Giu Adozione da parte del coniuge di uno dei genitori del minore con quest’ultimo convivente
CORTE DI CASSAZIONE, I SEZ. CIVILE - SENTENZA 05 aprile 2022
Massima
Non costituisce ostacolo all’adozione del minore, ex art. 44, comma 1, lett. b), della l. n. 184 del 1983, da parte del coniuge di uno dei genitori con lui convivente, la circostanza che il minore mantenga comunque rapporti con l’altro genitore, impossibilitato a far fronte al mantenimento, poiché, anzi, in questi casi, l’adozione realizza appieno l’interesse del fanciullo, che è perfettamente inserito nel nuovo ambiente familiare e vede riconosciuti i legami parentali con la famiglia dell’adottante, senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico, in conformità alle ragioni di cui alla sentenza della Corte cost. n. 79 del 2022, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 55 della l. n. 184 del 1983, nella parte in cui ha escluso, nell’adozione in casi particolari, ogni rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante.

Casus Decisus
RILEVATO che Tanto il Tribunale dei minorenni quanto la Corte d'Appello di Bologna avevano confermato la sentenza di rigetto dell'istanza di adozione in casi particolari ex art. 44, comma 1, lett. b), della l. n. 184 del 1983, di una minore, figlia della moglie, in quanto non ne sussistevano i presupposti, in quanto non ne garantiva l'interesse del minore, la quale conviveva con la madre ed il suo nuovo marito, mantenendo un buon rapporto col padre. Quest'ultimo, affidandosi a tre motivi, proponeva ricorso in Cassazione avverso tale pronuncia.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, I SEZ. CIVILE - SENTENZA 05 aprile 2022

CONSIDERATO che

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 44, c.l, lett. b), 46,48, c.1-2, 50, 1 e 57, I. n. 184/83, 2 e 30 Cost., 3 Conv. diritti del fanciullo di New York, per aver la Corte  d'appello ritenuto insussistenti i presupposti della richiesta adozione (indicati quali: morte del padre biologico; decadenza dalla responsabilità genitoriale e disinteresse verso il figlio), attesa la persistenza di un rapporto continuativo relazionale del padre biologico con la minore (il quale frequenta la figlia, trascorrendo con lei almeno due giorni a settimana, viene chiamato e considerato padre dalla stessa minore la quale invece chiama va per nome il ricorrente, pur trascorrendo quest'ultimo più tempo con lei  rispetto al padre per il solo fatto di essere la bambina collocata presso la madre) e la possibilità che, accogliendo l'istanza di adozione, si verificherebbe il trasferimento della responsabilità genitorial e in capo a tre persone.

In particolare, il ricorrente si duole della violazione del disposto dell'art. 48 e.e. secondo il quale, nella fattispecie, le responsabilità genitoriali sull'adottato  sono  esercitate  dall'adottante  e dal  coniuge, madre della minore adottanda, mentre il padre di  quest'ultima conserva una funzione di controllo, guida ed indirizzo sull'esercizio della suddetta responsabilità. 

Il secondo motivo deduce illogicità e carenza di motivazione circa un fatto decisivo, per aver la Corte d'appello ritenuto insussistente un concreto interesse della minore all'adozione, sulla base  dell'esame delle relazioni del Servizio sociale, nelle quali si da conto dell'ascolto della minore e delle altre persone coinvolte nella procedura e si descrive uno stato di grande serenità della bambina molto legata al padre  e  al marito  della  madre,  situazione  che  è  interpretata  dalla Corte d'appello nel senso che essa è pienamente soddisfacente per la minore e non consente di valorizzare maggiormente la figura del ricorrente ai fini della richiesta adozione, mentre le esigenze di mantenimento della minore a fronte delle difficoltà evidenziate dal padre sono risolvibili secondo altri rimedi di legge. Al riguardo, il ricorrente lamenta che il giudice di secondo grado abbia illogicamente affermato che spettava alla madre il diritto al  mantenimento, trattandosi invece di un diritto della minore,  senza tener conto del consenso manifestato da tutti i soggetti interessati, e della posizione della minore, ben consapevole della coesistenza dei rapporti con il padre e con l'adottante, e della stessa dichiara zione del padre circa la sua impossibilità di far fronte a l mantenimento della figlia.

Il terzo motivo denunzia contra ddittorietà della motivazione per violazione dell'art. 132, c.2, n.4, c.p.c., per aver dapprima la Corte territoriale affermato  e poi escluso che le ipotesi tipiche menzionate (morte, abbandono, disinteresse del genitore) siano quelle rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda di adozione in casi particolari.

I tre motivi, esamina bili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati.

P.Q. M .

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione,  anche in ordine alle spese  del giudizio  di legittimità .