Pubblicato il 05/08/2024
N. 04551/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05334/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso, numero di registro generale 5334 del 2022, proposto
da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Fausta De Dona, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
per l’ottemperanza
al giudicato, scaturente dal decreto decisorio n. 1895/2019 di cronol., nel giudizio avente n. 1760/2019 R.G., reso inter partes il 19.07.2019 dalla Corte di Appello di Napoli - seconda sez. civile - e depositato in cancelleria il 24.07.2019, tra la sig.ra -OMISSIS- Daniela ed il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., decreto notificato in copia autentica, unitamente al ricorso, al Ministero presso l’Avvocatura Distrettuale di Napoli a mezzo pec il 6.08.2019 e, successivamente, in forma esecutiva, il 28.07.2020 al Ministero della Giustizia; decreto passato in cosa giudicata, con il quale il predetto Ufficio giudiziario, in accoglimento della domanda di equa riparazione ex lege n. 89/2001 (legge Pinto) incoata dalla -OMISSIS-, condannava, tra l’altro, il resistente Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento, in suo favore, della somma di euro 4.500,00, oltre interessi legali dalla data della domanda, nonché al pagamento delle spese ammontanti ad € 27,00, ed al compenso professionale ascendente ad € 450,00, oltre spese generali, iva e cpa, attribuendolo al suo avvocato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2024, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
La ricorrente, premesso che:
otteneva, in data 24.07.2019, dalla Corte di Appello di Napoli - seconda sez. - la condanna del resistente Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento della somma di euro 4.500,00, oltre interessi legali dalla domanda, ex lege 89/2001 (legge Pinto), per l’irragionevole durata di un procedimento civile, nonché delle spese della procedura per euro 27,00, compensi per euro 450,00, oltre spese generali, iva e cpa;
in data 6.08.2019, detto decreto, unitamente al ricorso, era notificato, in copia autentica, all’Avvocatura Distrettuale dello Stato a mezzo posta elettronica certificata;
il relativo decreto decisorio, munito di formula esecutiva il 16 giugno 2020, era notificato in forma esecutiva, al resistente Ministero, il 28 luglio 2020;
in data 7.06.2021 era inoltrata, a mezzo posta elettronica certificata - ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del Dpr n. 445 del 2000 ed in ottemperanza all’art. 5 sexies, commi 1 e 7 della legge Pinto - al protocollo dell’amministrazione soccombente la dichiarazione/documentazione liberatoria;
il Ministero della Giustizia, nonostante dette notifiche, non provvedeva a pagare gli importi dovuti;
il decreto della Corte di Appello di Napoli passava in cosa giudicata, giusta certificazione di mancata opposizione ex art. 5 ter L.89/2001, rilasciata dalla Corte di Appello di Napoli in data 9.11.2022;
era abbondantemente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dalla legge per le esecuzioni contro la PP.AA., di cui all'art. 14, comma 1, del d. l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, ed, altresì, l'ulteriore termine di sei mesi, previsto dall'art. 5-sexies, comma 7, della l. n. 89 del 2001, fin dal 7.06.2021;
tanto premesso, stante il perdurare dell’inerzia del Ministero della Giustizia, agiva in ottemperanza innanzi a questo T.A.R. Campania - sez. Napoli - ai sensi degli artt. 112 e ss. D. lgs n. 104/2010 e successive mod. e int., formulando le seguenti conclusioni:
- 1) disporre l’ottemperanza al decreto n. 1895/2019 di cronol. e 1760/2019 R.G.V.G del 24.07.2019 da parte del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., ordinando a quest’ultimo la corresponsione, entro 30 giorni dalla decisione, in favore della ricorrente della somma di complessivi € 4.500,00 per sorta ed oltre interessi dalla data della domanda (1.07.2019) e spese successive;
- 2) dichiarare nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato:
- 3) nominare, ove occorresse, un commissario ad acta;
- 4) condannare il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., alla rivalsa, in favore dell’istante, delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione in favore del difensore, anticipatario;
- 5) condannare il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento (ex art. 114. co. 4, lett. e) del Codice del processo amministrativo, d. lgs. n. 104/2010) della penalità di mora (astreinte), per il ritardo nella esecuzione al giudicato, in misura pari agli interessi legali;
- 6) ammettere i mezzi istruttori opportuni e conferenti tra i quali sin da ora si chiede disporsi l’acquisizione, presso il Ministero della Giustizia, di tutto il carteggio relativo alla lite per cui si chiede l’ottemperanza.
Il Ministero della Giustizia si costituiva in giudizio, con memoria di stile.
Espletata la fase istruttoria, ed acquisiti agli atti tutti i documenti necessari alla decisione, all’udienza in camera di consiglio del 24.07.2024 il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
Ritenuto, preliminarmente:
- che sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia (arg. ex artt. 3 co. 2 L. 89/2001 e 114 c.p.a.; v. ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 14/04/2014, n. 1804; Consiglio di Stato, sez. IV, 28/11/2012, n. 6021; T.A.R. Campania, sez. IV, n.4840/2014; T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 06/11/2012, n. 650);
- che la ricorrente adisce correttamente questo Tribunale, ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. c) e 113, comma 2 del c.p.a., per l’ottemperanza del Ministero resistente al decreto della Corte d’Appello di Napoli, indicato in epigrafe;
Ritenuto, quanto all’ammissibilità e alla fondatezza della pretesa:
che, come risulta dalla ricostruzione che precede, sono ampiamente elassi: - il termine dilatorio di cui all’art. 14 co. 1 del D. L. 31.12.1996 n. 669 («Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto»); - l’ulteriore termine dilatorio, di cui all’art. 5 sexies della l. 89/2001 (come introdotto dalla legge n. 208/2015, cd. legge di stabilità 2016: “Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3”);
che l’ottemperando decreto della Corte d’Appello di Napoli è passato in giudicato (cfr. certificato di non proposta opposizione rilasciato dalla Cancelleria della Corte d’Appello di Napoli in data 9.11.2022);
che il Ministero intimato, pur costituito in giudizio, non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto adempimento (cfr., in tema di prova dell’adempimento, per tutte, Cass. S.U. n. 12533/01);
Ritenuto, quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta:
- che quale commissario ad acta debba essere individuato un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, da designarsi a cura del Capo dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi presso il Ministero della Giustizia, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente;
- che nessun compenso dovrà essere liquidato per tale attività ai sensi del comma 8 dell’art. 5 sexies l. 89/2001 come introdotto dalla citata l. 208/2015 («qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti»);
Rilevato, quanto alla richiesta di parte ricorrente, di fissare, ex art. 114, co. 4, lett. e), del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, una somma di denaro, a titolo di penalità di mora, che, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c. p. a.: “Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: (…) e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”;
Rilevato, pertanto, che la richiesta di parte ricorrente, come sopra riferita, non può essere accolta, conformemente all’indirizzo giurisprudenziale, cui il Tribunale ritiene d’uniformarsi, secondo cui (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 1/09/2020, n. 3698): “Nel giudizio di ottemperanza, la corresponsione degli interessi legali è dovuta, quando le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale. Va, invece, esclusa la ricorrenza dei presupposti per pervenire all’accoglimento della richiesta di liquidazione di una somma di danaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art. 114 comma 4, lett. e) c.p.a. per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, in ragione della natura ampiamente satisfattiva del tasso di interesse applicato per il ritardo con decorrenza fissata sino al soddisfo, e quindi suscettibile di ricoprire anche l’ulteriore eventuale ritardo a maturarsi”; in particolare, nella specie, poiché, a termini della mentovata disposizione dell’art. 114, comma 4, lett. e) c. p. a., “nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza”, ritiene il Tribunale come – essendo già stabilito il termine perentorio, decorso il quale s’insedierà il commissario ad acta, come sopra nominato, con conseguente inconfigurabilità di ulteriori ritardi, ascrivibili all’inerzia dell’Amministrazione intimata – non vi sia luogo per pervenire all’accoglimento della richiesta, di parte ricorrente, di condannare la stessa Amministrazione al pagamento dell’astreinte;
