Giu Principi in materia di conto corrente bancario
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - ORDINANZA 06 ottobre 2022 N. 29089
Massima
“nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio” (Cass. civ. sez. I, n. 11543 del 2 maggio 2019)

“Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di
affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato”. (Corte di Cassazione civile sez. I n. 9201 del 7 maggio 2015) Tale principio non comporta l’onere a carico del correntista della produzione di tutti gli estratti conto relativi al rapporto ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde, vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta, specificamente mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte da valutarsi con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità (Cass. civ, sez. I n. 9526 del 4 aprile 2019, Cass. civ., sez. VI-1, n. 29190 del 21 dicembre 2020, Cass. civ., sez. I, n. 20621 del 19 luglio 2021 e n. 1550 del 19 gennaio 2022).

Per le motivazioni già esposte, nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente, o anche gli altri soggetti legittimati quali gli eredi, che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, ovvero di provare, con i mezzi di prova più efficaci, o avvalendosi delle acquisizioni di ufficio disposte dal giudice, l’applicazione unilaterale e illegittima di clausole esterne al contratto e derivanti dalla prassi, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione e quella degli estratti conto e della documentazione contabile delle singole operazioni nel corso del rapporto (cfr. Cass.civ. sez. VI-1, n. 33009/2019)

Casus Decisus
RILEVATO CHE Con atto notificato in data 26.6.2010, M. R., N. R. e N. C., eredi di N. A., convenivano la S.p.a. Banca Monte dei Paschi di Siena innanzi al Tribunale di Brindisi, esponendo che: - agli inizi degli anni '70 il de cuius, aveva acceso presso la filiale brindisina della Spa Banca Monte dei Paschi di Siena un conto corrente assistito da apertura di credito, che era stato chiuso in data 16.12.2002; il contratto di conto corrente non era stato redatto per iscritto, nè erano stati stabiliti interessi ultralegali o altre condizioni onerose con la banca, che tuttavia già ab initio aveva applicato sulle anticipazioni eseguite (e sul conseguente scoperto di conto) interessi debitori a tassi ultralegali giammai convenuti, peraltro capitalizzati trimestralmente, ed aveva gravato il conto di commissioni di massimo scoperto giammai negoziate e/o accettate e di spese in misura mai pattuita; - il contratto, anche se non redatto per iscritto, utilizzava il consueto modulo ABI recante la clausola, corrispondente all'art. 7 delle n.u.b., che prevedeva la determinazione degli interessi debitori secondo gli usi piazza, nonchè la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, e la determinazione unilaterale delle commissioni di massimo scoperto e delle spese. Gli attuali ricorrenti contestavano la violazione del divieto di anatocismo, dell’obbligo di pattuizione scritta del saggio ultralegale degli interessi passivi, la validità della capitalizzazione degli interessi trimestrale e annuale. Infatti dagli estratti conto in loro possesso emergeva che alla determinazione del quantum trimestrale, la banca era pervenuta con la determinazione unilaterale del saggio di interesse debitore, in misura superiore al tasso legale, ed aveva capitalizzato trimestralmente gli interessi debitori. Come pure risultava che la banca aveva addebitato commissioni di massimo scoperto mai convenute, né nell' an nè nel quantum, e spese in misura mai pattuita. Chiedevano, pertanto, l’esibizione in giudizio degli estratti conto non in loro possesso, la declaratoria di nullità delle clausole non pattuite ma applicate dalla banca e la rideterminazione, all’esito di CTU, del saldo del conto corrente con la condanna della Banca alla ripetizione delle somme indebitamente percepite e al risarcimento dei danni subiti. Disposta (ed espletata) consulenza contabile, il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 934/13, accertava e dichiarava la nullità parziale del contratto di conto corrente limitatamente alle clausole menzionate in parte motiva, nonchè, nei limiti su espressi, l'illegittimità del modus operandi dell'istituto di credito nella gestione del rapporto bancario; per l'effetto, rideterminava il saldo creditore del conto corrente dedotto in lite, al momento della sua chiusura, in € 32.160,84 e condannava la Spa Monte di Paschi di Siena alla immediata restituzione e al pagamento, pro-quota, in favore di M. R., N. R. e N. C., del suddetto importo, oltre ad interessi dall'1.1.1999, nonchè, dalla data della domanda, al maggior danno da commisurarsi alla differenza tra il tasso del rendimento medio annuo dei titoli di Stato ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. La Banca proponeva appello e la Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 180/2018, accoglieva parzialmente le doglianze e rideterminava in € 9.110,84 il saldo del conto poiché riteneva che «il principio dell'onere, posto a carico di chi agisca in giudizio, di fornire la prova del fondamento della propria pretesa, non viene modificato dalla qualificazione giuridica della domanda, come di accertamento negativo del credito di controparte, dal momento che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere un diritto in giudizio ... non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto , in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere", che doveva gravare sugli appellati con la conseguenza che, in difetto della produzione degli estratti conto mancanti, non poteva applicarsi il cd. saldo zero». Avverso tale sentenza i sigg. M. R., N. R. e N. C. hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi. Il Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha resistito con controricorso e ha presentato memorie ex art. 378 c.p.c.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - ORDINANZA 06 ottobre 2022 N. 29089 Bisogni Giacinto

