Pubblicato il 26/07/2024
N. 00899/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00208/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 208 del 2023, integrato da
motivi aggiunti, proposto da
BH Wind S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sticchi
Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Provincia di Foggia, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avvocato Mario Carlino, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, in
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, rappresentati e difesi ex
lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari,
domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Regina Paola
Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione del dirigente del Servizio Tutela del Territorio della Provincia di Foggia prot. n. 1875 del 21.12.2022, recante in oggetto “Comune di Ascoli Satriano (FG) – Autorizzazione paesaggistica ex art 146 del dlgs 42/2004 e s.m.i. – Intervento: progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituita da 1 aerogeneratore con potenza complessiva di 990 kw e opere di connessione alla rtn, sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località "canale San Leonardo" – Proponente: BH Wind cod. prat.: 2022/01031/ord – Diniego”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BH Wind S.r.l. il 19.12.2023:
per l’annullamento
- della nota prot. r _puglia/AOO_159/PROT/02/11/2023/0014343 del 2.11.2023, con la quale la Regione Puglia ha comunicato il rigetto dell'istanza di Autorizzazione Unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 0.99 MW nel Comune di Ascoli Satriano (FG), località Canale San Leonardo, nonché delle infrastrutture di rete necessarie, proposto dalla società BH Wind S.r.l.;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ivi inclusi, ove occorrer possa, la determina n. 1875 del 21.12.2022 rilasciata dalla Provincia di Foggia; la nota del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, prot. n. 13605 del 12.12.2022;
nonché
nei limiti dell''interesse in questa sede azionato, il verbale della Conferenza dei Servizi del 31.07.2023 e, in via subordinata, gli artt. 89 e 91 delle NN.TT.AA. del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (di seguito anche “PPTR”) approvato con D.G.R. n. 176/2015.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia, del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2024 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori l'avv. Andrea Sticchi Damiani, per la ricorrente, l'avv. Mario Carlino, per la Provincia di Foggia, l'avv. Regina Paola Bellomo, per la Regione, e l'avv. dello Stato Fabiola Roccotelli, per la difesa erariale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 13.2.2023 e depositato in Segreteria in data 16.2.2023, la società BH Wind S.r.l. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, onde ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.
Esponeva in fatto che in data 23.2.2022 presentava alla Regione Puglia un’istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico da ubicare nel Comune di Ascoli Satriano (FG) – Località “Canale San Leonardo”.
In data 8.8.2022, la Regione comunicava alla società la necessità di fornire integrazioni documentali, segnalando, inoltre, “che l’impianto è soggetto alla verifica della compatibilità paesaggistica o autorizzazione paesaggistica”.
Integrata la documentazione con nota della ricorrente del 29.8.2022, in data 22.9.2022 la Regione trasmetteva la comunicazione di avvio del procedimento, con contestuale convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.lgs. n. 387/2003 e fissazione della prima seduta al 19.10.2022.
In data 24.11.2022, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia – nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica parallelamente instaurato dalla BH Wind S.r.l. – trasmetteva alla ricorrente il (plurimotivato) preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990.
In data 2.12.2022, parte ricorrente trasmetteva le proprie controdeduzioni.
In data 15.12.2022, la Soprintendenza confermava il proprio parere contrario al progetto.
Conseguentemente, in data 21.12.2022, la Provincia di Foggia – con il provvedimento prioritariamente impugnato con il ricorso introduttivo – comunicava di non poter rilasciare l’autorizzazione paesaggistica per l’intervento in oggetto.
Avverso detti esiti provvedimentali, la Solar Fab S.r.l. insorgeva eccependo: “I. Sull’illegittimo avvio di un autonomo procedimento paesaggistico. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione e falsa applicazione del D.M. 10.09.2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 14-ter e ss della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 146 e ss del D.Lgs. n. 42/2004. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 89, 90 e 91 delle NTA del PPTR Puglia. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione ed elusione del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione dell’effetto utile derivante dalla Direttiva 2009/28/CE. Violazione del divieto di aggravio del procedimento ex art. 1, co. 2, L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria nonché per manifesta irragionevolezza, contraddittorietà e illogicità della motivazione; II. Sull’illegittimità degli atti impugnati per violazione, sotto diversi profili, dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione degli artt. 146 e ss del D.Lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione degli artt. 89, 90 e 91 delle NTA del PPTR Puglia. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione dei principi del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria nonché per manifesta irragionevolezza, contraddittorietà e illogicità della motivazione; III. Sull’illegittimità degli atti impugnati per violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/90. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10-bis della l. n. 241/1990. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione dei principi del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria nonché per difetto e illogicità della motivazione; IV. Sull’illegittimità nel merito degli atti impugnati. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. Violazione del principio di legalità. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione del PPTR della Regione Puglia. Violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e del d.m. 10.9.2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e ss. del D.lgs. n. 152/2006. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva n. 2009/28/CE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria nonché per difetto, illogicità e irragionevolezza della motivazione. Violazione del principio di leale collaborazione”.
Nelle date del 22.2.2023 e del 20.3.2023 si costituivano, rispettivamente, il Ministero della Cultura, unitamente alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e la Provincia di Foggia.
Con atto per motivi aggiunti notificato in data 15.12.2023 e depositato in Segreteria in data 19.12.2023, la ricorrente impugnava gli ulteriori atti indicati in epigrafe e, prioritariamente, la nota della Regione Puglia del 2.11.2023, concernente il rigetto dell’istanza di Autorizzazione Unica.
In fatto soggiungeva che, nelle more del giudizio qui instaurato, proseguivano i lavori della conferenza di servizi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica.
Nella seduta dell’1.2.2023, la società ricorrente insisteva per il rilascio dell’A.U. “dovendosi intendere il silenzio della Provincia quale assenso alla realizzazione dell’impianto”; in subordine, chiedeva alla Regione “di sollecitare ancora una volta la Provincia di Foggia ad esprimere il proprio parere di competenza all’interno della presente procedura conferenziale” (che aveva espresso con l’atto prioritariamente impugnato con il ricorso introduttivo); nel merito, precisava che la “la Provincia potrà confermare il parere favorevole alla realizzazione dell’opera già espresso dalla Commissione Paesaggistica riunitasi nella seduta del 9.11.2022 e riportato nella Relazione tecnica illustrativa del RUP provinciale con la proposta di accoglimento favorevole dell’istanza”.
Con nota del 8.02.2023, la Regione sollecitava la Provincia di Foggia ad esprimere il parere di competenza all’interno della conferenza di servizi.
Medio tempore, con nota prot. 13605 del 12.12.2022, la Soprintendenza esprimeva parere non favorevole per gli aspetti paesaggistici.
In data 31.5.2023, la Società trasmetteva apposita nota di osservazioni.
Nel corso dell’ultima seduta conferenziale del 31.7.2023, la Provincia di Foggia trasmetteva la determinazione n. 1875 del 21.12.2022, ovvero il provvedimento di diniego dell’autorizzazione paesaggistica.
Indi, parte ricorrente significava alla Regione che il suddetto provvedimento provinciale era stato illegittimamente espresso al di fuori della conferenza e che, nell’ambito del procedimento conferenziale, non esisterebbero pareri vincolanti, sicché il suddetto parere non avrebbe impedito, comunque, la possibilità per l’Amministrazione procedente di rilasciare il titolo autorizzativo all’esito di un esame contestuale dei pareri pervenuti e del bilanciamento degli interessi coinvolti.
In data 20.9.2023, la Regione comunicava alla società ricorrente il preavviso di rigetto dell’istanza, cui seguivano, in data 25.9.2023, le rituali osservazioni.
Con nota prot. 14343 del 2.11.2023, la Regione emetteva il provvedimento di rigetto impugnato.