Rilevato, quanto alla richiesta di condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dei compensi e delle spese del presente giudizio d’ottemperanza, che la stessa va accolta, in base alla regola della soccombenza, e che, in particolare:
- per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 28/10/2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094);
- le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi al giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale (v. T.A.R. Campania, Sez. IV, n. 01103/2016);
- non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive (ivi comprese quelle relativa all’eventuale notifica di uno o più atti di precetto), poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87);
- che, pertanto, le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato siano dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, debbano essere liquidate, in modo omnicomprensivo, come indicato in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite;
Dato atto che la liquidazione delle spese è effettuata alla stregua dei parametri di cui al D.M. 10/03/2014, n. 55 (cfr., in particolare, l’art. 19, comma 1, ultimo alinea: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”), in rapporto al valore e alla serialità della lite;
Ritenuto, infine, che non si debbano riconoscere le maggiorazioni di cui all’art. 4, comma 8, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in quanto la causa è sostanzialmente seriale e di complessità oggettivamente modesta, nonché quelle “di regola” corrisposte ai sensi dell’art. 4, comma 1 bis, dello stesso D.M., poiché ragionevolmente connesse alla difficoltà del deposito di una mole di atti rilevante, elemento che certamente non si è verificato nel caso di specie (Tar Lazio, sez. II ter, Sent. 25/5/2021 n. 2363; T.A.R. Campania, sez. VIII, Sent. n. 3121 dell’11.05.2021);
Ritenuto, pertanto, che:
- la domanda di esecuzione debba essere accolta, nei termini sopra precisati;
- l’Amministrazione debba effettuare il calcolo delle somme dovute, secondo i criteri stabiliti dal giudice nel titolo qui azionato, comprendendovi quindi anche gli interessi legali, con la decorrenza ivi precisata;
- in mancanza di spontaneo adempimento, da parte del Ministero della Giustizia, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, si provvede alla nomina del commissario ad acta, secondo quanto sopra precisato, il quale s’insedierà a semplice domanda di parte ricorrente, una volta elasso tale termine, e che provvederà sollecitamente, e comunque entro e non oltre il termine dei successivi sessanta giorni, al pagamento di quanto spettante, alla ricorrente, per le causali sopra indicate;
- dalle somme dovute, come indicate nel titolo esecutivo, andranno sottratte le somme eventualmente già pagate, per il medesimo titolo;
- le spese del presente giudizio d’ottemperanza, anche in funzione della serialità della controversia, vanno poste a carico del Ministero della Giustizia e sono liquidate, come in dispositivo; con attribuzione al procuratore della ricorrente, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie, e per l’effetto dichiara l’obbligo del Ministero intimato di dare esecuzione – entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza – in favore della ricorrente, al titolo esecutivo di cui in epigrafe, nei termini indicati in parte motiva;
nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora, quale Commissario ad acta, un dirigente amministrativo dell’Amministrazione intimata da individuarsi a cura del Capo dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi presso il Ministero della Giustizia, giusta le specificazioni di cui in parte motiva, che s’insedierà con le modalità e nel termine pure ivi precisati;
respinge, nei sensi di cui in motivazione, la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.;
condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese e dei compensi del presente giudizio d’ottemperanza, che liquida in complessivi euro 700,00 (settecento/00), oltre agli accessori di legge ed al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente assolto; con attribuzione al difensore della medesima ricorrente, antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2024, con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Alfonso Graziano, Consigliere
Rita Luce, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
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Paolo Severini |
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IL SEGRETARIO