RAGIONI DELLA DECISIONE
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
8. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, perché nessuno di essi ha chiesto la trattazione orale.
9. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.,
è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art 112
cod.proc.civ. per omessa valutazione della contraria eccezione di
infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dall'Inps ai
sensi dell'art. 22, primo comma, DL nr. 7 del 1970, nonché la
violazione dell'art. 115, primo comma, cod.civ., per avere il
giudice del gravame erroneamente valutato le prove documentali
versate in atti dall'ente previdenziale al fine di provare
l'asserita pubblicazione del secondo elenco nominativo trimestrale
di variazione dell’anno 2013.
10. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 nr. 4
cod.proc.civ., è dedotta la violazione e/o la falsa applicazione
degli artt. 115, primo comma, e 116, primo comma, cod.proc.civ.,
per avere il giudice del gravame inesattamente percepito il
contenuto della prova documentale versata in atti, rappresentata
dalla «videata dei terminali INPS».
11. I due motivi possono congiuntamente esaminarsi, per connessione
delle questioni poste.
12. Essi, nel complesso, vanno respinti.
13. In primo luogo, e in modo evidente, non ricorre la denunciata
omissione di pronuncia che si sostanzia nella totale carenza di
considerazione della domanda e/o dell'eccezione sottoposta
all'esame del giudice, il quale manchi completamente di adottare un
qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito di accoglimento
o di rigetto, invece indispensabile per la soluzione del caso
concreto (v., in motivazione, ex plurimis, Cass. nr. 22204 del
2021).
14. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha, invece, statuito
in merito all'eccezione di decadenza e giudicato la stessa
infondata. Può, dunque, discutersi di condivisibilità o meno della
conclusione ma non di un vizio della sentenza impugnata nei termini
in cui è prospettato.
15. Per il resto, è sufficiente osservare come le censure omettano
di considerare che il convincimento giudiziale poggia sulla
ritenuta non contestazione dei dati che emergono dai documenti
prodotti dall’INPS.
16.I rilievi non censurano specificamente l’indicato passaggio
motivazionale e, come tali, sono inammissibili, perché privi di
riferibilità al decisum.
17.La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare
che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata,
nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare
collocazione entro un elenco tassativo di motivi, perché compito
della Corte di legittimità è quello di esercitare un controllo
sulla legalità e logicità della decisione ed il giudizio si svolge
entro detti limiti, che non consentono di riesaminare e di valutare
autonomamente il merito della causa.
18.I motivi, pertanto, devono avere i caratteri della specificità,
completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che
comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e
l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed
esauriente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal
vizio denunciato. Se ne è tratta la conseguenza che la proposizione
di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza
impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi,
richiesta dall'art. 366 nr. 4 cod.proc.civ, e determina
l'inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile
anche d'ufficio (cfr. fra le tante Cass. nr.32576 del 2022, in
motiv., con richiamo, tra le altre, a Cass. nr. 20910 del 2017,
Cass. nr. 17125 del 2007, Cass., sez.un., nr. 14385 del 2007).
19. Con il terzo motivo di ricorso –ai sensi dell’art. 360 nr. 3
cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e/o falsa applicazione
dell’art.12 bis R.D. n.1949/40, introdotto dall’art. 38 del D.L.
nr. 98 del 2011 convertito in legge nr. 111 del 2011, per avere la
Corte territoriale ritenuto che la procedura di notificazione a
mezzo pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali recanti
variazioni o cancellazioni si applicasse anche ai provvedimenti di
cancellazione concernenti giornate lavorative anteriori al
1°.1.2011: a suo avviso, infatti, la previsione dell’art. 38, comma
7, cit., andrebbe necessariamente raccordata, quoad tempus, con
quella dell’art. 12-bis, parimenti cit., che – nel disporre analoga
pubblicazione solo «con riferimento alle giornate di occupazione
successive al 31 dicembre 2010» – imporrebbe all’INPS di adottare
per i provvedimenti di cancellazione relativi a periodi anteriori
la forma della comunicazione individuale all’interessato,
derivandone altrimenti violazione del principio di irretroattività
della legge.