Avverso detti ulteriori esiti provvedimentali, la Solar Fab S.r.l. insorgeva eccependo: “I. Sull’illegittimità del diniego di AU per intervenuta formazione del silenzio-assenso e inefficacia del parere della Provincia. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003. Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e ss della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e seguenti della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrativa. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Sviamento di potere; II. Sulla violazione del modulo procedimentale della Conferenza dei servizi. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 10-bis, 14 e seguenti della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 199/2021. Violazione e falsa applicazione del Regolamento UE n. 2577/2022. Violazione della direttiva UE 2018/2001. Violazione della direttiva 2009/28/CE. Violazione e falsa applicazione del PNRR. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione dell’art. 41 CDFUE e dell’art. 6 CEDU. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione del principio di leale collaborazione. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Sviamento di potere. Ingiustizia manifesta; III. Sulla violazione dei principi di partecipazione procedimentale. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/90. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione dei principi di partecipazione procedimentale. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrazione. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione dell’art. 6 CEDU. Violazione dell’art. 41 CDFUE. Violazione della direttiva UE 2018/2001 e della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Travisamento dei fatti rilevanti; IV. Sul carattere recessivo del parere della Provincia di Foggia e la compatibilità del Progetto con la normativa di riferimento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 1-quater del d.l. 17/2022. Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 199/2021. Violazione e falsa applicazione del d.m. 10.9.2010. Violazione e falsa applicazione della D.G.R. Puglia n. 997 del 17.07.2023. Violazione della direttiva 2001/77/CE, della direttiva 2009/28/CE, della direttiva 2018/2001/UE e del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 14 e seguenti della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; V. In via subordinata: sulla illegittimità degli atti impugnati in via derivata dalla illegittimità del PPTR. Sulla illegittimità degli articoli 89 e 91 delle NTA del PPTR. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione del d.l. n. 77/2021. Violazione e falsa applicazione del dl 13/2023. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 387/2003. Violazione e falsa applicazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. Violazione del principio di legalità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità dell’azione amministrativa. Violazione degli artt. 41, 42 e 97 Cost., dell’art. 1 I protocollo addizionale CEDU, degli artt. 16, 17 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/28/CE e della direttiva UE 2018/2001 e del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili; VI. Sull’illegittimità in via derivata dall’illegittimità della Determina della Provincia di Foggia n. 1875 del 21.12.2022;
VII. Sulla illegittimità dell’ulteriore parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. Violazione del principio di legalità. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione del PPTR della Regione Puglia. Violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e del d.m. 10.9.2010. Violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 152/2006. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva n. 2009/28/CE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria nonché per difetto, illogicità e irragionevolezza della motivazione. Violazione del principio di leale collaborazione”.
In data 19.1.2024 si costituiva la Regione Puglia.
All’esito dell’udienza camerale del 23.1.2024, questo Tribunale Amministrativo Regionale, con ordinanza n. 41/2024 rigettava l’istanza cautelare, rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase, l’istanza cautelare non si presentava assistita né da un sufficiente fumus boni iuris, né da un congruo periculum in mora.
Con ordinanza n. 876/2024, il Consiglio di Stato, in riforma della succitata ordinanza, accoglieva l’istanza cautelare ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di trattazione.
All’udienza del 2.7.2024, sentite le parti, la causa veniva definitivamente introitata per la decisione.
Tutto ciò premesso il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, dev’essere respinto.
Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente si doleva dell’illegittimità di quello che definisce “procedimento autorizzativo paesaggistico autonomo e distinto”, rispetto al procedimento conferenziale – al tempo in corso – per il rilascio dell’A.U. relativa al progetto proposto.
Secondo la ricorrente, se da un lato nella seduta del 9.11.2022, nell’ambito della conferenza di servizi, gli organi tecnici della Provincia di Foggia esprimevano parere favorevole al progetto, prescrivendo l’interramento del cavidotto di connessione della rete, dall’altro – nel succitato diverso procedimento, con l’impugnata determinazione n. 1875 del 21.12.2022 – si giungeva ad un esito reiettivo dell’autorizzazione paesaggistica.
In tesi, considerato che, ai sensi dell’allegato A, punto A.15, del D.P.R. n. 31/2017, la realizzazione di interventi nel sottosuolo, non comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno e non incidenti sugli assetti vegetazionali, rientrerebbe nel novero degli “interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica”, qualora la Provincia non avesse introitato l’autonomo procedimento, “la verifica di compatibilità paesaggistica del progetto avrebbe avuto immediato esito positivo”.
La tesi non può essere condivisa.
In primo luogo, si evidenzia che il progetto proposto non è conferente alla citata esclusione di cui al punto A.15, considerato che – ad un’attenta lettura delle disposizione – questa concerne “la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; (…). Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm”.
Dunque, l’unico manufatto che potrebbe insistere soprasuolo è la sporgenza di un pozzetto per non oltre 40 cm.
Di contro, il progetto della ricorrente avrebbe previsto un aerogeneratore di 125,5 mt.
In secondo luogo, è opportuno precisare che, l’esito del procedimento conferenziale sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e che, per le amministrazioni c.d. dissenzienti è previsto uno specifico rimedio dettato dall’art. 14 quinquies.
Alcuna rilevanza dirimente può, pertanto, attribuirsi al parere favorevole espresso dalla Provincia di Foggia nella seduta del 9.11.2022.
In ordine all’illegittimità dell’autonomo procedimento autorizzativo paesaggistico, la ricorrente rilevava che nel procedimento di A.U. non può essere consentito il rilascio autonomo dell’autorizzazione paesaggistica, la quale va necessariamente acquisita nell’ambito della conferenza di servizi.