CONSIDERATO CHE

I ricorrenti deducono:
1. Violazione e/o falsa e/o omessa applicazione dell'art. 119, comma 4, TUB e dell'art. 210 c.p.c., nonché dell’art. 2220 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. per avere la Corte ritenuto non assolto l’onere della prova a loro carico a causa della mancata esibizione di tutti gli estratti conto relativi al rapporto, trascurando così la richiesta di esibizione rivolta alla banca già con l’atto di citazione introduttivo del giudizio, richiesta di esibizione disattesa dalla banca
che si era anche opposta alla loro acquisizione ex art. 210 c.p.c.
Secondo i ricorrenti, ai fini della valutazione di rilevanza della richiesta di esibizione proposta con l’atto di citazione del 26.6.2010, non osterebbe la circostanza che la documentazione si riferisce a un contratto di conto corrente chiuso in data 16.12.2002 perché l’obbligo decennale di conservazione della documentazione contabile a carico della banca si riferisce all’intero rapporto e decorre dal momento della chiusura del conto. Tale mancata considerazione della richiesta di esibizione e di acquisizione degli estratti conto mancanti avrebbe erroneamente indotto la Corte di appello a rideterminare il rapporto di dare e avere con la banca dalla data del primo estratto conto esibito e non dall’inizio del rapporto così come avevano invece proceduto correttamente i Giudici del primo grado.
1.1 La censura che si articola su due versanti è infondata. I ricorrenti rivendicano, per effetto della mancata acquisizione degli estratti conto sin dall’inizio del rapporto contrattuale, l’applicazione del cd. tasso zero alla data del 3 gennaio 1999 corrispondente al primo estratto conto esibito in giudizio. Sul punto la giurisprudenza di legittimità cui va data continuità in questo giudizio (Cass. civ. sez. I, n. 11543 del 2 maggio 2019) è in palese contrasto con la tesi dei
ricorrenti in quanto afferma che “nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio”.
“Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di
affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato”. In questa prospettiva è corretto il richiamo della Corte di appello alla sentenza della Corte di Cassazione civile sez. I n. 9201 del 7 maggio 2015 che ribadisce la piena applicabilità del principio dell’onere probatorio a carico dell’attore in materia di accertamento del rapporto di dare e avere fra la banca e il correntista che agisca per l’accertamento di un saldo più favorevole come conseguenza dell’accertamento della nullità delle clausole applicate dalla banca in tema di tassi ultralegali, anatocismo e capitalizzazione degli interessi passivi. Tale principio non comporta l’onere a carico del correntista 
della produzione di tutti gli estratti conto relativi al rapporto ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde, vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta, specificamente mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte da valutarsi con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità (Cass. civ, sez. I n. 9526 del 4 aprile 2019, Cass. civ., sez. VI-1, n. 29190 del 21 dicembre 2020, Cass. civ., sez. I, n. 20621 del 19 luglio 2021 e n. 1550 del 19 gennaio 2022).
Per altro verso – ma con argomentazioni che appaiono assorbite dal rigetto della censura relativa alla mancata applicazione del cd. tasso zero- i ricorrenti insistono sulla rilevanza della pretesa mancata considerazione della richiesta di esibizione e di acquisizione di ufficio degli estratti conto non in loro possesso. Anche tale censura si dimostra in ogni caso infondata, oltre che non rilevante. Infatti l’art. 119 comma 2 del testo unico bancario (T.U.B.) che disciplina
