Pubblicato il 17/09/2024
N. 01017/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00874/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 874 del 2024, proposto
dalla società Fontesol s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avvocati Gabriele Bricchi, Ermanno Vaglio e Francesca
Proietto, ed elettivamente domiciliata, ex art.
16-sexies del d.lg., 18 ottobre 2012,
n. 179, presso il seguente indirizzo PEC:
ermanno.vaglio@milano.pecavvocati.it;
contro
il Comune di Manduria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Annalisa Di Giovanni, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;
nei confronti
della
società Nuovapanelectric s.r.l., non costituita in giudizio;
della società Ikarus Solare s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avvocati Massimiliano Napoli, Emilio Sani, Maurizio Zoppolato
nonché Greta Maria Campisi, e con domicilio eletto presso lo studio
dell’avvocato Maurizio Zoppolato in Milano, via Paleocapa n. 1;
della società E-Distribuzione s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dal Professore avvocato Aristide Police e dall’avvocato Filippo
Degni, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale
del primo: aristidepolice@ordineavvocatiroma.org, come da Registri
di Giustizia;
per l’annullamento
dell’autorizzazione n. 322, emessa in data 19.12.2022, conosciuta in data 08.05.2024, con cui il Comune di Manduria ha autorizzato la società Nuovapanelectric s.r.l., su incarico della società Ikarus Solare S.r.l., “ad eseguire opere di scavo di un impianto fotovoltaico in contrada “Vignarella”, all’interno di una cava dismessa in Manduria e precisamente nei tratti: tratto 1, Contrada Vignarella; tratto 2, Contrada Torrebianca, Via per Maruggio; tratto 3, Via Lunga (Uggiano Montefusco); tratto 4, Via per Manduria (Uggiano Montefusco), come da progetto, nel rispetto delle norme, nessuna esclusa, del regolamento comunale e per l’esecuzione delle manomissioni sui sedimi stradali comunali e su opere pubbliche urbanizzative di proprietà comunale o di uso pubblico, approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 24 febbraio 2014, del Decreto ministeriale n. 244 del 1.1.2013; del progetto delle opere di scavo, redatto da e-distribuzione e costituito dagli elaborati sopra indicati, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto";
nonché di ogni altro atto, presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi inclusa, in particolare, l’attestazione - datata 28.01.2022 - di validità ed efficacia della PAS prot. n. 44295, del 29.09.2021, conosciuta in data 08.05.2024;
con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi da determinare nel corso del giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Manduria nonché della società Ikarus Solare s.r.l. e della società E-Distribuzione s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2024 il dott. Tommaso Sbolgi e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 874 del 2024, assistito da istanza cautelare, notificato in data 08.07.2024 e depositato in data 11.07.2024, la società Fontesol s.r.l. (d’ora in avanti solamente Fontesol) ha impugnato il provvedimento n. 322 del 19.12.2022 con cui il Comune di Manduria ha autorizzato la società Nuovapanelectric s.r.l., su incarico della società Ikarus Solare s.r.l. “ad eseguire opere di scavo di un impianto fotovoltaico in contrada Vignarella, all’interno di una cava dismessa in Manduria (TA)”.
1.2. La ricorrente, in particolare, afferma di essere titolare dell’impianto fotovoltaico di potenza 7.5MWp denominato “Manduria Apollo II”, sito in Contrada Pappaferi, nel Comune di Manduria (TA), realizzato in virtù dell’autorizzazione unica della Regione Puglia n. 183 del 06.08.2010, nonché di essere titolare del relativo elettrodotto di collegamento in media tensione, il cui tracciato – lungo le strade comunali –, è stato espressamente approvato, con specifiche prescrizioni, dal predetto ente locale.
1.3. Fontesol dunque, producendo la relazione tecnica di un sopralluogo effettuato sul tracciato del suddetto impianto, ha dedotto che, in data 28.06.2023, ha riscontrato, lungo la strada comunale per Uggiano Montefusco, la posa di un altro elettrodotto in media tensione (si trattava del cavidotto per l’allacciamento alla rete dell’impianto fotovoltaico sito in contrada Vignarella, nel Comune di Manduria, realizzato dalla Ikarus Solare s.r.l.).