Pur tuttavia, dalla documentazione versata in atti emerge che, in data 23.2.2022, l’interessata presentava l’istanza di A.U. alla Regione Puglia e successivamente, in data 29.8.2022, presentava alla Provincia di Foggia un’autonoma domanda di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 D.lgs. 42/2003.
Tale contegno procedimentale sarebbe stato determinato dalla circostanza che la Regione, nella richiesta di integrazioni documentali dell’8.8.2022, rendeva edotta la ricorrente che l’impianto “è soggetto alla verifica della compatibilità paesaggistica o autorizzazione paesaggistica”.
Sta di fatto, che, detta “segnalazione” non poteva essere interpretata nel senso inteso dalla ricorrente, cioè di dover provvedere autonomamente all’avvio del relativo procedimento, considerato l’effetto sostitutivo dell’autorizzazione unica anche sull’autorizzazione paesaggistica (cfr. T.A.R. Basilicata, Potenza, Sez. I, 16 aprile 2021, sentenza n. 307).
Pur tuttavia, una volta avviato il relativo iter procedimentale, l’Amministrazione vi ha dovuto dare necessaria continuazione, incombendo su di essa un preciso obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990.
Il motivo è, dunque, infondato.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denunciava la circostanza secondo la quale il progetto proposto non avrebbe dovuto esser sottoposto ad autorizzazione paesaggistica.
Motivava detto assunto sulla scorta di dette argomentazioni: a) il procedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del Codice veniva avviato sul presupposto che un tratto dell’elettrodotto aereo di connessione dell’impianto in progetto intersecasse il bene paesaggistico ex art. 142, lett. c, del Codice (“fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi […] e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”), venuto meno tale unico profilo di interferenza, all’esito di quanto prescritto dalla Provincia nella citata seduta del 9.11.2022 (in applicazione dell’Allegato A, punto A.15, del D.P.R. n. 31/2017), l’Amministrazione avrebbe dovuto concludere positivamente il procedimento di autorizzazione paesaggistica “illegittimamente” avviato; b) il parere reso dalla Soprintendenza, posto a base della determina di rigetto impugnata, motivato sul contrasto del progetto con gli ulteriori contesti paesaggistici previsti dal P.P.T.R. della Regione Puglia ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. c, D.lgs. 42/2004, sarebbe stato illegittimo considerato che, ai sensi dell’art. 146, comma 5, detti ulteriori contesti non sarebbero soggetti ad autorizzazione paesaggistica.
In relazione al primo profilo si rimanda a quanto già sopra illustrato, sulla natura non vincolante di un parere espresso dalle Amministrazioni in sede conferenziale, oltre che sulle prescrizioni contenute nell’allegato A, punto A.15, del D.P.R. n. 31/2017.
Parimenti, in ordine all’asserita illegittimità del procedimento di autorizzazione paesaggistica, che veniva avviato dalla Provincia su istanza di parte ricorrente.
Considerato, dunque, che il progetto veniva sottoposto ad autorizzazione paesaggistica in quanto intersecante un bene paesaggistico ex art. 142 del Codice – circostanza non negata da parte ricorrente – e che la citata esclusione non avrebbe potuto ritenersi applicabile, il progetto veniva correttamente sottoposto ad autorizzazione paesaggistica.
Il primo comma dell’art. 146, prevede, infatti, che “I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”, e che, ai sensi del successivo comma 5, sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la Regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi.
In relazione al secondo profilo, relativo agli ulteriori contesti paesaggistici, si rileva che la Soprintendenza riteneva il progetto contrastante con le componenti “paesaggi rurali” e “coni visuali” – oltre a considerare che “l’aerogeneratore aumenterebbe ulteriormente l’intasamento paesaggistico già provocato dagli impianti esistenti che, all’interno dell’area buffer, conta circa 156 aerogeneratori che insistono nello stesso contesto paesaggistico descritto, senza contare gli impianti fotovoltaici e altri impianti FER autorizzati e non ancora realizzati” – entrambi sottoposti al diverso procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica.
Unica differenza rilevante che vi sarebbe stata – rispetto al procedimento dell’autorizzazione paesaggistica – attiene alla mancata pronuncia del parere della Soprintendenza.
