Giu Integrazione della motivazione in sede giudiziale
TAR PUGLIA di LECCE - SENTENZA 31 ottobre 2024 N. 1195
Massima
L'integrazione della motivazione in sede giudiziale nel processo amministrativo è ammissibile solo se avviene attraverso gli atti del procedimento o con un provvedimento autonomo di convalida, utilizzando elementi univoci e sufficienti presenti negli atti istruttori; al contrario, è inammissibile un'integrazione postuma della motivazione tramite atti processuali o scritti difensivi.

Testo della sentenza
TAR PUGLIA di LECCE - SENTENZA 31 ottobre 2024 N. 1195

Pubblicato il 31/10/2024

N. 01195/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01285/2022 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1285 del 2022, proposto da
ditta Gianfranco Gallo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Zizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pozzo Faceto, viale Stazione n. 10;

contro

Comune di Fasano (Br), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica n. 219/2022, emesso dal Responsabile Servizio VIA, VAS e Paesaggio del Comune di Fasano in data 25.8.2022, notificato il 26.8.2022, nonché di ogni altro atto connesso, prodromico e conseguente al predetto provvedimento di diniego.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fasano (Br);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

Premesso che parte ricorrente ha riferito le seguenti circostanze:

- “in data 20.06.2022 la ditta Gallo Gianfranco … presentava … al Comune di Fasano richiesta di permesso di costruire e accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 91 NTA PPTR per l’esecuzione di opere connesse alla installazione di un campo da Paddle in area già adibita a campo di calcetto ubicato nella frazione di Pozzo Faceto in Viale Miracolo n. 338”;

- con provvedimento dirigenziale n. 219/2022 del 25.8.2022 il Comune di Fasano ha rigettato l’istanza in forza delle “motivazioni espresse dalla Commissione Locale per il Paesaggio nel verbale n. verbale n. 39 del 01/08/2022 e nel verbale n. verbale n. 40 del 24/08/2022 che di seguito si riportano: "considerato il contesto paesaggistico di riferimento, esprime parere contrario in quanto l’intervento è in contrasto con l’art. 83, comma 2, punto a2), delle NTA del PPTR” che costituiscono motivazione puntuale e specifica del presente provvedimento”;

Premesso altresì che la ditta Gallo ha censurato il predetto provvedimento sotto il profilo della carenza della motivazione, dal momento che non emergono le ragioni “per cui in merito al campo da calcetto siano stati emessi i necessari provvedimenti amministrativi mentre per il campo da Paddle, da installarsi nella medesima area, vi sarebbe un imprecisato contrasto con il PPTR”;

Rilevato che il Comune di Fasano ha replicato “che l’Ente locale, nell’opporre il diniego di compatibilità paesaggistica, ha fatto motivato riferimento al contrasto della realizzazione di campi di Padel con le previsioni di cui all’art. 83, comma 2, punto a2) delle N.T.A. del PPTR”;

Considerato che:

- l’art. 83 delle NTA del PPTR, recante “Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali”, stabilisce che “… (omissis) … 2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano: … (omissis) … a2) ristrutturazione edilizia e nuova edificazione che non garantiscano il corretto inserimento paesaggistico, il rispetto delle tipologie edilizie e dei paesaggi agrari tradizionali, nonché gli equilibri ecosistemico-ambientali; … (omissis) …”;

- dalla piana lettura della norma si evince che l’esigenza di tutelare i paesaggi rurali non implica una preclusione assoluta alla realizzazione di nuova edificazione, essendo esclusa soltanto l’ammissibilità degli interventi che non garantiscano la conservazione del contesto paesaggistico di riferimento, delle tipologie edilizie, dei paesaggi agrari tradizionali e degli equilibri ambientali;

- si tratta di una valutazione da svolgere in concreto, alla luce delle oggettive caratteristiche tipologiche e dimensionali dell’opera e della relativa interazione con il paesaggio circostante;

- nonostante ciò, il provvedimento impugnato si limita ad opporre in senso generico ed aprioristico l’esistenza delle esigenze di tutela di cui alla norma in esame, senza articolare puntuali assunti motivazionali che valgano ad esplicitare le ragioni del ravvisato contrasto con il contesto paesaggistico e ambientale di riferimento, tenuto conto delle specifiche progettuali dell’intervento: “Il diniego di conformità paesaggistica non può essere fondato su una generica incompatibilità delle opere con il paesaggio, in quanto la Soprintendenza non può limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe e formule stereotipate, ma deve al contrario necessariamente spiegare per quali concrete ragioni il manufatto risulti incompatibile con i valori tutelati dallo specifico vincolo paesaggistico” (Tar Sardegna, Sez. II, 1.10.2021, n. 677);

- al riguardo, non possono soccorrere le articolare deduzioni tecniche contenute nelle difese dell’Ente, trattandosi di inammissibili integrazioni rispetto al tenore argomentativo del provvedimento impugnato: “L'integrazione della motivazione in sede giudiziale nel processo amministrativo è ammissibile solo se avviene attraverso gli atti del procedimento o con un provvedimento autonomo di convalida, utilizzando elementi univoci e sufficienti presenti negli atti istruttori; al contrario, è inammissibile un'integrazione postuma della motivazione tramite atti processuali o scritti difensivi” (Tar Piemonte, Sez. III, 9.4.2024, n. 356);

Ritenuto che la predetta carenza motivazionale inficia in radice il provvedimento impugnato e determina l’accoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione;

Ritenuto che la particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Silvio Giancaspro, Presidente FF, Estensore

Daniela Rossi, Referendario

Elio Cucchiara, Referendario