Più precisamente la ricorrente ha evidenziato che, in violazione delle normative vigenti – meglio dedotte nell’unica censura proposta –, il predetto elettrodotto, in ben due punti, intersecava (a distanza molto ravvicinata e ad una profondità di appena 50 cm dal piano stradale) il proprio impianto, senza che a quest’ultima, malgrado l’evidente presenza del proprio preesistente cavidotto, fosse stata data alcuna informazione al riguardo, né dal Comune né dal soggetto sviluppatore.
1.4. Fontesol ha altresì dedotto di aver contattato la Ikarus s.r.l. per la soluzione bonaria della vicenda e di aver inoltrato, in data 03.08.2023, una comunicazione pec alla contro-interessata “Ikarus Solare” (nonché in copia ad E-Distribuzione e al Comune di Manduria), allegando tutti i rilievi del sopralluogo del 28 giugno 2023. Ciò, al fine di meglio indicare le problematiche connesse all’interferenza nonché l’inadeguatezza della soluzione bonaria proposta da Ikarus.
Con la medesima comunicazione Fontesol ha diffidato Ikarus a un tempestivo spostamento del cavidotto (facendolo passare al di sotto dell’elettrodotto della ricorrente), nel rispetto della legge e secondo la disciplina tecnica vigente in materia.
1.5. Ikarus s.r.l., a sua volta, ha dato riscontro a tale contestazione tramite i propri legali, con pec del 04.09.2023, indirizzata alla pec della società Fontesol. In tale nota, la stessa ha evidenziando l’infondatezza delle contestazioni mosse dalla ricorrente, in quanto non avrebbe avuto dal Comune (peraltro proprietario della tratta di strada relativa alle intersezioni) alcuna segnalazione circa l’esistenza di altri preesistenti elettrodotti interferenti ed avendo ottenuto, dallo stesso ente locale, l’autorizzazione alla posa dell’elettrodotto con il provvedimento n. 322 del 19.12.2022 (oggetto del presente giudizio).
1.6. La ricorrente, infine, ha affermato di aver riscontrato tramite i propri legali la predetta pec solo in data 10.04.2024 e di aver presentato, quasi contestualmente, in data 15.04.2024, un’istanza di accesso agli atti al Comune di Manduria per l’esibizione e l’ostensione dell’autorizzazione indicata da Ikarus nella pec del 04.09.2023, nonché di tutti gli atti del procedimento (ivi incluso l’eventuale collaudo dell’impianto da parte di E-Distribuzione).
Contestualmente, Fontesol ha invitato il Comune ad agire in autotutela.
1.7. Il Comune resistente ha quindi fornito gli atti impugnati a mezzo pec in data 08.05.2024, evidenziando altresì come, ex actis, non sia presente alcun verbale di sopralluogo, né certificato di collaudo con riguardo alla posa dell’elettrodotto da parte di E-distribuzione s.p.a..
2. Con un’unica censura, Fontesol lamenta: “la violazione dell’art. 127 del r.d. 11.12.1933, n. 1775 – la violazione degli artt. 3 e 6 della legge 07.08.1990, n. 241 – la violazione dell’art. 97 della costituzione – l’eccesso di potere – la carenza e/o inadeguatezza di motivazione e di istruttoria – la violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa – la contraddittorietà – l’inesistenza e/o il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto”.
2.1. La parte resistente e le controinteressate (Ikarus solare s.r.l. ed E-distribuzione s.p.a.), tutte costituite con atto di mero stile, in prossimità della camera di consiglio del 12.09.2024 hanno depositato memorie con cui, previa reiezione dell’istanza cautelare, hanno eccepito in via pregiudiziale l’irricevibilità del ricorso nonché l’inammissibilità dello stesso e, nel merito, hanno insistito per la relativa reiezione.