Tuttavia, l’attrazione al più gravoso procedimento autorizzativo di cui all’art. 146 – con conseguente parere della Soprintendenza – discende dalla circostanza che il progetto avrebbe interferito con la componente “fiumi, torrenti, corsi d’acqua”, per la quale ultima sia il Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia le NN.TT.AA. del P.P.T.R. della Regione Puglia – in doverosa aderenza al disposto di cui all’art. 146 – prevedono che venga rilasciata l’autorizzazione paesaggistica; non assume rilevanza preponderante, dunque, la circostanza in base alla quale il progetto interferisca con beni paesaggistici e ulteriori contesti sottoposti al diverso (e meno pregnante) procedimento dell’accertamento di compatibilità paesaggistica.
Il motivo è, dunque, infondato.
Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denunciava i provvedimenti impugnati nella parte in cui avrebbero completamente obliterato le osservazioni presentate dalla società odierna ricorrente in data 2.12.2022.
Di fatto, la Soprintendenza in data 15.12.2022 riscontrava espressamente le osservazioni presentate dalla società BH Wind S.r.l., ritenendo, tuttavia, che le medesime si rivolgessero espressamente ad espetti procedurali.
Invero la ricorrente sollevava eccezioni in ordine all’applicazione della procedura autorizzativa al progetto proposto, nonché con riguardo alla natura non vincolante del parere della Soprintendenza.
Ciò posto, il contegno delle Amministrazioni non è, ad avviso del Collegio, censurabile; anche considerato che alla P.A. non è imposta l’analitica confutazione di dettaglio rispetto alle argomentazioni formulate dal privato.
Il motivo è, dunque, infondato.
Con il quarto e ultimo motivo di ricorso, la BH Wind S.r.l. denunciava gli atti impugnati ritenendoli fondati su considerazioni soprintendentizie che esulerebbero l’ambito della propria competenza, nonché dall’ambito di applicazione oggettiva dell’art. 146 del Codice, oltre che viziati da “un radicale difetto di istruttoria e di motivazione”, nonché dalla violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento.
Circa la competenza della Soprintendenza, l’assunto risulta smentito dal chiaro tenore letterale delle disposizioni sopra richiamate.
Sotto diverso profilo, ritiene non vincolanti le linee guida del P.P.T.R. della Regione Puglia, rispetto alle quali il progetto veniva valutato incompatibile.
La doglianza non merita condivisione, considerato che il D.lgs. n. 42/2004, all’art. 137, attribuisce alle Regioni il ruolo di identificare i beni paesaggistici e il successivo art. 143 conferisce alle medesime la facoltà di individuare eventuali ulteriori contesti, diversi da quelli indicati dall’art. 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.
Tale incombenza è stata esercitata dalla Regione Puglia con il P.P.T.R., comprensivo delle norme tecniche di attuazione e delle linee guida.
Quand’anche le linee guida fossero “non vincolanti”, non si comprende in che misura potrebbe censurarsi il comportamento dell’Amministrazione che si adegui ad atti amministrativi dalla stessa emanati nell’esercizio di una specifica potestà attribuita dalla legge statale.
D’altra parte, dette linee guida mirano espressamente al conseguimento di “un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici”, non solo per la pianificazione e la programmazione, ma anche per la previsione dei singoli interventi.
In tesi, gli atti impugnati, con il richiamo alle linee guida, avrebbero determinato sia il vizio istruttorio che quello motivazionale.
Ebbene, il diniego della Provincia di Foggia veniva emesso all’esito del preavviso di rigetto al parere richiesto dalla Provincia alla Soprintendenza, delle osservazioni formulate dalla ricorrente a detto preavviso, dallo stesso parere negativo della Soprintendenza e dal provvedimento conclusivo della Provincia (nota n. 1875 del 21.12.2022).
Dalla sequela procedimentale sopra esemplificatamene riportata, nonché dal contenuto dei relativi atti, è dato evincere che gli oneri procedimentali incombenti sull’Amministrazione venivano adeguatamente espletati, con ciò scongiurando qualsivoglia ipotesi di vizio di istruttoria.
Anche l’assetto motivazionale dei provvedimenti impugnati non è censurabile, considerato che dagli stessi è ampiamente possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito nella loro emanazione e che non risultano indecifrabili le ragioni che ne hanno determinato l'adozione (Consiglio di Stato, Sez. II, 15 novembre 2023, n. 1328).
Nel merito, le ulteriori argomentazioni fornite, oltre a non essere convincenti, sono oggetto di un limitato vaglio giurisdizionale, essendo pacifico che, in materia di autorizzazione paesaggistica, il giudizio affidato all'Amministrazione preposta è connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, dovendosi di fronte ad esse arrestare il vaglio del potere giurisdizionale qualora non si versi in ipotesi nelle quali il provvedimento risulti gravemente viziato sotto il profilo della legittimità, allorquando, ad esempio, vi siano indizi di arbitrarietà, manifestata irragionevolezza, irrazionalità, illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto assoluto di motivazione, contraddittorietà (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 7 giugno 2024, sentenza n. 718).