l’obbligazione di consegna periodica degli estratti conto, nell'ambito dei rapporti regolati in conto corrente, si differenza dal quarto comma che regola la diversa ipotesi della consegna di «copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni». Il chiaro tenore testuale di quest’ultima disposizione esclude la fondatezza della tesi di parte ricorrente secondo cui all’esibizione degli estratti conti, sin dall’inizio del rapporto, la banca era tenuta sussistendo a suo carico un obbligo di conservazione della completa documentazione contabile per dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente. Nè comunque - a prescindere dal riferimento alla diversità delle due discipline normative contenute nell’art. 119 nonché alla possibilità di supplire alla carenza di estratti conto avvalendosi di altri mezzi di prova - la censura dei ricorrenti assume diversa rilevanza con riferimento al periodo dal 26 giugno 2000 al 16 dicembre 2002 perché la domanda dei ricorrenti è intesa a invalidare il saldo negativo portato dal primo estratto conto prodotto in giudizio e non anche gli esiti della
consulenza relativi al periodo successivo. In definitiva deve escludersi qualsiasi mancata considerazione da parte della Corte di appello delle richieste di esibizione e acquisizione documentale non solo perché insussistenti gli obblighi di conservazione documentale a carico della banca per il periodo antecedente al 3 gennaio 1999 ma anche per la esclusione della possibilità di applicare da tale data il saldo zero alla luce della giurisprudenza di legittimità e per la adesione della Corte di appello alla relazione integrativa del consulente che partendo dal saldo risultante dal primo estratto conto disponibile ha accertato il saldo finale a favore del correntista dante causa degli odierni ricorrenti. Adesione questa che implica altresì il giudizio negativo sulla acquisizione di una prova piena circa la
inattendibilità del saldo iniziale da cui è il partito il ricalcolo del saldo finale. E tale giudizio costituisce, come si è visto, un accertamento di merito insindacabile in questa sede se non attraverso lo specifico e residuo sindacato di legittimità ex art. 360 n. 5 che i ricorrenti non hanno in alcun modo attivato con il ricorso per cassazione.
2. Violazione e/o falsa e/o omessa applicazione dell’art.2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., nonché violazione e/o falsa applicazione dei principi di diritto sulla distribuzione dell'onere della prova, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.
La Corte non avrebbe considerato, inoltre, che i ricorrenti erano gli eredi del correntista e non avevano mai ricevuto personalmente gli estratti conto, per cui l’onere probatorio avrebbe dovuto essere considerato secondo il principio della cd. vicinanza della prova.
2.1 Il motivo è assorbito dal rigetto del primo. Per le motivazioni già esposte, nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente, o anche gli altri soggetti legittimati quali gli eredi, che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, ovvero di provare, con i mezzi di prova più efficaci, o avvalendosi delle acquisizioni di ufficio disposte dal giudice, l’applicazione unilaterale e illegittima di clausole esterne al contratto e derivanti dalla prassi, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione e quella degli estratti conto e della documentazione contabile delle singole operazioni nel corso del rapporto (cfr. Cass.civ. sez. VI-1, n. 33009/2019).
3. La non fondatezza dei motivi del ricorso determina il suo rigetto e la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna alle spese del presente giudizio