Giu Sulla natura della posizione del soggetto che presenta una scia
TAR TOSCANA di FIRENZE - SENTENZA 31 luglio 2024 N. 998
Massima
Il soggetto che presenti una scia deve ritenersi titolare di un interesse oppositivo a contrastare le determinazioni per effetto delle quali l'amministrazione, esercitando il potere inibitorio o di autotutela, incida negativamente sull'agere licere oggetto della denuncia.

Testo della sentenza
TAR TOSCANA di FIRENZE - SENTENZA 31 luglio 2024 N. 998

Pubblicato il 31/07/2024

N. 00998/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00532/2020 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 532 del 2020, proposto da
Art Group Società a Responsabilità Limitata Semplificata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Ciulli, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;

contro

Comune di Capoliveri rappresentato e difeso dall'avvocato Duccio Maria Traina, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;

nei confronti

Caput Liberum S.r.l., non costituita in giudizio;

per la condanna

del Comune di Capoliveri al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa, segnatamente derivanti dal provvedimento annullato con sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. III, n. 1179/2019 pubblicata in data 14.08.2019 e passata in giudicato in data 17.12.2019 per mancata impugnazione a seguito di notifica effettuata a mezzo posta elettronica certificata al legale del Comune (Avv. Duccio Maria Traina) in data 18.10.2019, con il quale è stata “chiusa negativamente” la SCIA acquisita dal Comune di Capoliveri come istanza n. 124/2018 con Prot. n. 9876 del 03.07.2018 per lo svolgimento dell'attività di gestione di parcheggi e autorimesse in un terreno condotto in locazione dalla suddetta società sito in Capoliveri (LI), località Zuccale; nonché dagli atti presupposti, connessi e consequenziali, parimenti annullati con la sopra citata sentenza.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capoliveri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2024 il dott. Raffaello Gisondi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

La S.r.l. Art Group, premesso: a) di aver presentato al comune di Capoliveri in data 03/07/2018 una scia per lo svolgimento dell’attività di gestione di parcheggi e autorimesse in una porzione di terreno

terreno dalla stessa condotta in locazione sita in località Zuccale ricadente nella più vasta particella catastale n. 922 del foglio n. 15 e urbanisticamente destinata a parcheggi esistenti e di progetto (art. 33 NTA); b) di aver successivamente constatato mediante accesso telematico al fascicolo che la scia sarebbe stata chiusa negativamente; c) di aver presentato al comune di Capoliveri istanza di accesso agli atti; d) che il predetto comune dopo vari passaggi interlocutori avrebbe osteso la documentazione disponibile consistente in varie note istruttorie dei responsabili degli uffici e pareri rilasciati da un legale esterno ma non comprensiva di alcun formale provvedimento inibitorio degli effetti della scia; e) di aver comunque proposto ricorso al TAR avverso la predetta chiusura negativa della scia; f) che la Sezione III del TAR Toscana con sentenza n. 1179/2019 ha accolto il ricorso affermando che in mancanza di un provvedimento adottato ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 241/1990, la volontà del Comune di inibire l’avvio dell’attività oggetto della scia non poteva dirsi correttamente formata ed espressa; tutto ciò premesso la S.r.l. Art. Group agisce nuovamente innanzi a questo TAR per ottenere il risarcimento del danno causatole dal comune di Capoliveri con gli atti e comportamenti sopra descritti avendole ingiustamente impedito l’esercizio della attività imprenditoriale per la quale la scia era stata presentata.

Costituitosi in giudizio il comune di Capoliveri ha formulato numerose eccezioni che verranno di seguito prese in esame nel loro ordine logico.

Con un primo argomento il Comune contesta la sussistenza della ingiustizia del danno per radicare la quale non sarebbe sufficiente la deviazione dai canoni della legalità occorrendo altresì la dimostrazione della spettanza del bene della vita; spettanza che nel caso di specie andrebbe esclusa alla luce della disciplina urbanistica dell’area sulla quale la Società intendeva esercitare la propria attività che non avrebbe consentito a soggetti privati di gestire il servizio di parcheggio.

La tesi non è condivisibile.

La spettanza del bene della vita vale a connotare l’ingiustizia del danno solo qualora l’interesse legittimo leso abbia carattere pretensivo ma non anche in caso di interessi oppositivi per i quali l’incisione del bene della vita deve considerarsi in re ipsa (Cons. Stato, V, 591/2023).

Con riguardo alla posizione del soggetto che presenta una scia l'Adunanza Plenaria con la sentenza n. 15 del 29 luglio 2011 ha chiarito che lo stesso deve ritenersi titolare di un interesse oppositivo a contrastare le determinazioni per effetto delle quali l'amministrazione, esercitando il potere inibitorio o di autotutela, incida negativamente sull'agere licere oggetto della denuncia (Cons. Stato sez. II, 22/03/2021 n.2465).

Nel caso di specie il TAR con la sentenza n. n. 1179/2019 ha accertato che mai è stato adottato dal comune di Capoliveri un provvedimento che abbia inibito gli effetti della scia presentata dalla ricorrente e comunque ha annullato gli atti del comune tesi a non consentire (sebbene in forme irrituali) l’esercizio della attività che ne era oggetto.

La predetta scia ha quindi dispiegato i propri effetti giuridici legittimando l’esercizio di una attività economica di cui il comune ha di fatto impedito il concreto dispiegarsi causando in tal modo un danno ingiusto.