Quanto alla mancata considerazione dell’interesse pubblico, sotteso alla realizzazione del progetto, della massima diffusione di produzione di energia da fonte rinnovabile, come già rammentato da questa Sezione, deve rilevarsi che detti obiettivi costituiscono mere indicazioni di indirizzo e non parametri di legittimità dell’azione amministrativa, la quale, per quanto sinora esposto, non può assumersi illegittima.
Tanto più se si considera che detti obiettivi devono trovare il loro contemperamento con la tutela del paesaggio, quale valore di pregio giuridico oggettivo, costituzionalmente garantito.
Il motivo è, dunque, infondato.
Con il primo motivo di ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente si doleva dell’illegittimità del diniego dell’A.U. (all’esito della conferenza di servizi) per intervenuta formazione del silenzio assenso e inefficacia del parere della Provincia.
Prioritariamente, merita di essere confutato l’argomento di parte ricorrente secondo cui il provvedimento impugnato risulterebbe illegittimo in quanto la Regione, in virtù dell’inutile decorso del termine di conclusione del procedimento autorizzativo unico, avrebbe dovuto concludere favorevolmente il procedimento, “in considerazione del fatto che nel suddetto termine perentorio previsto dalla legge non erano pervenuti pareri ostativi alla realizzazione del Progetto, con conseguente formazione del silenzio-assenso da parte degli enti competenti e inefficacia dei pareri pervenuti successivamente”.
L’assunto è fuorviante.
Quand’anche il parere della Provincia fosse pervenuto tardivamente, nell’ambito del procedimento conferenziale veniva tempestivamente acquisito il parere sfavorevole di altra Amministrazione convocata, ossia quello della Soprintendenza, che, con nota n. 13605 del 12.12.2022, esprimeva, per l’appunto, parere sfavorevole.
La prima seduta del procedimento veniva convocata per il 19.10.2022 e il citato parere, recante oggetto “Avvio di procedimento e Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14 co.2 della l. 241/1990 e smi per il giorno 19 ottobre 2022. Parere di competenza” – ove veniva analiticamente data contezza che l’area del progetto proposto interessa le componenti paesaggistiche “paesaggi rurali” e “coni visuali” – interveniva tempestivamente.
Ad ogni modo, relativamente alla tardività di un parere reso nell’ambito del procedimento conferenziale, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “Quando le Amministrazioni si esprimono in Conferenza dei Servizi, sia pure tardivamente, i loro interventi non possono mai considerarsi tamquam non esset e ciò per almeno due ordini di ragioni: da un punto di vista sistematico non è possibile considerare come mai espresso il parere di una Amministrazione che, benché tardivo, è portatore di un interesse pubblico tutelato dall’ordinamento; da un punto di vista strettamente giuridico, invece, si ritiene di richiamare la giurisprudenza di questo Tribunale, la quale ha avuto modo di affermare che “detti pareri, se tardivi, non potranno sicuramente esplicare la loro funzione efficacia tipica, ma, essendo comunque entrati nel quadro procedimentale in corso di svolgimento, potranno e dovranno essere presi in considerazione anzitutto come fatti storici e le considerazioni giuridiche in essi eventualmente contenute potranno fornire spunto per una autonoma valutazione discrezionale anche in termini di pura “mimesi” da parte dell’Autorità procedente” (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 13 febbraio 2023, sentenza n. 293; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 1° agosto 2022, sentenza n. 1128).
Sotto diverso aspetto, dovendo il procedimento conferenziale concludersi con una determinazione motivata ai sensi dell’art. 14 quater L. 241/1990, alcun effetto assertivo avrebbe potuto verificarsi dalla conclusione del procedimento oltre il termine previsto come denunciato dalla ricorrente.
Peraltro, a differenza della P.A.S. – che prevede espressamente l’istituto del silenzio assenso decorsi trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, in assenza di contrari sviluppi procedimentali – l’A.U. ex art. 12, comma 3, del D.lgs. 387/2003 nulla dispone a tal proposto, essendo solo previsto il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda per la convocazione della conferenza di servizi e quello di sessanta/novanta giorni quale termine massimo per la conclusione del procedimento unico.
Di fatti, l’ordinamento appronta rimedi specifici per la mancata conclusione del procedimento amministrativo – nella specie quello conferenziale – nelle ipotesi di sua conclusione oltre il termine ex lege previsto.
