CHE:
Il primo motivo deduce la nullità del decreto impugnato per violazione degli artt. 75,78,112, c.p.c., art. 336bis c.c., in relazione all'art. 111 Cost., comma 6, in quanto la Corte d'appello ha deciso non ostante nel giudizio sia mancata la nomina di un curatore speciale che rappresentasse le minori in giudizio a tutela dei loro interessi che si ponevano in potenziale contrasto con quelli dei genitori, senza motivare neppure riguardo alle ragioni per cui non si sia tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla minore A. circa il suo desiderio di rientrare a casa e di non volersi allontanare da (OMISSIS), luogo in cui erano presenti tutti i suoi amici; peraltro, dall'ascolto di A. era emerso il buon rapporto con la madre ed il suo compagno e la famiglia di quest'ultimo. I ricorrenti, pertanto, lamentano che la Corte territoriale non abbia considerato la volontà della minore, senza motivare sul punto, nonchè l'insufficienza e omessa motivazione riguardante il mancato esame degli atti d'indagine del Tribunale per i minorenni che, invece, avevano evidenziato: il mancato accertamento medico delle presunte patologie della madre e della figlia; le problematiche psicologiche della sola A. e non della sorella; le accuse di abusi sessuali avevano riguardato soltanto A. e non la sorella; le presunte dinamiche alterate tra la madre e le figlie, di cui ha discorso la Corte d'appello, erano riferite, nelle relazioni dei servizi sociali, ai rapporti passati tra la R. e la sua famiglia d'origine, e tra A. ed i nonni materni; la richiesta d'archiviazione del procedimento penale a carico del N., del nonno paterno e dell'ex-marito della madre; il parere favorevole del Pubblico Ministero in merito alla revoca delle misure e alla proposta di rientro dei minori in famiglia; il giudizio positivo espresso nelle relazioni dei servizi sociali sulle condizioni socio-ambientali, sulle condizioni igienico-sanitarie della stessa famiglia e sulle buone condizioni economiche del N..
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 13 e 32 Cost., in quanto la Corte territoriale ha pronunciato, imponendo alle bambine una serie di obblighi di cura, senza aver preventivamente acquisito il parere dei medici specialisti, sulla base dell'asserita 'fragilità psicologica', considerando altresì che solo una delle minori aveva manifestato problemi psicologici nel periodo in cui viveva in (OMISSIS), mentre la sorella M.R. non aveva mai sofferto disagi psicologici, e che entrambe le bambine avevano accusato una serie di disturbi a causa del traumatico allontanamento dai genitori. In particolare, i ricorrenti rilevano che per M.R. la permanenza nella casa-famiglia - disposta prima del decreto dell'(OMISSIS) - e l'allontanamento dalla famiglia avevano costituito motivo d'aggravamento delle sue condizioni psicologiche.
I ricorrenti si dolgono altresì del fatto che la Corte territoriale abbia pronunciato in mancanza di un accertamento medico sulla patologia della madre delle minori, ponendo così a carico di quest'ultima un obbligo di cura a pena di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Il terzo motivo denunzia violazione dell'art. 333 c.c., poichè il decreto impugnato: è stato emesso in mancanza della prova di comportamenti dannosi per le minori, avendo la Corte d'appello discorso di 'potenziale disagio' delle bambine attraverso riferimenti generici a presunte condotte pregiudizievoli, traendo in realtà elementi di convincimento da fatti risultati insussistenti in sede penale, oppure da valutazioni su patologie della madre non fondate su accertamenti medici; ha confermato il provvedimento limitativo della capacità genitoriale nei confronti di entrambe le minori, mentre dagli atti emergeva che le accuse di abusi sessuali riguardavano la sola A.; l'allontanamento dei minori dalla propria famiglia d'origine costituisce rimedio estremo, i cui presupposti non ricorrevano dunque nella fattispecie.
Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 337ter c.c., artt. 112 e 61 c.p.c., ed omessa valutazione di un fatto decisivo, in quanto la Corte territoriale ha disposto l'affidamento delle minori senza un'approfondita indagine sull'idoneità genitoriale dei ricorrenti, ciò non ostante il provvedimento temporaneo di affido contenesse l'esplicito incarico ai servizi sociali di monitorare il nucleo familiare e predisporre una dettagliata relazione socio-ambientale, evidenziando che le relazioni dei suddetti servizi si erano limitate a registrare fatti della vita passata di R.M. e della figlia A. nel periodo in cui esse vivevano in (OMISSIS), che riguardavano presunti conflitti tra la ricorrente R. e la sua famiglia d'origine, nonchè tra A. ed i nonni materni, ovvero con l'ex marito della madre, circostanze che il Tribunale aveva confuso e interpretato come conflitto esistente tra la mamma e le figlie e comunque lontane nel tempo e ininfluenti. I ricorrenti lamentano altresì l'omesso espletamento di c.t.u. al fine di accertare le loro capacità genitoriali. Preliminarmente, va osservato che il ricorso è ammissibile, ex art. 111 Cost. Il decreto impugnato in appello ha confermato l'affidamento temporaneo delle minori ai servizi sociali per consentire l'avvio di un percorso di un trattamento terapeutico a sostegno delle 'fragilità psicologiche' manifestate da R.A., e la collocazione dell'altra bambina presso la zia paterna.
Tale decreto ha carattere decisorio, in conformità del recente orientamento di questa Corte - cui il collegio intende dare continuità - secondo il quale il decreto emesso dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso un provvedimento del Tribunale, che, nell'ambito del conflitto genitoriale, dispone l'affidamento del minore ai servizi sociali (anche se nato fuori dal matrimonio), è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. poichè al predetto decreto vanno riconosciuti i requisiti della decisorietà, poichè risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitività, perchè ha un'efficacia assimilabile, rebus sic stantibus a quella del giudicato, non rilevando, a sostegno della tesi contraria, che si tratti di un provvedimento di affidamento ai servizi sociali, atteso che ciò non determina alcuna modificazione della qualificazione giuridica del provvedimento (Cass., n. 28998/18; n. 6132/15). Peraltro, deve essere evidenziata l'evoluzione dell'orientamento di questa sezione in ordine all'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso provvedimenti aventi esclusivamente contenuto limitativo o di decadenza della responsabilità genitoriale; al riguardo, deve altresì ritenersi superato l'orientamento contrario (di cui a Cass., n. 24477/15) all'ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. anche per questa specifica tipologia di provvedimenti quando non interlocutori, o aventi soltanto efficacia provvisoria ed endoprocedimentale.
Premesso ciò, il primo motivo del ricorso va accolto. Invero, nei giudizi riguardanti l'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l'art. 336 c.c., comma 4, così come modificato dalla L. n. 149 del 2001, art. 37, comma 3 richiede la nomina di un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo un conflitto d'interessi verso entrambi i genitori. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354 c.p.c., comma 1 con rimessione della causa al primo giudice perchè provveda all'integrazione del contraddittorio (Cass., n. 5256/18).
Nel caso concreto, tale orientamento è applicabile al decreto impugnato, trattandosi, come detto, di provvedimento decisorio afferente alla responsabilità genitoriale. In particolare, va osservato che nei giudizi in questione la posizione del figlio risulta contrapposta a quella di entrambi i genitori.
Pertanto, non essendo stato nominato il curatore speciale, il decreto impugnato va annullato, con rinvio al giudice di primo grado a norma dell'art. 354 c.p.c.
Gli altri motivi sono da ritenere assorbiti dall'accoglimento del primo.
La Corte accoglie il primo motivo, per quanto esposto in motivazione, e cassa il decreto impugnato. A norma dell'art. 354 c.p.c., rinvia la causa al Tribunale per i minorenni di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Dispone che in caso di diffusione dell'ordinanza siano omessi i nominativi delle parti e degli altri soggetti in essa menzionati.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021