3. All’udienza camerale del 12.09.2024, fissata per l’esame della domanda cautelare avanzata dalla ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibile emanazione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo.
4. Così ricostruito il quadro fattuale di riferimento, anzitutto va esaminata, in via pregiudiziale, l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività. L’impugnazione, infatti, sarebbe stata proposta una volta decorso irrimediabilmente il termine di decadenza di cui all’art. 29 c.p.a., il cui dies a quo andrebbe individuato nella data del 04.09.2023 (momento in cui la ricorrente ha avuto la “piena conoscenza” dell’atto lesivo).
4.1. Il Collegio ritiene l’eccezione fondata nei termini che di seguito si precisano.
Com’è noto, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., la “piena conoscenza” fa comunque decorrere il termine perentorio di impugnazione di cui al precedente art. 29 del codice del processo amministrativo.
Per quanto qui rileva, va evidenziato come, secondo la giurisprudenza ampiamente consolidata, formatasi proprio dopo l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, la “piena conoscenza” dell’atto lesivo non deve essere intesa come cognizione “piena ed integrale” dei provvedimenti che si intendono impugnare, nonché degli eventuali atti endoprocedimentali i cui vizi inficino, in via derivata, il provvedimento finale.
Invero, affinché sia integrato il predetto presupposto – il cui verificarsi determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale – è sufficiente la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo (in particolare, degli estremi dell’atto e della data, dell’autorità emanante, del dispositivo e dell’esistenza di almeno un eventuale controinteressato) e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità e la concretezza dell’interesse ad agire contro di esso (ex multis cfr. Consiglio di Stato sez. II, 05/04/2024, (ud. 05/03/2024, dep. 05/04/2024), n. 3147; T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 03/06/2024, (ud. 30/04/2024, dep. 03/06/2024), n. 1190; Consiglio di Stato sez. IV, 27/06/2023, (ud. 13/04/2023, dep. 27/06/2023), n. 6269).
D’altra parte, mentre la consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività integra la sussistenza di una condizione dell’azione, rimuovendo in tal modo ogni ostacolo all’impugnazione dell’atto (così determinando quella “piena conoscenza” di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a.), la conoscenza “integrale” del provvedimento (o di altri atti endoprocedimentali) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione (dunque, sulla causa petendi) e giustifica la previsione dell’istituto dei “motivi aggiunti” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 07.02.2020, n. 962; Id., V, 24.01.2020 n. 603; CGARS, 28.04.2022, n. 543).
È proprio in virtù di tale ultimo istituto, disciplinato dall’art. 43 del c.p.a., che il ricorrente può proporre ulteriori censure derivanti dalla conoscenza di ulteriori atti (già esistenti al momento della proposizione del ricorso, ma ignoti) o dalla conoscenza integrale degli atti (ivi incluso il provvedimento impugnato) prima non pienamente conosciuti, e ciò entro il (nuovo) termine decadenziale di sessanta giorni decorrente da tale conoscenza sopravvenuta. In sostanza, è evidente come la previsione dell’istituto dei motivi aggiunti comprovi la fondatezza dell’interpretazione, resa dalla giurisprudenza e da questo Collegio, della “piena conoscenza” dell’atto oggetto di impugnazione.
Più precisamente, laddove per “piena conoscenza” si dovesse intendere la “conoscenza integrale” del provvedimento impugnato, il tradizionale rimedio dei motivi aggiunti sarebbe privato della sua stessa ragion d’essere, o dovrebbe essere considerato, al più, residuale, ricorrendone l’esperibilità (forse) solo nel caso di atto endoprocedimentale completamente ignoto al momento della proposizione del ricorso introduttivo. Se così fosse, infatti, il termine decadenziale dovrebbe decorrere una sola volta, individuando come dies a quo, appunto, il giorno di “integrale” conoscenza di tutti gli atti lesivi. Dunque, emerge chiaramente come una tale interpretazione sarebbe consentita solo in assenza della previsione dello strumento dei motivi aggiunti poiché, altrimenti opinando, si produrrebbe un vulnus per il diritto all’effettività della tutela giurisdizionale (art 24 Cost.; art 1 c.p.a.), essendo il ricorrente costretto a proporre una c.d. “impugnazione al buio”.
Al contrario, la previsione dei c.d. motivi aggiunti (propri e impropri) comprova ex se che la piena conoscenza indicata dal legislatore - come determinatrice del dies a quo della decorrenza del termine di proposizione del ricorso giurisdizionale -, non può che essere intesa come quella che consente all’interessato di percepire la lesività dell’atto emanato dall’amministrazione, e che quindi rende pienamente ammissibile – quanto alla sussistenza dell’interesse ad agire – l’azione giurisdizionale.
D’altra parte, come già sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza amministrativa, ogni aspetto che attiene al contenuto del provvedimento finale, ritenuto lesivo, ovvero di atti endoprocedimentali ritenuti illegittimi, incide sui profili di legittimità dell’esercizio del potere amministrativo, e quindi sui presupposti argomentativi della domanda di annullamento. Nondimeno, come si è detto, la possibilità di sottoporre al giudicante ulteriori motivi di doglianza tesi a fondare e/o rafforzare la domanda di annullamento non è preclusa dall’ordinamento, proprio per il tramite del citato strumento tipizzato dall’art. 43 del codice del processo amministrativo.
In sintesi, l’interpretazione fornita dal Collegio alla locuzione “piena conoscenza”, alla luce della disamina del codice del processo amministrativo e dello strumento di tutela dei motivi aggiunti, rende compatibili il diritto all’effettività e immediatezza della tutela giurisdizionale e l’interesse pubblico alla certezza e stabilizzazione delle situazioni giuridiche come conformate dall’esercizio del potere amministrativo, funzionalizzato appunto alla cura dell’interesse pubblico primario.
Ciò posto, prima di calare i suddetti principi nel caso di specie, giova rammentare che la prova della “piena conoscenza” può essere assolta mediante il ricorso a presunzioni semplici (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 3825/2016; n. 6086/2022), basate anche sul lungo decorso del tempo trascorso tra il rilascio del titolo abilitativo e l’impugnativa giurisdizionale (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 1135/2016; n. 1761/2022; n. 7978/2022; T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 03/06/2024, (ud. 30/04/2024, dep. 03/06/2024), n. 1190).
Inoltre, il Collegio ritiene di dover rammentare in questa sede che la richiesta tardiva di accesso non può determinare il differimento del termine per agire in giudizio atteso che, per tal via, surrettiziamente, si prolungherebbe sine die, e comunque secondo le esclusive esigenze del ricorrente, il tempo di una azione giurisdizionale, in palese violazione del principio di auto-responsabilità e dei doveri di correttezza e buona fede. Opinando diversamente, infatti, si correrebbe il rischio di rimettere l’individuazione del suddetto dies a quo all’arbitrio del ricorrente – il quale potrebbe esercitare il diritto di accesso anche ad una considerevole distanza temporale dalla conoscenza dell’esistenza e della lesività del provvedimento -, con evidente abuso del processo e determinando una chiara lesione dell’interesse pubblico alla certezza e stabilizzazione delle situazioni giuridiche.
Ciò chiarito, applicando ora le coordinate ermeneutiche dinanzi declinate alla fattispecie in esame, è di tutta evidenza che la ricorrente, come emerge ex actis e come dalla stessa affermato in ricorso, sin dal sopralluogo tecnico del 28.06.2023 aveva rilevato i profili di lesività del provvedimento impugnato. Infatti, la stessa aveva riscontrato che, lungo la strada comunale per Uggiano Montefusco, era stato posato un altro elettrodotto in media tensione che - in ben due punti – intersecava, a distanza molto ravvicinata e ad una profondità di appena 50 cm dal piano stradale, il proprio elettrodotto, senza che, malgrado l’evidente presenza del preesistente cavidotto della ricorrente, fosse stata data a quest’ultima alcuna informazione al riguardo, né dal Comune né dal soggetto sviluppatore.
