RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – I motivi deducono:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 c.c., 83 d.P.R.
n. 156 del 1973 e del d.m. 26 febbraio 2004, cd. Carta della
qualità del servizio pubblico postale, per non avere la corte del
merito ravvisato un concorso di colpa del danneggiato, nonostante
la spedizione del plico per posta ordinaria, invece che
assicurata;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 1992 c.c., 43
r.d. n. 1736 del 1933 ed omesso esame di fatto decisivo, in quanto
non apparivano sul titolo o sui documenti di identità
contraffazioni palesi, onde non avrebbe potuto essere reputata
responsabile la negoziatrice in via puramente oggettiva;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 1224, comma 2, c.c.,
ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., perché
l’attrice non ha fornito prova del maggior danno, pur
liquidato.
2. – La sentenza impugnata ha ritenuto che: a) la spedizione del
titolo per posta ordinaria non esclude o riduce la
responsabilità della negoziatrice, conseguendo di per sé il
danno al mero pagamento a soggetto non legittimato; b) la banca
negoziatrice risponde a titolo di responsabilità oggettiva, senza
rilievo del requisito della colpa (richiamando i precedenti di
Cass. 19 luglio 2016, n. 14777 e Cass. 22 febbraio 2016, n.
3405).
3. – Il primo motivo è fondato, alla luce delle recenti pronunce
Cass., sez. un., 26 maggio 2020, n. 9769 e n. 9770, le quali hanno
osservato, in motivazione, che:
a) il nesso di causalità, in tema di responsabilità civile, è
regolato dai principî di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., in virtù
dei quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme
restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in
assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non),
nonché dal criterio della c.d. causalità adeguata, sulla base del
quale, all’interno di una serie causale, occorre dar rilievo solo a
quegli eventi che non appaiano, ad una valutazione ex ante, del
tutto inverosimili; onde – nel caso in esame – «risulta
oggettivamente difficile negare che, in caso di sottrazione di un
assegno non trasferibile non consegnato direttamente al prenditore,
le modalità prescelte per la trasmissione del titolo possano
spiegare un’efficienza causale ai fini della riscossione del
relativo importo da parte di un soggetto non legittimato: se è
vero, infatti, che il pagamento dell’assegno è subordinato al
riscontro della corrispondenza tra il soggetto indicato come
prenditore e colui che presenta il titolo all’incasso, e quindi
all’identificazione di tale soggetto, alla quale la banca deve
procedere mediante l’adozione di tutte le cautele e gli
accorgimenti suggeriti dalla diligenza professionale, è anche vero,
però, che tale pagamento non può aver luogo in mancanza della
materiale disponibilità dell’assegno, la cui presentazione alla
banca ne costituisce un presupposto indispensabile»;
b) pertanto, «la scelta di avvalersi della posta ordinaria per
la trasmissione dell’assegno al beneficiario, pur in presenza di
altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) o di
strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico
bancario o il pagamento elettronico), si traduce nella consapevole
assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non
costituire oggetto di valutazione ai fini dell’individuazione della
causa dell’evento dannoso».
Infatti, in tal modo il danneggiato si espone volontariamente ad un
rischio superiore, come è palesato dalle regole sulla
regolamentazione dei servizi postali, le quali prevedono delle
cautele speciali per la spedizione, la trasmissione e la consegna
della posta raccomandata ed assicurata, rispetto alle
corrispondenti modalità previste per la posta ordinaria; in
particolare, la possibilità di seguire in tempo reale lo stato di
lavorazione del plico ed il percorso dallo stesso compiuto, sono
tali da permettere al mittente, in caso di ritardo prolungato nella
consegna, di attivarsi tempestivamente per evitarne il pagamento o
quanto meno per segnalare l’anomalia alla banca trattaria.
Ne è derivata l’enunciazione del seguente principio di
diritto: «La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché
munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di
sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non
legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del
concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle
modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del
servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un
rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di
comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi
degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi
dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso,
concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto
dalla banca nell’identificazione del presentatore».
4. – Il secondo motivo è fondato.
La corte del merito ha affermato la responsabilità oggettiva della
negoziatrice, senza nessuna verifica della colpa della medesima, in
relazione al pagamento dell’assegno de quo.
In tal modo, essa si è posta in senso contrario al principio
affermato dalle Sezioni unite circa la responsabilità contrattuale
colposa della banca negoziatrice, di cui a Cass., sez. un., 21
maggio 2018, nn. 12477 e 12478, secondo cui: «Ai sensi dell'art.
43, comma 2, r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca
negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore
nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal
pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di
clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo
beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è
imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la
diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.».
Nella specie, il motivo ribadisce l’avvenuto esame del titolo,
all’apparenza non contraffatto, operata dal cassiere, la
identificazione del prenditore e l’accredito dell’importo su conto
già aperto. Nessuna di tali circostanze è stata esaminata dalla
corte del merito, al fine di sostanziare, in concreto, la colpa
della negoziatrice, come era invece necessario, prima
dell’affermazione della sua responsabilità per avvenuto pagamento
dell’assegno a soggetto non legittimato.
5. – Il terzo motivo è assorbito.
6. – In conclusione, in accoglimento dei primi due motivi di
ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa
innanzi alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione,
perché provveda alla decisione della controversia sulla base dei
principî ricordati: ossia valutando se sussista, da un lato, la
colpa della negoziatrice, e, dall’altro lato, il concorso di
colpa della controricorrente U. Assicurazioni s.p.a., al fine
dell’accertamento complessivo della fondatezza della domanda
proposta da quest’ultima.
Ad essa si demanda, altresì, la liquidazione delle spese di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso,
assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa
innanzi alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione,