Giu Nel processo tributario la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE - ORDINANZA 17 novembre 2022 N. 33983
Massima
«Nel processo tributario, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado […]» (Cass. 23/06/2021, n. 17921).

«in tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita ex art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, deve avvenire, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, entro venti giorni liberi antecedenti l’udienza»

Casus Decisus
RILEVATO CHE 1. K. A. impugnò l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione Irpef (e addizionali locali), per il 2008, la plusvalenza non dichiarata derivante dalla cessione di un fabbricato ad uso civile abitazione che la contribuente acquistato, nel 2004, al prezzo di euro 69.500,00 e rivenduto, nel 2008, al prezzo di euro 232.000,00; 2. la C.T.P. di Frosinone rigettò il ricorso, con sentenza (n. 1475/2014) che è stata confermata dalla C.T.R. del Lazio (sezione staccata di Latina), la quale ha respinto l’appello della contribuente, innanzitutto, disattendendo le censure attinenti alla nullità dell’avviso per omessa sottoscrizione dello stesso da parte del direttore dell’ufficio o di un funzionario in possesso dei necessari requisiti, e per omessa allegazione ed esibizione della delega in giudizio. Nel merito, per la Commissione regionale non sussistono le cause di non tassabilità della plusvalenza di cui all’art. 67, primo comma, lett. b), t.u.i.r., in quanto, da un lato, l’unità immobiliare, nel periodo intercorso tra l’acquisto e la cessione, non era stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi famigliari; dall’altro, il fatto che l’immobile nello stesso periodo fosse stato occupato dal conduttore moroso non poteva essere ricondotto a causa di forza maggiore, o a un evento imprevisto ed imprevedibile, perché la contribuente aveva acquistato l’immobile già locato. Sotto un ultimo profilo, conclude la sentenza di appello, non è possibile scomputare dalla plusvalenza i costi di ristrutturazione, che non sono univocamente riferibili all’immobile in questione in assenza di autorizzazione e certificazione amministrativa (D.I.A.); 3. la contribuente ricorre con sei motivi per la cassazione della sentenza di appello; l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata, non avendo depositato e notificato — ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. — alcun controricorso (non essendo tale la mera “nota di costituzione” depositata al dichiarato “solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica”) (Cass. 10813/2019; Cass. Sez. U., 10/04/2019, n. 10019, che richiama Cass. Sez. 3, 05/12/2014, n. 25735); 4. in prossimità della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1, cod. proc. civ., con allegata rinuncia parziale al ricorso, ed infine, con successiva nota di deposito, ha prodotto la documentazione di riscontro della c.d. rottamazione;

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE - ORDINANZA 17 novembre 2022 N. 33983 Sorrentino Federico

CONSIDERATO CHE

a. innanzitutto, il giudizio va dichiarato parzialmente estinto, per rinuncia al ricorso da parte della contribuente, la quale, come già accennato, con dichiarazione datata 09/04/2019, ha aderito alla definizione agevolata – per i carichi rientranti nell’ambito applicativo di cui all’art. 3, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018 – limitatamente alla cartella n. 64716012798600008, recante un importo di euro 40.697,66, stralciata in data 13/06/2019 a euro 16.681,80, il cui pagamento si è concluso in data 18/10/2021. Nulla occorre disporre sulle spese del giudizio parzialmente estinto, vista l’inattività dell’Agenzia delle entrate;

b. pertanto, l’esame dei motivi di ricorso riguarda soltanto la (parte della) pretesa impositiva, recata dall’avviso di accertamento impugnato, non correlata alla cartella esattoriale “rottamata”; 1. con il primo motivo di ricorso [«1° Motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.p.r. n. 600/73, in combinato disposto con l’art. 17, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165/2001 […] in relazione all’art. 360, 1° comma n. 3, c.p.c.»], la ricorrente deduce l’errore di diritto della sentenza impugnata che non ha dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento, emanato da soggetto privo di delega di firma;

2. con il secondo motivo [«2° Motivo: violazione dell’art. 111 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 132 n. 4 c.p.c., per manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione […] in relazione all’art. 360, 1° comma n. 3, c.p.c.»], si deduce l’intrinseca contraddittorietà della decisione di appello che, per un verso, dichiara di condividere la pronuncia di primo grado, secondo cui la delega alla sottoscrizione dell’avviso era stata conferita con atto dispositivo n. 27/2011; per altro verso, tuttavia, conclude (cfr. pag. 14 del ricorso per cassazione e pag. 5 della pronuncia in esame) che l’avviso è legittimamente firmato da soggetto a ciò delegato con atto dispositivo n. 13/2013 (documento, quest’ultimo, prodotto dall’Agenzia per la prima volta in sede di appello);

3. con il terzo motivo [«3° Motivo: omesso esame di un fatto storico decisivo […] in relazione all’art. 360, 1° comma n. 5, c.p.c.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che non ha rilevato che l’avviso è sottoscritto dal capo area OMISSIS “per delega” del direttore provinciale OMISSIS e che, invece, in base all’atto dispositivo n. 27/2011, che l’ufficio aveva depositato in primo grado, il delegante è il direttore provinciale OMISSIS e il delegato è il “capo area accertamento” OMISSIS ;

4. con il quarto motivo [«4° Motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/92 […] in relazione all’art. 360, 1° comma n. 3, c.p.c.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha ritenuto ammissibile la produzione, in appello, dell’atto dispositivo n. 13/2013, in violazione del succitato articolo 58, che non consente la produzione, in appello, di documenti che la parte interessata avrebbe potuto produrre in primo grado;

5. con il quinto motivo [«5° Motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 1 lett. b) del d.p.r. n. 600/73 […] in relazione all’art. 360, 1° comma n. 3, c.p.c.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha negato la sussistenza della causa di esclusione della rilevanza fiscale della plusvalenza — che si realizza quando l’unità abitativa, per la maggior parte del periodo tra l’acquisto e la cessione, sia stata adibita ad abitazione principale del cedente o dei suoi famigliari —, senza considerare che quest’ultima circostanza non si era verificata esclusivamente per un evento esterno impeditivo, cioè per l’occupazione dell’immobile da parte del conduttore;

6. con il sesto motivo [«6° Motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 69 del tuir […] in relazione all’art. 360, 1° comma n. 3, c.p.c.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha “sbrigativamente” negato che fossero scomputabili dalla contestata plusvalenza le spese di ristrutturazione dell’immobile (per un ammontare di euro 68.700,00), in mancanza di dimostrazione dell’univoca riferibilità di tali esborsi all’unità abitativa;

7. il primo motivo non è fondato;

7.1. al contrario di quanto rappresenta la parte privata, il giudice tributario di appello, con accertamento di fatto al medesimo riservato, ha appurato la legittimità dell’atto impugnato, sottoscritto da soggetto a ciò delegato tramite atto dispositivo n. 13/2013; 8. il secondo motivo non è fondato;

8.1. per orientamento consolidato di questa Corte (Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.»; 8

.2. nella specie, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, una motivazione esiste: la sentenza impugnata, senza infrangere il principio di non contraddizione, come suaccennato (cfr. punto 7.1.), riconosce la legittimità dell’avviso, quale atto sottoscritto da soggetto a ciò delegato con atto dispositivo n. 13/2013;

9. il terzo, il quinto e il sesto motivo sono inammissibili;

9.1. i tre rilievi critici, sussunti prima entro il parametro dell’articolo 360, n. 5, (il terzo motivo), poi entro quello dell’articolo 360, n. 3, (quinto e sesto motivo), nella loro ampia formulazione che delimita l’intero sostrato fattuale della controversia, si sostanziano nella richiesta, inammissibilmente rivolta a questa Corte di legittimità, di una rivalutazione del materiale probatorio esaminato nei gradi di merito. Tuttavia, una simile attività, di natura istruttoria, non è consentita nel giudizio di legittimità. Infatti, è ius receptum che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento di fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’àmbito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione che ne ha fatto il giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7/04/2017, n. 9097; 07/03/2018, n. 5355);

10. il quarto motivo non è fondato;

10.1. la C.T.R., che ammette la produzione da parte dell’ufficio, in allegato all’atto di costituzione in appello del 13/08/2015, dell’atto dispositivo n. 13/2013, è in linea con la giurisprudenza di questa sezione tributaria, che ha enunciato il principio di diritto che «Nel processo tributario, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado […]» (Cass. 23/06/2021, n. 17921). Si aggiunga che è stato altresì chiarito (ex multis Cass. 09/09/2022, n. 26564) che «in tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita ex art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, deve avvenire, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, entro venti giorni liberi antecedenti l’udienza»;

11. ne consegue il rigetto del ricorso;

12. nulla occorre statuire sulle spese del giudizio di cassazione perché l’Agenzia è rimasta inerte;

13. la estinzione parziale del giudizio, come sopra dichiarata, non consente di provvedere ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, che richiede “l’integrale” rigetto dell’impugnazione; 

P.Q.M. dichiara l’estinzione parziale del giudizio, nei termini di cui in motivazione, per il resto, rigetta il ricorso.