20. Il motivo è infondato.
21. Va premesso, al riguardo, che il diritto dei lavoratori
agricoli a tempo determinato alle prestazioni previdenziali
previste dalla legge è subordinato, oltre che allo svolgimento
effettivo dell'attività lavorativa per un dato numero minimo di
giornate coperte da contribuzione, all'iscrizione dei lavoratori
stessi negli appositi elenchi nominativi previsti dall'art. 12,
r.d. n. 1949/1940, la quale – secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte – espleta una funzione di agevolazione probatoria che,
tuttavia, viene meno una volta che l'INPS, a seguito di un
controllo ispettivo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro
ai fini previdenziali, gravando in tal caso sul lavoratore l'onere
di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto
dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e/o di ogni altro
diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in
giudizio (così già Cass. nr. 7845 del 2003, cui hanno dato
continuità, tra le numerose, Cass. nn. 14296 del 2011, 2739 del
2016, 12001 del 2018).
22. Nel disciplinare il meccanismo della formazione degli elenchi
nominativi (originariamente previsto per tutti i braccianti
agricoli e poi escluso per gli operai a tempo indeterminato
dall’art. 12, d.lgs. nr. 375 del 1993), l’art. 12, r.d. nr. 1949
del 1940, prevedeva un elenco nominativo principale dei lavoratori
dell’agricoltura ed elenchi suppletivi trimestrali, destinati a
contenere le variazioni rispetto al primo elenco e, in particolare,
la data di decorrenza della iscrizione e della cancellazione
dall’elenco principale. Sia l’elenco principale che gli elenchi
suppletivi erano pubblicati sull’albo pretorio del comune per
quindici giorni e il prefetto, mediante affissione con manifesto,
notiziava della pubblicazione e del termine utile per presentare
ricorso (art. 12, cit., comma 4°). Non era prevista alcuna
comunicazione individuale all’interessato del provvedimento di
mancata iscrizione nell’elenco.
23. Per effetto dell’art. 7, d.l. nr. 7 del 1970 (conv. con legge nr. 83 del 1970), il compito di compilare gli elenchi principali e suppletivi fu trasferito alla commissione locale per la manodopera agricola, cui fu assegnato anche il compito di accertare le giornate lavorative effettivamente prestate. In tal modo gli elenchi iniziarono a contenere non più i soli nominativi dei lavoratori iscritti, ma anche il numero delle giornate prestate. Il successivo art. 17 introdusse per la prima volta la comunicazione al lavoratore interessato di un provvedimento diverso dagli elenchi, ossia il provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi; il secondo comma della disposizione cit. fece decorrere dalla notificazione del provvedimento il termine di trenta giorni per l’impugnazione, mentre restò ferma, a norma del comma precedente, l’impugnazione dell’elenco nominativo nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione.
24. La comunicazione individuale del provvedimento di cancellazione
venne meno ad opera dell’art. 6, legge nr. 459 del 1972, che
soppresse il comma 2° dell’art. 17, d.l. nr.7 del 1970, e fu poi
reintrodotta dall’art. 8, comma 5, d.lgs. nr. 375 del 1993: esso,
infatti, previde la notifica al lavoratore interessato del
provvedimento (allora adottato a seguito di accertamento dello
SCAU) di cancellazione dall’elenco nominativo, oltre che di non
iscrizione totale o parziale, e fissò il termine di trenta giorni
da tale comunicazione per l’impugnazione del provvedimento davanti
alla commissione provinciale della manodopera (art. 11, d.lgs. nr.
375 del 1993).
25. Negli anzidetti termini il sistema venne mantenuto dagli artt.
9-ter, 9-quinquies e 9-sexies, d.l. nr. 510 del 1996 (conv. con
legge nr. 608 del 1996), con i quali si attribuirono all’INPS le
funzioni già proprie dello SCAU e si precisò che la decisione
di accoglimento sul ricorso di cui all’art. 11, d.lgs. nr. 375 del
1993, dava titolo alle prestazioni previdenziali e assistenziali
previste dalla legge. L’unica variazione riguardò la sostituzione
degli elenchi suppletivi trimestrali con elenchi integrativi
trimestrali, i quali – come quelli annuali – dovevano contenere il
nominativo dei lavoratori e le giornate lavorative prestate; per il
resto, fu mantenuta la distinzione tra l’elenco nominativo, sia
annuale che trimestrale, e i provvedimenti riguardanti il singolo
lavoratore, già disciplinati all’art. 8, d.lgs. nr. 375 del 1993, e
indicati dall’ultimo periodo del quarto comma dell’art.
