CONSIDERATO CHE
1.1. con unico motivo di ricorso la ricorrente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009 conv., e degli artt. 12 e 14 sulle Disp. Leggi in gen. e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia erroneamente affermato che ai fini dell’agevolazione fiscale fosse sufficiente che i terreni e le relative pertinenze, oggetto di acquisto agevolato, fossero ubicati in zone all’interno delle quali l’utilizzo agricolo era considerato consentito e coerente con la normale destinazione dell’area;
1.2. la doglianza è fondata;
1.3. si richiama sul punto l'orientamento espresso da questa Corte (cfr. Cass. nn. 23045/2016, 8136/2011) secondo cui in tema di imposta di registro, per determinare la natura del bene compravenduto, onde individuare l'aliquota applicabile, occorre avere riguardo alle previsioni urbanistiche correnti al momento dell'atto, che incidono sulle sue qualità ai fini fiscali, essendone irrilevante la concreta utilizzazione o utilizzabilità;
1.4. nel caso che occupa, non è contestato che i terreni per cui è causa non erano ricompresi, negli strumenti urbanistici vigenti, tra le zone agricole, essendo collocati in parte in zona AS (area di salvaguardia) ed in parte in zona ANT (ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica);
1.5. ne consegue che la circostanza che per l'area sia consentita dallo strumento urbanistico l’utilizzazione agricola dei terreni non implica anche la natura, e dunque, la sua ‘qualificazione’ come agricola, non assumendo, invero, rilevanza alcuna che nella suddetta area eventuali interventi di carattere edilizio fossero soggetti a vincoli assai restrittivi, come invece evidenziato dalla Commissione Tributaria Regionale;
1.6. va pertanto affermato il seguente principio di diritto: «Non è qualificabile come agricola l’area che lo strumento urbanistico generale non qualifichi formalmente come tale, limitandosi a consentire lo sfruttamento agricolo dei terreni e ponendo, al contempo, limiti di edificabilità in sintonia con gli scopi della pianificazione»;
2. la sentenza della Commissione Tributaria Regionale impugnata, che si è discostata da questi principi (invero già affermati dal primo giudice), va pertanto cassata;
3. non essendo necessari accertamenti in fatto, sussistono i presupposti, ex art. 384 c.p.c., per la decisione nel merito, mediante rigetto del ricorso originario della contribuente;
4. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre quelle dei gradi di merito devono essere compensate in considerazione del consolidarsi in corso di causa del su riportato indirizzo di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso