In tali casi, peraltro, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 14327 del 19/06/2009, Rv. 608713 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014, Rv. 630819 - 01), non vi è necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione.
come precisato da Cass. Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014 (Rv. 632587 - 01), l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (v. altresì Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10234 del 20/06/2012, Rv. 622866 - 01).
CONSIDERATO che
Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 26 e 60
DPR 602/73, 17 e 18 d.lgs. 46/99, 149 CPC, 7 e 8 legge 890/82, per
avere la corte territoriale trascurato il vizio di notifica in
quanto effettuato per posta dall'agente di riscossione, ma senza
intermediazione dei soggetti di cui all'articolo 26 comma 1.
Il motivo è infondato
[…]
Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 50 DPR 602/73, per avere la corte territoriale negato la necessità dell'invio di un previo avviso, essendo decorso più di un anno dalla notificazione della cartella.
Il motivo è infondato
[…]
???????
Con il terzo motivo si deduce violazione degli articoli 76 e 77
del DPR predetto, per avere la corte territoriale trascurato la
soglia di € 120.000 per il valore del credito, limite applicabile
all'ipoteca e non solo all'espropriazione.
Il motivo è infondato per le ragioni già espresse in relazione al
secondo motivo, non costituendo l'iscrizione di ipoteca un atto di
esecuzione, sicché restano inapplicabili i limiti previsti con
riferimento al pignoramento, e rilevando per converso il solo
limite ex art. 77, co. 1 bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
nella specie rispettato.
Con i motivi quarto, quinto e sesto si deduce — richiamando l'art.
360 co. 1 c.p.c., per il vizio di cui rispettivamente al numero 4,
numero 5 e numero 3- l'omessa pronuncia su domanda relativa alla
considerazione dello sgravio.
I tre motivi dal quarto al sesto possono messere esaminati
congiuntamente per la loro connessione: essi sono infondati, in
quanto la sentenza impugnata ha espressamente motivato sul
punto, considerando espressamente lo sgravio ed osservando
correttamente che detto sgravio è irrilevante perché non incide
sulla soglia prevista dalla legge per l'iscrizione ipotecaria,
essendo il limite ex art. 77, co. 1 bis, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, nella specie comunque rispettato. Ne deriva che la
sentenza impugnata non è nulla perché ha motivato sul punto (n.4),
applica correttamente il diritto facendo applicazione della soglia
di riferimento (n.3), ha infine tenuto conto dello sgravio
ritenendolo irrilevante (n.5).
Con il settimo motivo si deduce violazione degli articoli 2043 e
2059 c.c., per rigetto della domanda di danno da indebita
iscrizione. Anche tale motivo è infondato, essendo legittima come
detto l'iscrizione.
Il ricorso deve dunque essere rigettato. Spese secondo
soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del
contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
rigetta il ricorso