In sostanza, la Fontesol, in tal frangente temporale, aveva già piena contezza della lesività dei provvedimenti oggetto di impugnazione, disponendo di tutti gli elementi posti a base delle censure spiccate con l’unico motivo del ricorso da cui è originato il presente giudizio. Più precisamente, la ricorrente, in tale data, era pienamente consapevole dell’esistenza del cavidotto realizzato dalla società Ikarus, nonché delle interferenze con il proprio cavidotto e della violazione delle distanze lamentata nel ricorso giurisdizionale in questione.
Fontesol, peraltro, ha prodotto una comunicazione pec, datata 03 agosto 2023 ed indirizzata ad Ikarus Solare (destinataria dell’autorizzazione oggetto della presente impugnazione) (nonché, in copia, ad E-Distribuzione e al Comune di Manduria), allegando tutti i rilievi del sopralluogo del 28 giugno 2023. Nella suddetta pec, la Fontensol ha indicato le problematiche connesse all’interferenza e ha diffidato la stessa società controinteressata a un tempestivo spostamento del cavidotto (facendolo passare al di sotto dell’elettrodotto della società) nel rispetto della legge e secondo le disciplina tecnica in materia.
Ikarus s.r.l. ha dato poi riscontro a tale contestazione tramite i propri legali, con pec del 04.09.2023 (prodotta dalla ricorrente) indirizzata alla pec della Fontesol s.r.l., asserendo la ritenuta assenza di qualsivoglia obbligo, in quanto la stessa non avrebbe avuto dal Comune (peraltro, proprietario del tratto di strada relativo alle intersezioni) alcuna segnalazione circa l’esistenza di altri preesistenti elettrodotti interferenti ed avendo ottenuto, dallo stesso Comune, l’autorizzazione alla posa dell’elettrodotto con provvedimento n. 322 in data 19.12.2022.
Emerge dunque ex actis come, in data 04.09.2023, a seguito della suddetta pec, la ricorrente sia venuta a conoscenza dell’autorizzazione rilasciata alla controinteressata, oggetto dell’odierna impugnazione. In sostanza, la Fontesol, in tal frangente, ha avuto piena contezza degli estremi, della data, del dispositivo e dell’autorità emanante (autorizzazione n. 322 del 19.12.2022).
Pertanto, a parere del Collegio, già dal 04.09.2023, la Fontesol aveva piena cognizione, non solo della lesività del provvedimento impugnato – e ciò, più precisamente, sin dal sopralluogo tecnico del 28.06.2023 -, ma, altresì, dell’esistenza del provvedimento; pertanto, il Collegio ritiene che, proprio nella data del 04.09.2023, debba essere individuato il dies a quo del termine decadenziale di cui all’art. 29 del codice del processo amministrativo.
Peraltro, come già evidenziato, il fatto che la ricorrente abbia presentato istanza di accesso agli atti, a distanza di sette mesi dal 04.09.2023, e precisamente in data 15.04.2024 (in spregio al principio di auto-responsabilità ed ai doveri di diligenza che impongono a quest’ultima di attivarsi tempestivamente per ottenere l’ostensione degli atti amministrativi che intende impugnare), non può certo giustificare il differimento del termine per agire in giudizio nella vicenda in esame.
Se si opinasse diversamente si lascerebbe all’arbitrio delle parti l’individuazione del dies a quo con riguardo al termine decadenziale per presentare ricorso giurisdizionale, con evidente pregiudizio per il preminente interesse pubblico alla certezza e stabilizzazione delle situazioni giuridiche.
In conclusione, stante la sua acclarata tardività, per essere stato notificato ben oltre il termine decadenziale di cui al combinato disposto degli artt. 29 e 41, comma 2, del cod. proc. amm., e precisamente in data 08.07.2024, il ricorso in epigrafe va dichiarato irricevibile.
5. Quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra tutte le parti, tenuto conto della particolarità della vicenda e della natura delle questioni affrontate, nonché della chiusura in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2024, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
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Tommaso Sbolgi |
Ettore Manca |
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IL SEGRETARIO