Giu Ultrapetizione e questioni tacitamente proposte
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - SENTENZA 03 settembre 2024 N. 7372
Massima
Si rinviene il vizio di ultrapetizione, oltre nell' ipotesi in cui vi sia stata pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni formulate o su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, nel caso in cui il giudice ha esaminato e accolto il ricorso per un motivo non prospettato dalle parti, sicché, in tale evenienza, l'accertamento compiuto in sentenza finisce infatti per riguardare un petitum e una causa petendi nuovi e diversi rispetto a quelli fatti valere nel ricorso e sottoposti dalle parti all'esame del giudice, con conseguente attribuzione di un bene o di un'utilità non richiesta dalla parte ricorrente in pregiudizio del diritto di difesa della parte soccombente. E', invece, consentito l’esame di una questione non espressamente formulata qualora questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione o compresa in quelle espressamente formulate.In tali casi, il giudice deve porre a fondamento della decisione non solo le censure formalmente espresse, ma anche quelle desumibili in modo inequivoco dall'esposizione dei fatti e dal contesto del ricorso, con sintesi logico-giuridica delle ragioni rivendicate dalla parte, pur senza venire meno al principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c.

Testo della sentenza
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - SENTENZA 03 settembre 2024 N. 7372