Il comune di Capoliveri rileva poi la mancata prova del danno emergente consistente nell’inutile pagamento dei canoni relativi all’area su cui avrebbe dovuto essere svolta l’attività di parcheggio, osservando che in giudizio non è stata prodotta la documentazione attestante l’effettivo esborso delle somme dovute a tale titolo.

L’eccezione è fondata atteso che per la prova dell’impoverimento patrimoniale consistente nell’infruttuoso pagamento dei canoni di locazione non è sufficiente la produzione del contratto occorrendo anche la dimostrazione dei versamenti effettuati per darvi adempimento che nella specie non risulta essere stata fornita dalla ricorrente su cui gravava il relativo onere.

In ogni caso ai fini del risarcimento del danno derivante dal mancato utile di un’attività di impresa le spese inutilmente sopportate non si sommano al lucro cessante atteso che nell’ipotesi in cui l’attività fosse stata esercitata senza impedimenti ed avesse dato proventi tali costi avrebbero comunque dovuto essere sostenuti.

In relazione al lucro cessante il comune di Capoliveri contesta la sussistenza del rapporto di causalità fra i comportamenti illegittimi da esso tenuti e il danno lamentato, osservando che anche qualora i predetti comportamenti non fossero stati posti in essere l’attività economica divisata non avrebbe comunque potuto essere esercitata a causa della occupazione dell’area da parte della società Caput Liberum che gestisce nella zona il servizio di parcheggi pubblici per suo conto.

L’occupazione sarebbe stata accertata dal Tribunale di Livorno il quale con la sentenza n. 22/2022 avrebbe condannato Caput Liberum in solido con il comune di Capoliveri a risarcire al proprietario del terreno il danno da illecita occupazione.

L’eccezione pur astrattamente fondata in quanto poggiante sul noto principio della causalità alternativa (Cass., III, 22/10/2003, n. 15789, Cass., III, 6/04/2006, n. 8096) non vale ad elidere l’intera pretesa risarcitoria avanzata dalla ricorrente in relazione al danno da lucro cessante in quanto non vi è totale coincidenza fra l’area oggetto della scia e quella occupata.

Dagli atti versati in giudizio risulta infatti che l’area indicata nella scia presentata dalla ricorrente ricadeva nella porzione della particella n. 922 del foglio n. 5 (che si estende per complessivi mq. 7415) destinata dal RU del comune di Capoliveri a parcheggi pubblici esistenti la cui estensione, come risulta dal doc. 12 di parte ricorrente, è di 3.336 mq.; l’area occupata da Caput Liberum, come si evince dalla sentenza n. 22/2022 del Tribunale di Livorno, copriva, invece, una superficie di mq. 2600. L’occupazione, pertanto, non impediva totalmente l’esercizio dell’attività economica che la ricorrente intendeva intraprendere potendo la stessa comunque svolgersi sull’area residua di mq. 736.

Il comune di Capoliveri, sempre in relazione al lucro cessante, contesta infine anche l’attendibilità dei presunti ricavi dedotti dalla ricorrente affermando che essi sarebbero stati calcolati presupponendo l’esaurimento di tutti i posti auto disponibili anche nei mesi di giugno e settembre non rientranti nell’alta stagione turistica e contesta altresì l’esiguità dei costi di gestione e custodia dell’area.

Si tratta di rilevi di cui il Collegio terrà conto nella liquidazione equitativa del danno.

Venendo alla quantificazione dei possibili ricavi appare corretto il riferimento alla tariffa di 6 euro al giorno per posto auto praticata da Caput Liberum che gestisce un parcheggio nelle adiacenze.

I posti auto per i quali deve essere moltiplicata la predetta tariffa non sono 100 ma 20 tenuto conto della disponibilità solo di una limitata porzione dell’area a cui si riferiva la scia.

Per quanto riguarda i ricavi del 2018 riferiti al periodo 11/7 – 30/09 solo nel periodo dal 11/07/ al 30/08 appare possibile ipotizzare la piena utilizzazione della capacità del parcheggio dovendosi quindi stimare i ricavi nella misura di Euro 6000 (6x20x50). Nel mese di settembre appare logico presumere una riduzione del 40% degli introiti con conseguente ricavo di Euro 3.600.

Per quanto riguarda i ricavi del 2019 relativi al periodo dal 1/06/ al 14/08 anche qui occorre muovere dalla ipotesi della piena utilizzazione del parcheggio per l’arco temporale dal 1/07/ al 14/08, stimando i ricavi nella misura di Euro 5.400, e ridurre del 40% gli introiti relativi al mese di giugno (Euro 3.240).

Il ricavo complessivo ammonta quindi ad Euro 6.000+3.600+5400+3240=18.240.

Per quanto riguarda i costi il canone di locazione deve essere computato in proporzione alla area effettivamente disponibile pari a circa il 20% di quella totale (per cui 13.333x0,20=2.266), mentre i costi complessivi di gestione possono essere calcolati nella misura del 15% degli introiti (Euro 2.736).

La somma da risarcire a titolo di lucro cessante ammonta quindi ad Euro 18.240-2266-2.736=13.238 la quale dovrà essere maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria fino alla data della presente sentenza dalla quale decorreranno solo gli interessi sulla somma rivalutata fino al saldo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto condanna il comune di Capoliveri a corrispondere alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno la somma di Euro 13238 da maggiorarsi di interessi e rivalutazione come da motivazione.

Condanna il comune di Capoliveri alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 4.000 oltre IVA e c.p.a. e al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Consigliere

 
   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Raffaello Gisondi

 

Eleonora Di Santo

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO