CONSIDERATO che
Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 44, c.l, lett. b), 46,48, c.1-2, 50, 1 e 57, I. n. 184/83, 2 e 30 Cost., 3 Conv. diritti del fanciullo di New York, per aver la Corte d'appello ritenuto insussistenti i presupposti della richiesta adozione (indicati quali: morte del padre biologico; decadenza dalla responsabilità genitoriale e disinteresse verso il figlio), attesa la persistenza di un rapporto continuativo relazionale del padre biologico con la minore (il quale frequenta la figlia, trascorrendo con lei almeno due giorni a settimana, viene chiamato e considerato padre dalla stessa minore la quale invece chiama va per nome il ricorrente, pur trascorrendo quest'ultimo più tempo con lei rispetto al padre per il solo fatto di essere la bambina collocata presso la madre) e la possibilità che, accogliendo l'istanza di adozione, si verificherebbe il trasferimento della responsabilità genitorial e in capo a tre persone.
In particolare, il ricorrente si duole della violazione del disposto dell'art. 48 e.e. secondo il quale, nella fattispecie, le responsabilità genitoriali sull'adottato sono esercitate dall'adottante e dal coniuge, madre della minore adottanda, mentre il padre di quest'ultima conserva una funzione di controllo, guida ed indirizzo sull'esercizio della suddetta responsabilità.
Il secondo motivo deduce illogicità e carenza di motivazione circa un fatto decisivo, per aver la Corte d'appello ritenuto insussistente un concreto interesse della minore all'adozione, sulla base dell'esame delle relazioni del Servizio sociale, nelle quali si da conto dell'ascolto della minore e delle altre persone coinvolte nella procedura e si descrive uno stato di grande serenità della bambina molto legata al padre e al marito della madre, situazione che è interpretata dalla Corte d'appello nel senso che essa è pienamente soddisfacente per la minore e non consente di valorizzare maggiormente la figura del ricorrente ai fini della richiesta adozione, mentre le esigenze di mantenimento della minore a fronte delle difficoltà evidenziate dal padre sono risolvibili secondo altri rimedi di legge. Al riguardo, il ricorrente lamenta che il giudice di secondo grado abbia illogicamente affermato che spettava alla madre il diritto al mantenimento, trattandosi invece di un diritto della minore, senza tener conto del consenso manifestato da tutti i soggetti interessati, e della posizione della minore, ben consapevole della coesistenza dei rapporti con il padre e con l'adottante, e della stessa dichiara zione del padre circa la sua impossibilità di far fronte a l mantenimento della figlia.
Il terzo motivo denunzia contra ddittorietà della motivazione per violazione dell'art. 132, c.2, n.4, c.p.c., per aver dapprima la Corte territoriale affermato e poi escluso che le ipotesi tipiche menzionate (morte, abbandono, disinteresse del genitore) siano quelle rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda di adozione in casi particolari.
I tre motivi, esamina bili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati.
P.Q. M .
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità .