Nor d.l. 79/2021
Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. 135 del 08/06/2021

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 339, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, recante istituzione del «Fondo assegno universale e servizi alla
famiglia»; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,
in base al quale il Fondo di cui all'articolo  1,  comma  339,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di 3.012,1 milioni di
euro per l'anno 2021; 
  Vista la legge 1° aprile 2021, n. 46, recante  «Delega  al  governo
per riordinare, semplificare e potenziare le misure  a  sostegno  dei
figli a carico attraverso l'assegno unico e universale»; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza  di  introdurre,
in via temporanea e nelle more dell'adozione dei decreti  legislativi
attuativi della legge n.  46  del  2021,  misure  immediate  volte  a
sostenere la genitorialita' e favorire la natalita'; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza,  pertanto,  di
riconoscere un «assegno temporaneo per figli minori»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 giugno 2021; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle  finanze,  del  Ministro per  le  pari
opportunita'  e  la  famiglia  e  del  Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                Assegno temporaneo per i figli minori 
 
  1. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31  dicembre  2021,  ai
nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno  per  il  nucleo
familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo  1988,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  maggio  1988,  n.
153, e'  riconosciuto  un  assegno  temporaneo  su  base  mensile,  a
condizione che al momento della presentazione  della  domanda  e  per
tutta la durata del beneficio, siano in possesso  congiuntamente  dei
seguenti requisiti: 
    a)  con  riferimento  ai  requisiti  di  accesso,   cittadinanza,
residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente: 
      1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro  dell'Unione
europea, o suo familiare, titolare del diritto  di  soggiorno  o  del
diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato
non appartenente all'Unione  europea  in  possesso  del  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo  o  del  permesso  di
soggiorno per  motivi  di  lavoro  o  di  ricerca  di  durata  almeno
semestrale; 
      2) essere soggetto al pagamento  dell'imposta  sul  reddito  in
Italia; 
      3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i  figli  a
carico sino al compimento del diciottesimo anno d'eta'; 
      4) essere residente in Italia da almeno  due  anni,  anche  non
continuativi, ovvero essere titolare di  un  contratto  di  lavoro  a
tempo  indeterminato  o  a  tempo  determinato   di   durata   almeno
semestrale; 
    b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare
del richiedente deve  essere  in  possesso  di  un  indicatore  della
situazione  economica  equivalente  (ISEE)  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.  159,  in
corso di validita', calcolato ai sensi dell'articolo 7  del  medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159. 
                               Art. 2 
 
             Criteri per la determinazione dell'assegno 
                    temporaneo per i figli minori 
 
  1. L'assegno a  favore  dei  soggetti  di  cui  all'articolo  1  e'
determinato in base alla tabella di cui all'Allegato  1  al  presente
decreto, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi
mensili  dell'assegno  temporaneo  per  ciascun  figlio  minore,   in
relazione al numero dei figli minori. 
  2. Gli importi di cui all'Allegato 1 sono maggiorati di 50 euro per
ciascun figlio minore con disabilita'. 
  3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 4, comma 3, e'
riconosciuto dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) nel
limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l'anno  2021.
L'INPS provvede al monitoraggio del  rispetto  del  limite  di  spesa
anche in via prospettica e comunica i risultati di tale attivita'  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze.  Agli  oneri  derivanti  dal  primo
periodo, pari a 1.580 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai
sensi dell'articolo 8. 
                               Art. 3 
 
                     Modalita' di presentazione 
                     della domanda e decorrenza 
 
  1. La domanda e' presentata in modalita' telematica all'INPS ovvero
presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001,  n.
152, secondo le modalita' indicate dall'INPS entro il 30 giugno 2021.
Resta ferma la decorrenza della  misura  dal  mese  di  presentazione
della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre
2021, sono corrisposte le mensilita' arretrate a partire dal mese  di
luglio 2021. 
  2. L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN del
richiedente  ovvero  mediante  bonifico  domiciliato,  salvo   quanto
previsto all'articolo 4, comma 3, del presente  decreto  in  caso  di
nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza.  In  caso  di
affido condiviso dei minori, l'assegno  puo'  essere  accreditato  in
misura pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore. 
  3. L'assegno non concorre alla formazione del reddito ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                               Art. 4 
 
                           Compatibilita' 
 