Ad abundantiam, in ordine all’istituto del silenzio assenso in materia paesaggistica, questa Sezione ha già avuto modo di precisare che, ritenere assentita per silentium una determinata attività per la mera tardività della produzione dei prodromici e prescritti atti in materia paesaggistica, renderebbe priva di effetti la disposizione di cui al comma 4 dell’art. 20 L. 241/1990, che esclude l’istituto de quo agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità.
D’altronde, l’istituto del silenzio assenso è finalizzato alla semplificazione burocratica degli oneri dell’Amministrazione, ma non può utilizzarsi per ritenere concessi titoli in contrasto con la locale disciplina urbanistica e, pertanto, non può fungere da mezzo tramite il quale ottenere surrettiziamente la pretermissione delle superiori previsioni normative cui è subordinata la realizzazione dell’attività edificatoria (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 7 giugno 2024, sentenza n. 2024; Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 dicembre 2019, sentenza n. 8529).
Affinché operi detto istituto, pertanto, dev’esservi la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per l'attribuzione del bene della vita richiesto, non potendo ritenersi assentita una determinata istanza in mancanza del rispetto dei vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali.
Il motivo è, dunque, infondato.
Con il secondo motivo di ricorso per motivi aggiunti, la BH Wind S.r.l. riteneva illegittimo il modulo procedimentale conferenziale nella misura in cui si sarebbe attribuita portata vincolante al parere espresso dalla Provincia di Foggia, nella parte in cui, il preavviso di rigetto attestava che: “il parere reso in Determina n. 1875 del 21.12.2022 rilasciata dalla Provincia di Foggia, determina la mancanza degli elementi essenziali al conseguimento del titolo autorizzativo ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, si comunica la conclusione negativa del procedimento di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, da ubicarsi nel comune di Ascoli Satriano (FG) in località Canale San Leonardo, di potenza nominale pari 0,99 MW, costituito da n. 1 WTG e relative opere di connessione elettrica alla rete di trasmissione nazionale”.
In primo luogo, dal tenore del provvedimento non risulta che la Regione abbia attribuito portata vincolante al parere contenuto nella determinazione della Provincia n. 1875/2022; in merito a ciò, al più avrebbe potuto attribuirsi detta portata al parere della Soprintendenza, considerato che, nei procedimenti di autorizzazione paesaggistica – cui è soggetto il progetto proposto dalla società ricorrente – è quest’ultima che esprime il proprio parere vincolante.
In secondo luogo, si deve osservare che, come correttamente dedotto dalla Provincia, il rigetto dell’istanza di A.U. emesso dalla Regione, seppure dal punto di vista formale sia fondato sul provvedimento della Provincia di Foggia, si basava sui pareri (di contenuto sovrapponibile) espressi dalla Soprintendenza, sia nell’ambito dell’autonomo procedimento di autorizzazione paesaggistica – avviato ad istanza della ricorrente – sia in sede di conferenza di servizi.
Ad ogni modo, detta determinazione assorbiva per lo più tutti gli esiti istruttori resi nel procedimento; istruttoria che non può senz’altro ritenersi viziata sulla scorta che l’Amministrazione – in tesi – ometteva di valorizzare che il progetto “non ricade in area non idonea” (la cui zona interessa, comunque, beni paesaggistici) ovvero per gli interessi strategici di diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Parimenti destituita di fondamento è la censura relativa alla motivazione, la quale non è in alcun modo viziata o carente.
Il motivo è, dunque, infondato.
Anche il terzo motivo di ricorso per motivi aggiunti è infondato, considerato che la decisione amministrativa è stata assunta a seguito della valutazione delle osservazioni presentate dal privato nel corso del procedimento – peraltro riportate esemplificatamene sia nel corpo del provvedimento che nei verbali delle sedute conferenziali – le quali, tuttavia, venivano ritenute non congrue a confutare gli esiti provvedimentali raggiunti a seguito di valutazioni prettamente tecnico discrezionali.
Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente assumeva che “il Provvedimento risulta illegittimo in quanto non solo il parere della Provincia di Foggia non poteva acquisire carattere vincolante, ma anche perché detto parere risulta recessivo nell’ambito dell’iter ai sensi del d.lgs. n. 387/2003, alla luce di quanto previsto dall’attuale quadro normativo di riferimento e, in particolare, dal combinato disposto dell’art. 22 del d.lgs. n. 199/2021 e dell’art. 12, comma 1-quater, del d.l. n. 17/2022. Secondo tale ultima previsione ‘agli impianti che si trovino in aree non soggette a vincolo e non rientranti in aree dichiarate non idonee ai sensi della normativa regionale, per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, sia in corso un procedimento di autorizzazione, si applica la procedura autorizzativa di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021’”.
