellante fosse decaduto dall’azione ai sensi dell’art.22 d. l. nr.7 del 1970, non avendo impugnato, entro il termine di decadenza ivi previsto, l’elenco nominativo trimestrale contenente il disconoscimento, pubblicato dall’Inps sul proprio sito internet ai sensi dell’art.38, co.7, d.l. nr. 98 del 2011 e in tal modo notificato al lavoratore. 3. In particolare, la Corte territoriale, ricostruita l’evoluzione del quadro normativo in tema di compilazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, osservava come il precedente sistema di pubblicazione degli elenchi e delle conseguenti notifiche fosse stato sostituito con altro completamente telematizzato e relativo anche ai disconoscimenti che, come nella specie, riguardavano giornate di occupazioni riferibili ad anni precedenti al 2011. 4. Nello specifico, il ricorso giudiziale era stato depositato il 31.07.2017 e, dunque, tardivamente poiché la variazione, avvenuta con il secondo elenco del 2013, era stata pubblicata il 15 settembre 2013. 5. Per la Corte territoriale la «circostanza (id est: la circostanza relativa alla pubblicazione della variazione de qua) risultava sufficientemente provata dal dettaglio della pratica esibita in primo grado dall’INPS [...] non tempestivamente e sufficientemente contestata». 6. Avverso tale pronuncia ha ricorso per cassazione la parte indicata in epigrafe, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria. L'INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso notificatogli. 7. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO - SENTENZA 28 dicembre 2022 N. 37974 Berrino Umberto


 RAGIONI DELLA DECISIONE
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

 8. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, perché nessuno di essi ha chiesto la trattazione orale.


9. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ., è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art 112 cod.proc.civ. per omessa valutazione della contraria eccezione di infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dall'Inps ai sensi dell'art. 22, primo comma, DL nr. 7 del 1970, nonché la violazione dell'art. 115, primo comma, cod.civ., per avere il giudice del gravame erroneamente valutato le prove documentali versate in atti dall'ente previdenziale al fine di provare l'asserita pubblicazione del secondo elenco nominativo trimestrale di variazione dell’anno 2013.


10. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ., è dedotta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 115, primo comma, e 116, primo comma, cod.proc.civ., per avere il giudice del gravame inesattamente percepito il contenuto della prova documentale versata in atti, rappresentata dalla «videata dei terminali INPS».


11. I due motivi possono congiuntamente esaminarsi, per connessione delle questioni poste.


12. Essi, nel complesso, vanno respinti.


13. In primo luogo, e in modo evidente, non ricorre la denunciata omissione di pronuncia che si sostanzia nella totale carenza di considerazione della domanda e/o dell'eccezione sottoposta all'esame del giudice, il quale manchi completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile per la soluzione del caso concreto (v., in motivazione, ex plurimis, Cass. nr. 22204 del 2021).


14. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha, invece, statuito in merito all'eccezione di decadenza e giudicato la stessa infondata. Può, dunque, discutersi di condivisibilità o meno della conclusione ma non di un vizio della sentenza impugnata nei termini in cui è prospettato.


15. Per il resto, è sufficiente osservare come le censure omettano di considerare che il convincimento giudiziale poggia sulla ritenuta non contestazione dei dati che emergono dai documenti prodotti dall’INPS.


16.I rilievi non censurano specificamente l’indicato passaggio motivazionale e, come tali, sono inammissibili, perché privi di riferibilità al decisum.


17.La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, perché compito della Corte di legittimità è quello di esercitare un controllo sulla legalità e logicità della decisione ed il giudizio si svolge entro detti limiti, che non consentono di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa.


18.I motivi, pertanto, devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato. Se ne è tratta la conseguenza che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 nr. 4 cod.proc.civ, e determina l'inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (cfr. fra le tante Cass. nr.32576 del 2022, in motiv., con richiamo, tra le altre, a Cass. nr. 20910 del 2017, Cass. nr. 17125 del 2007, Cass., sez.un., nr. 14385 del 2007).