  1. Il beneficio di cui all'articolo 1 e' compatibile con il Reddito
di cittadinanza di cui  al  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28  marzo  2019,  n.  26,
secondo quanto previsto dai commi 3  e  4,  e  con  la  fruizione  di
eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico  erogate
dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli  enti
locali, nonche', nelle more dell'attuazione  della  legge  1°  aprile
2021, n. 46, con le misure indicate all'articolo 3, comma 1,  lettere
a) e b),  della  medesima  legge  n.  46  del  2021,  con  esclusione
dell'assegno per il nucleo familiare  previsto  dall'articolo  2  del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. 
  2. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione
dell'assegno di cui  all'articolo  1,  la  dichiarazione  sostitutiva
unica (DSU) di cui all'articolo 10 del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 159 del  2013,  aggiornata,  e'  presentata
entro due mesi dalla data della variazione.  Dal  mese  successivo  a
quello di presentazione della DSU aggiornata, la  prestazione  decade
d'ufficio, ovvero e' adeguata nel caso  in  cui  i  nuclei  familiari
abbiano presentato  contestualmente  una  nuova  domanda  di  assegno
temporaneo. 
  3. Per i nuclei familiari percettori di  Reddito  di  cittadinanza,
l'INPS corrisponde d'ufficio, a valere sul limite  di  spesa  di  cui
all'articolo  2,  comma  3,   l'assegno   di   cui   all'articolo   1
congiuntamente ad esso e con le modalita' di erogazione  del  Reddito
di  cittadinanza,  fino  a  concorrenza   dell'importo   dell'assegno
spettante in ciascuna mensilita' ai  sensi  di  quanto  previsto  dal
presente comma. Il beneficio complessivo  e'  determinato  sottraendo
dall'importo teorico spettante la quota di  Reddito  di  cittadinanza
relativa ai  figli  minori  che  fanno  parte  del  nucleo  familiare
calcolata sulla base della scala di equivalenza di  cui  all'articolo
2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019. 
  4. Per la determinazione del reddito familiare di cui  all'articolo
2, comma 1, lettera b), n. 4),  del  decreto-legge  n.  4  del  2019,
l'assegno temporaneo non si computa nei trattamenti assistenziali  di
cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge. 
                               Art. 5 
 
              Maggiorazione degli importi degli Assegni 
                       per il nucleo familiare 
 
  1. A decorrere dal 1 ° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021,  con
riferimento agli importi  mensili  in  vigore,  superiori  a  zero  e
percepiti dagli aventi diritto, relativi all'assegno  per  il  nucleo
familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo  1988,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  maggio  1988,  n.
153, e' riconosciuta una  maggiorazione  di  euro  37,5  per  ciascun
figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e  di  euro  55  per
ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma. 1, valutati in 1.390 milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8. 
                               Art. 6 
 
          Rifinanziamento dei Centri di assistenza fiscale 
 
  1. In considerazione dell'incremento dei  volumi  di  dichiarazioni
sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'ISEE, connesso  anche  al
beneficio di cui  all'articolo  1,  nonche',  piu'  in  generale,  al
riordino delle misure  a  sostegno  dei  figli  a  carico  attraverso
l'assegno unico e universale previsto dalla legge 1° aprile 2021,  n.
46, per l'anno 2021 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di  30  milioni
di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 30 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8. 
                               Art. 7 
 
Disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa  relativi
              ai trattamenti di integrazione salariale 
 
  1. All'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 22  marzo  2021,  n.
41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69,
il  secondo  periodo   e'   sostituito   dal   seguente:   «Ai   fini
dell'integrazione del complessivo limite di spesa  di  cui  al  primo
periodo del presente comma e' in ogni caso reso disponibile l'importo
di 707,4 milioni di euro per l'anno  2021  di  cui  all'articolo  12,
comma 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.  176,  il  quale  e'
trasferito all'INPS e, qualora dovessero verificarsi le condizioni di
cui all'ultimo periodo del comma 12, attribuito  dall'INPS  medesimo,
previa comunicazione  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali  e  al  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,   per
l'integrazione degli specifici  limiti  di  spesa  di  cui  al  primo
periodo  del  presente  comma  in  ragione   delle   risultanze   del
monitoraggio effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa.». 
  2. A seguito dell'attivita'  di  monitoraggio  prevista  dal  terzo
periodo dell'articolo 8, comma 13, del citato decreto-legge n. 41 del
2021 e in coerenza con le  finalita'  ivi  indicate,  il  complessivo
limite di spesa per l'anno 2021 relativo ai trattamenti CISOA di  cui
al primo periodo del medesimo articolo 8, comma 13, e' ridotto di 300
milioni di euro ed e' corrispondentemente incrementato il complessivo
limite di spesa per l'anno 2021  relativo  ai  trattamenti  di  cassa
integrazione in deroga di cui allo stesso primo periodo del  predetto
articolo 8, comma 13. 
  3. La verifica del raggiungimento, anche in  via  prospettica,  dei
limiti di spesa di cui all'articolo 8, comma 13, primo  periodo,  del
predetto decreto-legge n. 41 del 2021 e' effettuata, sulla  base  del
monitoraggio previsto, in base a  quanto  effettivamente  fruito  dai
datori di lavoro autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale
per l'anno 2021, individuando la quota delle ore autorizzabili, sulla
base delle risultanze del monitoraggio al 31 maggio 2021 della  quota
delle ore  fruite  rispetto  alle  ore  autorizzate  di  integrazione
salariale relative all'anno 2020. 
                               Art. 8 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 6, pari a 1.610  milioni
di euro per l'anno  2021  e  agli  oneri  derivanti  dall'articolo  5
valutati in 1.390 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  per  3.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  1,
comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
                               Art. 9 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 8 giugno 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Bonetti,  Ministro  per   le   pari
                                  opportunita' e la famiglia 
 
                                  Orlando,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia