Pubblicato il 28/06/2024
N. 05750/2024REG.PROV.COLL.
N. 09674/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso in appello numero di registro generale 9674 del 2023,
proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Pompilio,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Prima), 7 agosto 2023, n. 1120, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2024 il Cons. Giorgio Manca e preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Pompilio e Pitaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in trattazione, la dr.ssa -OMISSIS-, consigliera comunale del Comune di -OMISSIS-, chiede la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria 7 agosto 2023, n. 1120, che ha respinto il ricorso da lei proposto contro il silenzio sull’istanza di accesso agli atti relativi alle procedure concorsuali svolte dall’amministrazione comunale.
Il T.a.r. ha respinto il ricorso sull’assunto che la ricorrente non avrebbe titolo all’accesso, non avendo partecipato alle procedure; né avrebbe titolo per la sua qualità di consigliere comunale, posto che la conoscenza degli atti richiesti non sarebbe strumentale allo svolgimento delle funzioni connesse alla carica.
2. La dr.ssa -OMISSIS-, rimasta soccombente, ha proposto appello reiterando i motivi del ricorso di primo grado, in chiave critica della sentenza di cui chiede la riforma.
3. Nella resistenza del Comune di -OMISSIS-, alla camera di consiglio dell’8 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con l’unico articolato motivo, l’appellante censura la sentenza per aver erroneamente affermato la insussistenza del diritto di accesso in funzione dell’esercizio delle funzioni di consigliera comunale, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 267 del 2000. Ribadisce che, nel caso di specie, la richiesta di accesso riguarda gli atti di tre procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di posizioni lavorative a tempo indeterminato all’interno del Comune. Pertanto, l’interesse alla conoscenza dei relativi atti da parte della minoranza consiliare è strettamente connesso alla funzione pubblica svolta dal consigliere anche in termini di controllo delle attività che comportano una spesa a carico dell’ente, quale appunto le tre assunzioni a tempo indeterminato. Essendo strettamente collegata alla funzione, la richiesta di accesso – anche secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (che l’appellante richiama) - non necessiterebbe di motivazione alcuna né sarebbe condizionata alla dimostrazione di un interesse personale del consigliere comunale.
5. Il motivo è fondato.
5.1. In linea di fatto occorre precisare che, nella qualità di componente del Consiglio comunale di -OMISSIS-, l’appellante ha presentato in data 19 gennaio 2023, istanza di accesso per la presa visione ed estrazione di copia della documentazione relativa «al concorso di cui alla Determinazione n. 124 del 08.06.2021, inclusi i Verbali della Commissione e le prove svolte dai candidati risultati vincitori; […] al concorso di cui al Bando prot. n. 5458 del 13.07.2021, inclusi i Verbali della Commissione e le prove svolte dai candidati risultati vincitori; […] al concorso di cui al Bando prot. 5459 del 13.07.2021, inclusi i Verbali della Commissione e le prove svolte dai candidati risultati vincitori».
5.2. Ai sensi dell’art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, i consiglieri comunali e provinciali «hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge».
Alla norma è costantemente attribuito un ampio significato, muovendo dalla premessa che l’accesso agli atti esercitato dal consigliere comunale ha natura e caratteri diversi rispetto alle altre forme di accesso, esprimendosi in un non condizionato diritto alla conoscenza di tutti gli atti che possano essere di utilità all’espletamento delle sue funzioni; ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere tutte le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale (per tutte si veda Cons. Stato, V, 5 settembre 2014, n. 4525).
5.3. Per tali ragioni, da un lato sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell’ente, attraverso i propri uffici, sull’esercizio delle sue funzioni; d’altra parte dal termine «utili», contenuto nell’articolo 43 d.lgs. n. 267 del 2000, non può conseguire alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, poiché tale aggettivo comporta in realtà l’estensione di tale diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l’esercizio delle funzioni (Cons. Stato, n. 4525 del 2014, cit.; IV, 12 febbraio 2013, n. 843).
5.4. Facendo applicazione dei suindicati principi al caso in esame emerge la fondatezza delle doglianze proposte dall’appellante.
Data infatti la ampiezza del diritto di accesso e di conoscenza (che ha per oggetto tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici del comune), il nesso strumentale si identifica, nella specie, con l’esigenza di conoscenza degli atti relativi a procedure di assunzione di pubblici dipendenti proprio al fine di eventualmente poter esercitare le funzioni di controllo (mediante interrogazioni, mozioni, interpellanze, ordini del giorno o altra iniziativa che il consigliere ritenga di proporre nel corso del suo mandato) nei confronti degli organi politico-amministrativi.
6. In conclusione, l’appello va accolto e, per l’effetto, previa riforma della sentenza, va accolto il ricorso di primo grado e ordinato all’amministrazione comunale di -OMISSIS- di esibire i documenti richiesti dall’appellante con istanza d’accesso del 19 gennaio 2023, come sopra riferito, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione se anteriore.
7. Le spese giudiziali per il doppio grado vanno compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, previa riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e ordina al Comune di -OMISSIS- di esibire i documenti richiesti dall’appellante con istanza d’accesso del 19 gennaio 2023, come riferito in motivazione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione se anteriore.
Compensa tra le parti le spese giudiziali del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
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Giorgio Manca |
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
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IL SEGRETARIO