Giu Sul riparto di giurisdizione in tema di sovvenzioni e contributi pubblici
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. I - PARERE 18 settembre 2024 N. 1220
Massima
in materia di revoca di sovvenzioni o contributi pubblici va considerato il generale criterio di riparto basato sulla natura della situazione azionata. Precisamente, se la controversia attiene alla fase di erogazione o restituzione del finanziamento concesso, sul presupposto di un inadempimento del beneficiario di obbligazioni assunte con la concessione del contributo, la giurisdizione spetta al g.o., anche qualora si discorra di atti dell’amministrazione formalmente qualificati come revoca, decadenza o risoluzione. La ragione è da ricercarsi nel fatto che il privato è in tal caso titolare di un diritto soggettivo perfetto. Viceversa si verifica la regressione del diritto soggettivo a interesse, qualora la mancata erogazione (o il ritiro o la revoca) sia la conseguenza dell’esercizio di poteri di carattere autoritativo, espressione di autotutela della P.A., sia per vizi di legittimità, sia per contrasto originario con l’interesse pubblico, con conseguente giurisdizione in capo al giudice amministrativo.

Testo della sentenza
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. I - PARERE 18 settembre 2024 N. 1220

 

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 28 agosto 2024


 

NUMERO AFFARE 00536/2023

OGGETTO:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


 

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla società -OMISSIS-. nella persona del legale rappresentante signor -OMISSIS-, contro l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, per l’annullamento della comunicazione resa dall’ANPAL a mezzo pec, in data 5 gennaio 2023, con la quale è stata disposta la revoca del contributo erogatole a valere sul Fondo Nuove Competenze.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. 9243 in data 26 ottobre 2023 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella De Miro;


 

Premesso:

1.-La ricorrente chiede l’annullamento della comunicazione resa dall’ANPAL a mezzo pec, in data 5 gennaio 2023, con la quale è stata disposta la revoca del contributo erogatole a valere sul Fondo Nuove Competenze.

2.-Parte ricorrente era stata ammessa a beneficiare di un finanziamento pubblico nell’ambito del Programma FNC pari ad € 20.922,50 e per tale motivo aveva ricevuto una anticipazione del contributo da erogare di € 14.645,75, corrispondente al 70% del totale spettante.

3.-ANPAL ha disposto la revoca con il provvedimento impugnato per la mancata richiesta del saldo nei termini previsti dalla normativa di riferimento, e ha chiesto l’integrale restituzione delle risorse ricevute a titolo di anticipazione entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della diffida concernente la mancata presentazione domanda di saldo.

4.-La ricorrente censura la revoca perché l’invio della richiesta di saldo non sarebbe andata a buon fine in quanto bloccata da un problema tecnico, e, a riguardo, puntualizza che, con pec dell’8 agosto 2022, ha rappresentato all’ANPAL che la richiesta di saldo presentata nei termini non risultava recepita dal sistema informatico, predisposto per la ricezione delle istanze, per “un probabile problema tecnico” non imputabile alla ricorrente medesima.

5.-L’Agenzia, con pec del 5 gennaio 2023, ha confermato la propria decisione di revocare il contributo a cui la Società era stata ammessa e, successivamente, in data 23 marzo 2023, ha emesso ordinanza di ingiunzione prot. n. 3670, ai sensi del r.d. n. 639 del 14 aprile 1910, stante la mancata restituzione del quantum erogato a titolo di anticipazione, comprensivo di interessi.

6.-L’Amministrazione contesta le censure ed eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del gravame per mancata notifica al Ministero competente.

Considerato:

1.- La Sezione osserva che in materia di revoca di sovvenzioni o contributi pubblici va considerato il generale criterio di riparto basato sulla natura della situazione azionata. Precisamente, se la controversia attiene alla fase di erogazione o restituzione del finanziamento concesso, sul presupposto di un inadempimento del beneficiario di obbligazioni assunte con la concessione del contributo, la giurisdizione spetta al g.o., anche qualora si discorra di atti dell’amministrazione formalmente qualificati come revoca, decadenza o risoluzione (Cass., SS. UU., 7 luglio 2017, n. 16831; Cass., SS.UU., 15 dicembre 2015, n. 25211; Cass., SS.UU., 25 gennaio 2013, n. 1776). La ragione è da ricercarsi nel fatto che il privato è in tal caso titolare di un diritto soggettivo perfetto.

Viceversa si verifica la regressione del diritto soggettivo a interesse, qualora la mancata erogazione (o il ritiro o la revoca) sia la conseguenza dell’esercizio di poteri di carattere autoritativo, espressione di autotutela della P.A., sia per vizi di legittimità, sia per contrasto originario con l’interesse pubblico, con conseguente giurisdizione in capo al giudice amministrativo.

2.- Nel caso che ci occupa, occorre considerare che:

- l’art. 4 del decreto interministeriale del 9 ottobre 2020 (attuativo dell’art. 88 del d.l. “Rilancio” n. 34/2020, convertito nella l. n. 77/2020 e s.m.i., che ha istituito il Fondo) ha delineato le modalità generali per l’accesso al Fondo e che l’ANPAL, a mezzo di apposito Avviso pubblico, approvato con decreto direttoriale n. 461 del 4 novembre 2020, ha reso note più nello specifico le modalità per l’accesso al Fondo, le modalità di erogazione del contributo, nonché i modi e i tempi per la presentazione della richiesta di saldo.

- In particolare, ai sensi del paragrafo 6.2 dell’Avviso, le Società interessate avrebbero dovuto presentare la richiesta di saldo attraverso un apposito Modello, entro 40 giorni dal completamento delle attività di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori. Sul punto, è poi intervenuto l’art. 3, comma 1, lett. C) del decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 1° febbraio 2022, prevedendo un termine di ulteriori 20 giorni (per un totale di 60 giorni complessivi), ferma restando, in caso di inadempimento nel termine previsto, la revoca totale del contributo ammesso e la restituzione dell’acconto erogato.

-Alla luce delle disposizioni sopramenzionate, l’ANPAL, con pec del 5 agosto 2022 ha comunicato ad -OMISSIS-. la revoca del contributo, stante la mancata richiesta del saldo nei termini previsti dalla normativa di riferimento, e ha chiesto l’integrale restituzione delle risorse ricevute a titolo di anticipazione entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della diffida.

3.- Nel caso di specie, assume determinante rilievo la circostanza che l'atto di revoca adottato dal Ministero è motivato sul presupposto di condotte (la mancata richiesta del saldo nei termini dell’Avviso) nelle quali è ravvisabile un inadempimento, contestato dalla beneficiaria, agli obblighi ed agli oneri imposti.

4.-Ne segue, in ordine alla controversia originata dalla revoca del contributo pubblico, che la giurisdizione spetta all'autorità giudiziaria ordinaria perché la revoca discende dall'accertamento di un inadempimento (da parte del fruitore) delle condizioni stabilite in sede di erogazione o comunque dall’Avviso.

5.- Pertanto, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

6.-Sono fatti salvi gli effetti dell’eventuale traslatio iudicii in caso di riproposizione innanzi al giudice ordinario.

P.Q.M.

Esprime l’avviso che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.


 

 
   

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE F/F

 

Antonella De Miro

Fabrizio Cafaggi

 

 

   

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO

Maria Rosaria Calamita