Ebbene, dalla lettura delle disposizioni poste a fondamento della doglianza, se ne può arguire che presupposto per l’applicabilità dell’art. 22 del D.lgs. 199/2021 sia la mancata soggezione a “vincolo” dell’area di impianto.
Di fatto, l’area d’impianto – come chiaramente evincibile dall’istruttoria espletata – non risulta affatto priva di vincoli, sussistendo, inter alia, la componente di cui all’art. 142, comma 1, lett. c, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (“i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”), per la quale è espressamente prevista l’autorizzazione paesaggistica, nonché quella degli ulteriori contesti paesaggistici di cui alle componenti “paesaggi rurali” e “coni visuali”, come individuati dalla Regione Puglia nell’esercizio delle potestà attribuitele dal citato Codice.
Peraltro, l’art. 22 del D.lgs. 199/2021 non prevede una liberalizzazione totale dei progetti proposti su aree idonee, essendo disposto che “nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”.
In tesi di parte ricorrente, poi, la mancata qualificazione dell’area come “non idonea” avrebbe dovuto determinare una motivazione rafforzata del provvedimento impugnato, considerato che, tale circostanza avrebbe comportato una presunzione di compatibilità con il paesaggio del progetto.
A ben vedere, i plurimi pareri resi dalle varie Amministrazioni coinvolte valgono a scongiurare qualsivoglia difetto motivazionale addotto, nonché a scardinare l’asserita presunzione di compatibilità paesaggistica per la mera considerazione che l’area non sarebbe stata espressamente qualificata come “non idonea”.
Il motivo è, dunque, infondato.
Anche il quinto motivo di ricorso per motivi aggiunti è infondato; per il tramite di tale motivo, la ricorrente si doleva: a) che la Regione Puglia avrebbe introdotto una nuova procedura, quella dell’accertamento di compatibilità paesaggistica, non prevista dalla legge statale; in relazione a ciò si rileva l’inconferenza con il caso in esame, nonché la carenza d’interesse, sulla scorta del fatto che – come avuto già modo di sottolineare – il progetto veniva sottoposto alla procedura di cui all’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (autorizzazione paesaggistica), la quale veniva assorbita ex lege da procedimento autorizzativo unico; b) della ritenuta vincolatività delle linee guida del P.P.T.R., doglianza – già rilevata con il ricorso introduttivo – in ordine alla quale si è già motivata l’infondatezza della relativa censura.
L’accertata infondatezza nel merito del ricorso introduttivo, rende parimenti infondato il sesto motivo di ricorso per motivi aggiunti, con il quale la BH Wind S.r.l. denunciava il provvedimento finale della Regione per illegittimità derivata.
Con l’ultimo motivo di ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente riteneva illegittimo il parere del 12.12.2022 reso dalla Soprintendenza, rinviando per i profili di doglianza a quanto già denunciato con i motivi già dedotti.
Anche in relazione a tale motivo, l’accertata infondatezza nel merito dei precedenti profili di doglianza, rende parimenti infondato detto motivo.
Peraltro, detto parere – oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione procedente – confluiva pacificamente nel procedimento conferenziale tempestivamente e, stante il suo contenuto tecnico discrezionale, non si appalesa manifestamente irrazionale o irragionevole.
Il motivo è, dunque, infondato.
In conclusione, sia il procedimento autorizzativo unico avviato ad istanza della ricorrente – oggetto del ricorso introduttivo – sia il parallelo procedimento conferenziale – oggetto del ricorso per motivi aggiunti – oltre a non presentare i denunciati vizi di legittimità, palesavano oggettive attestazioni urbanistico paesaggistiche idonee a destituire di fondamento le contrarie argomentazioni svolte da parte ricorrente, dando atto di uno stato dei luoghi evidentemente inidoneo rispetto all’utilizzazione che se ne sarebbe voluta fare.
Per tutto quanto sopra esposto, sia il ricorso introduttivo che quello per motivi aggiunti devono essere respinti, per infondatezza nel merito delle relative censure, in uno quelle meramente consequenziali e derivate.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie, sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quelli per motivi aggiunti come in epigrafe proposti, li respinge in quanto infondati nel merito.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Giacinta Serlenga, Consigliere
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
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Alfredo Giuseppe Allegretta |
Orazio Ciliberti |
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IL SEGRETARIO