9-quinquies, d.l. nr. 510 del 1996, come di «riconoscimento o di
disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la
compilazione e pubblicazione dell’elenco nominativo annuale», con
la conseguenza che, mentre gli elenchi nominativi annuali e gli
elenchi integrativi trimestrali dovevano essere comunicati mediante
affissione all’albo pretorio per quindici giorni, i provvedimenti
di disconoscimento intervenuti nelle more, secondo quanto già
previsto dall’art. 8, ult. co., d.lgs. nr. 375 del 1993, dovevano
essere comunicati dall’INPS al lavoratore interessato (cfr. art.
9-quinquies, comma 4, ult. periodo, d.l. nr. 510 del 1996,
cit.).
26. Il sistema normativo dianzi descritto è stato tuttavia inciso
in modo radicale dall’art. 38, d.l. nr. 98 del 2011 (conv. con
legge nr.111 del 2011).
27. Il comma 6 dell’art. cit. ha anzitutto aggiunto un art. 12-bis
al r.d. nr. 1949 del 1940, con il quale si è stabilito che «con
riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre
2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6,
commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i
compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi
nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai
lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata
dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo
dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite
dall'Istituto stesso».
28.Il successivo comma 7 ha poi stabilito che «a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli
elenchi nominativi trimestrali di cui all’articolo 9-quinquies del
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di
riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative
intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell’elenco
nominativo annuale, l’INPS provvede alla notifica ai lavoratori
interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche
previste dall’articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940,
n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di
variazione».
29. Sebbene il comma 7 non rechi abrogazione espressa né dell’art.
8, comma 5, d.lgs. nr. 375 del 1993, né dell’art. 9-quinquies,
comma 4, d.l. nr. 510 del 1996, si tratta tuttavia di una
conseguenza necessariamente connessa alla modifica che esso ha
apportato alla funzione dell’elenco trimestrale: diversamente da
quanto era in precedenza, i provvedimenti di disconoscimento
intervenuti a seguito di accertamenti dell’INPS non sono più
distinti dall’elenco trimestrale che prima, giusta l’art.
9-quinquies, comma 2, d.l. cit., era deputato semplicemente a
indicare i nominativi dei lavoratori e le giornate di lavoro
prestato, ma entrano a far parte degli elenchi trimestrali di
variazione, e la notificazione di tali provvedimenti, che in
base agli artt. 8, comma 5, d.lgs. nr. 375 del 1993, e 9-quinquies,
d.l. nr. 510 del 1996, avveniva mediante comunicazione individuale
all’interessato, avviene ora con la pubblicazione dell’elenco
trimestrale, secondo le stesse modalità previste per la
pubblicazione sul sito INPS degli elenchi nominativi annuali.
30.Esula ratione temporis dall’oggetto della presente controversia la previsione dell’art. 43, comma 7, d. l. nr. 76 del 2020 (conv con legge nr. 120 del 2020), con cui il legislatore, modificando il comma 7 dell’art. 38, d.l. nr. 98 del 2011, ha ripristinato la notifica al singolo lavoratore del provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative: nel caso di specie, si tratta infatti di disconoscimenti adottati nella vigenza dell’originaria formulazione della disposizione, e dunque notificati mediante pubblicazione telematica dell’elenco trimestrale, sebbene riferiti a iscrizioni negli elenchi nominativi annuali antecedenti l’annualità 2011.
31.Ed è precisamente su questo punto che si concentrano le critiche
di parte ricorrente, giacché, a suo avviso, il sistema di notifica
dei disconoscimenti introdotto dall’art. 38, comma 7, d.l. nr. 98
del 2011, dovrebbe riguardare soltanto i disconoscimenti relativi
alle iscrizioni nell’elenco nominativo annuale di cui al precedente
comma 6, ovvero quello introdotto «con riferimento alle giornate di
occupazione successive al 31 dicembre 2010», derivandone altrimenti
un’applicazione retroattiva che andrebbe a incidere su rapporti di
lavoro agricolo già esauriti, con pregiudizio per i diritti
quesiti.
32. L’argomentazione, benché suggestiva, non può essere
condivisa.
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33. Il comma 7 dell’art. 38, d.l. nr. 98 del 2011, ha riguardo ai disconoscimenti intervenuti successivamente alla «compilazione e pubblicazione dell’elenco nominativo annuale», senza alcuna limitazione espressa al solo elenco nominativo annuale di cui al precedente comma 6, relativo «alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010», e l’interpretazione riduttiva che parte ricorrente ne propugna, oltre a non essere sorretta da alcun indizio testuale, è pure in conflitto con il suo incipit, che sopprime i precedenti elenchi trimestrali a far data dalla sua entrata in vigore (6.7.2011).
34. Ne consegue che, non essendo stata dettata alcuna disposizione
transitoria che facesse salve le previsioni circa la notifica
individuale dei disconoscimenti successivi all’entrata in vigore
del d.l. nr. 98 del 2011, ove riferiti agli elenchi nominativi
annuali antecedenti l’anno 2011, deve ritenersi che, dalla data di
entrata in vigore del decreto legge e dalla contestuale abolizione
dei precedenti elenchi trimestrali, il legislatore abbia inteso
introdurre i nuovi elenchi trimestrali, i quali son venuti ad
assumere il ruolo prima svolto dai provvedimenti individuali di
disconoscimento, non più soggetti a comunicazione individuale ma a
pubblicazione telematica sul sito internet dell’INPS.
35. Né è a dire che, così reputando, sia stato violato il principio
di irretroattività, in base al quale la nuova legge non può essere
applicata ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in
vigore: è sufficiente, al riguardo, rilevare che, se è vero che i
disconoscimenti incidono sul rapporto assicurativo, il comma 7
dell’art. 38 del d.l. n. 98/2011 è norma che regola soltanto la
forma dell’atto di disconoscimento, determinandone le modalità
di comunicazione, e non può che riguardare tutti gli elenchi
trimestrali successivi alla sua entrata in vigore, ancorché recanti
disconoscimenti relativi a periodi anteriori; la fonte del potere
di disconoscimento era ed è ancora da ricercare nella più ampia
potestà pubblica di cui l’ente previdenziale è attributario in
ordine alla verifica dei presupposti per l’erogazione delle
provvidenze per i lavoratori agricoli, ossia negli artt. 15, comma
3°, d.l. nr. 7 del 1970, e 9, comma 1, d.lgs. nr. 375 del 1993; e
relativamente ad essa, l’art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011, nulla
ha disposto.
36. Vale piuttosto la pena di aggiungere che Corte Cost. nr. 45 del
2021 ha ritenuto che il sistema della notificazione dei
disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito dell’INPS
costituisce forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi
della conoscenza erga omnes dell’atto e a far decorrere il termine
decadenziale di impugnazione, avendo il legislatore contemperato la
necessità di assicurare efficienza e speditezza dell'attività della
pubblica amministrazione con la garanzia di un’adeguata
conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore
interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la
conoscenza tramite la visione del sito istituzionale. E non essendo
stata in questa sede sollevata alcuna questione specifica
concernente la ragionevolezza del periodo temporale di
pubblicazione (che il giudice delle leggi ha invece ritenuto
sindacabile esclusivamente dal giudice ordinario, risultando
fissato in quindici giorni dalla circolare INPS nr. 82 del 2012), i
rilievi di parte ricorrente vanno rigettati con l’affermazione del
seguente principio di diritto: «La notificazione al lavoratore
interessato del disconoscimento di giornate lavorative mediante la
pubblicazione telematica da parte dell’INPS nel proprio
sito internet, ai sensi dell’art. 38, comma 7, d.l. nr.98 del
2011 (conv. con legge nr. 111 del 2011), nel testo antecedente alla
modifica apportata dall’art. 43, comma 7, d.l. nr. 76 del 2020
(conv. con legge nr. 120 del 2020), concerne anche le giornate
lavorative oggetto di iscrizione negli elenchi nominativi annuali
antecedenti l’entrata in vigore della norma».
37. Il ricorso, pertanto, va complessivamente rigettato.
38.Nulla va statuito sulle spese di lite in difetto di sostanziale
attività difensiva da parte dell’Inps.
39.Tenuto conto del rigetto del ricorso, va invece ravvisata la
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da
parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9