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Giu Giudizio di ottemperanza e valutazione circa il vizio di elusione o violazione del giudicato
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II - SENTENZA 22 ottobre 2024 N. 8442
Massima
L'oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla verifica da parte del giudice dell'esatto adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all'interessato l'utilità o il bene della vita riconosciutogli in sede di cognizione; detta verifica deve essere condotta nell'ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l'esecuzione e comporta una puntuale attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, sulla base della sequenza "petitum - causa petendi - motivi - decisum", non senza obliterare che il giudicato amministrativo non può che formarsi con esclusivo riferimento ai vizi dell'atto ritenuti sussistenti, alla stregua dei motivi dedotti nel ricorso.
Al fine di configurare un vizio di elusione o violazione del giudicato è necessario che la pubblica amministrazione eserciti la medesima potestà pubblica, già esercitata illegittimamente, in contrasto con il contenuto precettivo del giudicato (cioè con un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza), così integrando una violazione del giudicato, ovvero che l'attività asseritamente esecutiva della P.A. sia connotata da un manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare l'esecuzione delle puntuali prescrizioni stabilite dal giudicato, in tal guisa integrando l'ipotesi di elusione del giudicato.
In sede di esecuzione del giudicato amministrativo possano assumere rilievo anche circostanze normative o di fatto sopraggiunte, idonee a limitare o escludere gli effetti ulteriori del giudicato, che impongono giudice in sede di ottemperanza di integrare e talora addirittura di variare le statuizioni della decisione da eseguire; perciò, al momento dell'ottemperanza alla decisione si deve indagare se il ripristino della posizione soggettiva (illegittimamente) sacrificata risulti compatibile con lo stato di fatto e di diritto medio tempore prodottosi.
Al fine di configurare un vizio di elusione o violazione del giudicato è necessario che la pubblica amministrazione eserciti la medesima potestà pubblica, già esercitata illegittimamente, in contrasto con il contenuto precettivo del giudicato (cioè con un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza), così integrando una violazione del giudicato, ovvero che l'attività asseritamente esecutiva della P.A. sia connotata da un manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare l'esecuzione delle puntuali prescrizioni stabilite dal giudicato, in tal guisa integrando l'ipotesi di elusione del giudicato.
In sede di esecuzione del giudicato amministrativo possano assumere rilievo anche circostanze normative o di fatto sopraggiunte, idonee a limitare o escludere gli effetti ulteriori del giudicato, che impongono giudice in sede di ottemperanza di integrare e talora addirittura di variare le statuizioni della decisione da eseguire; perciò, al momento dell'ottemperanza alla decisione si deve indagare se il ripristino della posizione soggettiva (illegittimamente) sacrificata risulti compatibile con lo stato di fatto e di diritto medio tempore prodottosi.
Testo della sentenza
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II - SENTENZA 22 ottobre 2024 N. 8442