19. Con il terzo motivo di ricorso –ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art.12 bis R.D. n.1949/40, introdotto dall’art. 38 del D.L. nr. 98 del 2011 convertito in legge nr. 111 del 2011, per avere la Corte territoriale ritenuto che la procedura di notificazione a mezzo pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali recanti variazioni o cancellazioni si applicasse anche ai provvedimenti di cancellazione concernenti giornate lavorative anteriori al 1°.1.2011: a suo avviso, infatti, la previsione dell’art. 38, comma 7, cit., andrebbe necessariamente raccordata, quoad tempus, con quella dell’art. 12-bis, parimenti cit., che – nel disporre analoga pubblicazione solo «con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010» – imporrebbe all’INPS di adottare per i provvedimenti di cancellazione relativi a periodi anteriori la forma della comunicazione individuale all’interessato, derivandone altrimenti violazione del principio di irretroattività della legge.


20. Il motivo è infondato.


21. Va premesso, al riguardo, che il diritto dei lavoratori agricoli a tempo determinato alle prestazioni previdenziali previste dalla legge è subordinato, oltre che allo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa per un dato numero minimo di giornate coperte da contribuzione, all'iscrizione dei lavoratori stessi negli appositi elenchi nominativi previsti dall'art. 12, r.d. n. 1949/1940, la quale – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte – espleta una funzione di agevolazione probatoria che, tuttavia, viene meno una volta che l'INPS, a seguito di un controllo ispettivo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, gravando in tal caso sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e/o di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (così già Cass. nr. 7845 del 2003, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 14296 del 2011, 2739 del 2016, 12001 del 2018).


22. Nel disciplinare il meccanismo della formazione degli elenchi nominativi (originariamente previsto per tutti i braccianti agricoli e poi escluso per gli operai a tempo indeterminato dall’art. 12, d.lgs. nr. 375 del 1993), l’art. 12, r.d. nr. 1949 del 1940, prevedeva un elenco nominativo principale dei lavoratori dell’agricoltura ed elenchi suppletivi trimestrali, destinati a contenere le variazioni rispetto al primo elenco e, in particolare, la data di decorrenza della iscrizione e della cancellazione dall’elenco principale. Sia l’elenco principale che gli elenchi suppletivi erano pubblicati sull’albo pretorio del comune per quindici giorni e il prefetto, mediante affissione con manifesto, notiziava della pubblicazione e del termine utile per presentare ricorso (art. 12, cit., comma 4°). Non era prevista alcuna comunicazione individuale all’interessato del provvedimento di mancata iscrizione nell’elenco.

23. Per effetto dell’art. 7, d.l. nr. 7 del 1970 (conv. con legge nr. 83 del 1970), il compito di compilare gli elenchi principali e suppletivi fu trasferito alla commissione locale per la manodopera agricola, cui fu assegnato anche il compito di accertare le giornate lavorative effettivamente prestate. In tal modo gli elenchi iniziarono a contenere non più i soli nominativi dei lavoratori iscritti, ma anche il numero delle giornate prestate. Il successivo art. 17 introdusse per la prima volta la comunicazione al lavoratore interessato di un provvedimento diverso dagli elenchi, ossia il provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi; il secondo comma della disposizione cit. fece decorrere dalla notificazione del provvedimento il termine di trenta giorni per l’impugnazione, mentre restò ferma, a norma del comma precedente, l’impugnazione dell’elenco nominativo nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione.


24. La comunicazione individuale del provvedimento di cancellazione venne meno ad opera dell’art. 6, legge nr. 459 del 1972, che soppresse il comma 2° dell’art. 17, d.l. nr.7 del 1970, e fu poi reintrodotta dall’art. 8, comma 5, d.lgs. nr. 375 del 1993: esso, infatti, previde la notifica al lavoratore interessato del provvedimento (allora adottato a seguito di accertamento dello SCAU) di cancellazione dall’elenco nominativo, oltre che di non iscrizione totale o parziale, e fissò il termine di trenta giorni da tale comunicazione per l’impugnazione del provvedimento davanti alla commissione provinciale della manodopera (art. 11, d.lgs. nr. 375 del 1993).
25. Negli anzidetti termini il sistema venne mantenuto dagli artt. 9-ter, 9-quinquies e 9-sexies, d.l. nr. 510 del 1996 (conv. con legge nr. 608 del 1996), con i quali si attribuirono all’INPS le funzioni già proprie dello SCAU e si precisò che la decisione di accoglimento sul ricorso di cui all’art. 11, d.lgs. nr. 375 del 1993, dava titolo alle prestazioni previdenziali e assistenziali previste dalla legge. L’unica variazione riguardò la sostituzione degli elenchi suppletivi trimestrali con elenchi integrativi trimestrali, i quali – come quelli annuali – dovevano contenere il nominativo dei lavoratori e le giornate lavorative prestate; per il resto, fu mantenuta la distinzione tra l’elenco nominativo, sia annuale che trimestrale, e i provvedimenti riguardanti il singolo lavoratore, già disciplinati all’art. 8, d.lgs. nr. 375 del 1993, e indicati dall’ultimo periodo del quarto comma dell’art. 9-quinquies, d.l. nr. 510 del 1996, come di «riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell’elenco nominativo annuale», con la conseguenza che, mentre gli elenchi nominativi annuali e gli elenchi integrativi trimestrali dovevano essere comunicati mediante affissione all’albo pretorio per quindici giorni, i provvedimenti di disconoscimento intervenuti nelle more, secondo quanto già previsto dall’art. 8, ult. co., d.lgs. nr. 375 del 1993, dovevano essere comunicati dall’INPS al lavoratore interessato (cfr. art. 9-quinquies, comma 4, ult. periodo, d.l. nr. 510 del 1996, cit.).


26. Il sistema normativo dianzi descritto è stato tuttavia inciso in modo radicale dall’art. 38, d.l. nr. 98 del 2011 (conv. con legge nr.111 del 2011).


27. Il comma 6 dell’art. cit. ha anzitutto aggiunto un art. 12-bis al r.d. nr. 1949 del 1940, con il quale si è stabilito che «con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso».


28.Il successivo comma 7 ha poi stabilito che «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale, l’INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall’articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione».


29. Sebbene il comma 7 non rechi abrogazione espressa né dell’art. 8, comma 5, d.lgs. nr. 375 del 1993, né dell’art. 9-quinquies, comma 4, d.l. nr. 510 del 1996, si tratta tuttavia di una conseguenza necessariamente connessa alla modifica che esso ha apportato alla funzione dell’elenco trimestrale: diversamente da quanto era in precedenza, i provvedimenti di disconoscimento intervenuti a seguito di accertamenti dell’INPS non sono più distinti dall’elenco trimestrale che prima, giusta l’art. 9-quinquies, comma 2, d.l. cit., era deputato semplicemente a indicare i nominativi dei lavoratori e le giornate di lavoro prestato, ma entrano a far parte degli elenchi trimestrali di variazione, e la notificazione di tali provvedimenti, che in base agli artt. 8, comma 5, d.lgs. nr. 375 del 1993, e 9-quinquies, d.l. nr. 510 del 1996, avveniva mediante comunicazione individuale all’interessato, avviene ora con la pubblicazione dell’elenco trimestrale, secondo le stesse modalità previste per la pubblicazione sul sito INPS degli elenchi nominativi annuali.

30.Esula ratione temporis dall’oggetto della presente controversia la previsione dell’art. 43, comma 7, d. l. nr. 76 del 2020 (conv con legge nr. 120 del 2020), con cui il legislatore, modificando il comma 7 dell’art. 38, d.l. nr. 98 del 2011, ha ripristinato la notifica al singolo lavoratore del provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative: nel caso di specie, si tratta infatti di disconoscimenti adottati nella vigenza dell’originaria formulazione della disposizione, e dunque notificati mediante pubblicazione telematica dell’elenco trimestrale, sebbene riferiti a iscrizioni negli elenchi nominativi annuali antecedenti l’annualità 2011.


31.Ed è precisamente su questo punto che si concentrano le critiche di parte ricorrente, giacché, a suo avviso, il sistema di notifica dei disconoscimenti introdotto dall’art. 38, comma 7, d.l. nr. 98 del 2011, dovrebbe riguardare soltanto i disconoscimenti relativi alle iscrizioni nell’elenco nominativo annuale di cui al precedente comma 6, ovvero quello introdotto «con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010», derivandone altrimenti un’applicazione retroattiva che andrebbe a incidere su rapporti di lavoro agricolo già esauriti, con pregiudizio per i diritti quesiti.


32. L’argomentazione, benché suggestiva, non può essere condivisa.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

33. Il comma 7 dell’art. 38, d.l. nr. 98 del 2011, ha riguardo ai disconoscimenti intervenuti successivamente alla «compilazione e pubblicazione dell’elenco nominativo annuale», senza alcuna limitazione espressa al solo elenco nominativo annuale di cui al precedente comma 6, relativo «alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010», e l’interpretazione riduttiva che parte ricorrente ne propugna, oltre a non essere sorretta da alcun indizio testuale, è pure in conflitto con il suo incipit, che sopprime i precedenti elenchi trimestrali a far data dalla sua entrata in vigore (6.7.2011).


34. Ne consegue che, non essendo stata dettata alcuna disposizione transitoria che facesse salve le previsioni circa la notifica individuale dei disconoscimenti successivi all’entrata in vigore del d.l. nr. 98 del 2011, ove riferiti agli elenchi nominativi annuali antecedenti l’anno 2011, deve ritenersi che, dalla data di entrata in vigore del decreto legge e dalla contestuale abolizione dei precedenti elenchi trimestrali, il legislatore abbia inteso introdurre i nuovi elenchi trimestrali, i quali son venuti ad assumere il ruolo prima svolto dai provvedimenti individuali di disconoscimento, non più soggetti a comunicazione individuale ma a pubblicazione telematica sul sito internet dell’INPS.


35. Né è a dire che, così reputando, sia stato violato il principio di irretroattività, in base al quale la nuova legge non può essere applicata ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore: è sufficiente, al riguardo, rilevare che, se è vero che i disconoscimenti incidono sul rapporto assicurativo, il comma 7 dell’art. 38 del d.l. n. 98/2011 è norma che regola soltanto la forma dell’atto di disconoscimento, determinandone le modalità di comunicazione, e non può che riguardare tutti gli elenchi trimestrali successivi alla sua entrata in vigore, ancorché recanti disconoscimenti relativi a periodi anteriori; la fonte del potere di disconoscimento era ed è ancora da ricercare nella più ampia potestà pubblica di cui l’ente previdenziale è attributario in ordine alla verifica dei presupposti per l’erogazione delle provvidenze per i lavoratori agricoli, ossia negli artt. 15, comma 3°, d.l. nr. 7 del 1970, e 9, comma 1, d.lgs. nr. 375 del 1993; e relativamente ad essa, l’art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011, nulla ha disposto.


36. Vale piuttosto la pena di aggiungere che Corte Cost. nr. 45 del 2021 ha ritenuto che il sistema della notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito dell’INPS costituisce forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell’atto e a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, avendo il legislatore contemperato la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell'attività della pubblica amministrazione con la garanzia di un’adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale. E non essendo stata in questa sede sollevata alcuna questione specifica concernente la ragionevolezza del periodo temporale di pubblicazione (che il giudice delle leggi ha invece ritenuto sindacabile esclusivamente dal giudice ordinario, risultando fissato in quindici giorni dalla circolare INPS nr. 82 del 2012), i rilievi di parte ricorrente vanno rigettati con l’affermazione del seguente principio di diritto: «La notificazione al lavoratore interessato del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell’INPS nel proprio sito internet, ai sensi dell’art. 38, comma 7, d.l. nr.98 del 2011 (conv. con legge nr. 111 del 2011), nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 43, comma 7, d.l. nr. 76 del 2020 (conv. con legge nr. 120 del 2020), concerne anche le giornate lavorative oggetto di iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l’entrata in vigore della norma».


37. Il ricorso, pertanto, va complessivamente rigettato.


38.Nulla va statuito sulle spese di lite in difetto di sostanziale attività difensiva da parte dell’Inps.


39.Tenuto conto del rigetto del ricorso, va invece ravvisata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.


P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9