Pubblicato il 18/07/2024
N. 04305/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01873/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 1873 del 2021, integrato da
motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Flavio Drugmira Di
Casola, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del
suo difensore;
contro
-
COMUNE DI TORRE DEL GRECO, rappresentato e difeso dall’Avv.
Francesco Nappo, con domicilio digitale presso la PEC Registri
Giustizia del suo difensore;
- REGIONE CAMPANIA, non costituita in
giudizio;
nei confronti
CONDOMINIO DI VIA SORRENTO N. 8 DI TORRE DEL GRECO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
a) dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Torre del Greco n. 17 del 10 febbraio 2021, recante l’ingiunzione di demolizione di opere abusive realizzate presso l’appartamento di proprietà del ricorrente, sito nel territorio comunale al -OMISSIS- del fabbricato di Via Sorrento n. 8;
b) della relazione tecnica del 20 gennaio 2021 ivi richiamata e di tutti gli altri atti istruttori posti in essere dal responsabile del procedimento;
c) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
d) dell’ordinanza dirigenziale della Regione Campania prot. n. 331835 del 22 giugno 2021, recante l’ingiunzione di sospensione lavori a fini antisismici;
e) del provvedimento silenzioso di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità presentata il 22 marzo 2021, finalizzata ad ottenere la sanatoria delle opere oggetto della suddetta ordinanza di demolizione;
f) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2024 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame introduttivo il ricorrente impugna, oltre agli atti della serie procedimentale in epigrafe, l’ordinanza dirigenziale n. 17 del 10 febbraio 2021, con cui il Comune di Torre del Greco gli ha ingiunto, ai sensi dell’art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, la demolizione di alcune opere abusive realizzate presso un appartamento di proprietà sito nel territorio comunale al -OMISSIS- del fabbricato di Via Sorrento n. 8.
Le opere di cui gli è stata contestata l’abusività sono state collocate temporalmente prima del 9 marzo 1968, data di presentazione della scheda planimetrica catastale, sono state ascritte a difformità dalla licenza edilizia n. 15 del 28 gennaio 1967 e consistono in variazioni prospettiche dovute alla presenza di 4 finestre al posto delle 6 previste in licenza, nella creazione di un vano finestra sul prospetto sud e in una diversa distribuzione degli spazi interni.
1.1 Con il ricorso per motivi aggiunti il medesimo insorge avverso alcuni atti intervenuti in corso di causa, quali l’ordinanza dirigenziale della Regione Campania prot. n. 331835 del 22 giugno 2021, recante l’ingiunzione di sospensione lavori a fini antisismici, e il provvedimento silenzioso di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità presentata il 22 marzo 2021 ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, finalizzata ad ottenere la sanatoria delle opere oggetto della suddetta ordinanza di demolizione.
1.2 Il Comune di Torre del Greco conclude nella sua memoria di costituzione per la reiezione delle ragioni attoree.
Parte ricorrente insiste nelle proprie tesi con ulteriore memoria difensiva.
Gli altri soggetti intimati non si sono costituiti.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 18 giugno 2024.
2. Cominciando dallo scrutinio del ricorso introduttivo, giova precisare che l’ambito di tale cognizione va ristretto alla sola ordinanza di demolizione n. 17 del 10 febbraio 2021, giacché sui rimanenti atti gravati (relazione tecnica del 20 gennaio 2021 e tutti gli altri atti istruttori) non può intervenire alcuna pronuncia di merito, essendo le relative impugnative inammissibili per carenza di interesse: infatti, si tratta di meri atti endoprocedimentali destinati ad essere recepiti nel provvedimento demolitorio finale e, quindi, di atti privi di autonoma lesività.
Così circoscritto il perimetro del presente mezzo di impugnazione, il Collegio ne ravvisa la palese fondatezza.
3. Meritevole di condivisione è la censura, articolata nel secondo motivo, con cui parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 34-bis, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 per avere l’amministrazione comunale sottoposto a sanzione demolitoria opere urbanisticamente irrilevanti in quanto appartenenti al novero delle tolleranze costruttive.
A sostegno della sua tesi, parte ricorrente produce in giudizio una relazione tecnica asseverata (cfr. documentazione depositata il 2 maggio 2021), già allegata all’istanza di accertamento di conformità, nella quale si illustra, con argomentazioni non solo rimaste incontestate ma anche plausibili alla luce della scarsa consistenza delle difformità rilevate, che gli interventi in questione, rientrando nella soglia di tolleranza del 2% di cui al citato comma 1 dell’art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001, sarebbero privi di concreto impatto urbanistico-edilizio.
3.1 Al riguardo, il Collegio chiarisce, in adesione ad un diffuso orientamento giurisprudenziale, che la menzionata disposizione normativa, la quale stabilisce che “(i)l mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo”, va interpretata nel senso di riferire le cd. tolleranze costruttive (o di cantiere) del 2% delle misure programmate soltanto alle singole unità immobiliari e, dunque, a ciascun appartamento (o porzione di fabbricato indipendente) e non all’edificio nel suo complesso. Tale esegesi si profila maggiormente corrispondente al dettato letterale della disposizione in commento, che richiama, appunto, il concetto delle “singole unità immobiliari”, con evidenti rimandi alla nozione di “unità immobiliare urbana” ai fini catastali di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 1142/1949, nonché alla sua ratio, connotata dall’esigenza di garantire il più possibile la corretta esecuzione dei progetti costruttivi autorizzati, con conseguente irrilevanza soltanto degli scostamenti di lieve entità, inquadrabili nelle tolleranze di cantiere, e non di sensibili modifiche al progetto approvato, le quali potrebbero altrimenti essere tanto più estese quanto più grandi risultino le dimensioni dell’intero edificio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 7 gennaio 2021 n. 230; TAR Lazio Roma, Sez. II, 15 aprile 2021 n. 4413). Sotto concorrente angolo visuale, va anche puntualizzato che il regime delle tolleranze costruttive, a differenza di quello delle tolleranze esecutive (disciplinato dal successivo comma 2 dell’art. 34-bis), gode di un’estensione generalizzata e si applica anche agli immobili, come quello di specie, sottoposti a vincolo paesaggistico (cfr. Corte Costituzionale, 28 gennaio 2022 n. 24; TAR Campania Napoli, Sez. III, 27 dicembre 2022 n. 8083).
3.2 Discende dalla superiore esposizione che l’avversato ordine demolitorio appare inficiato dal contrasto con la normativa edilizia sulle tolleranze costruttive – contrasto di cui si è fornita sufficiente evidenza documentale attraverso la prodotta relazione tecnica asseverata – per cui va rimosso dal mondo giuridico.
4. In sintesi, attesa la conclamata violazione dell’art. 34-bis, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, il ricorso introduttivo va accolto mediante l’annullamento della gravata ordinanza comunale di demolizione n. 17 del 10 febbraio 2021, restando assorbite le rimanenti censure meno invasive qui non esaminate.
5. Con riferimento al ricorso per motivi aggiunti, è agevole osservare, in adesione alla prospettazione attorea, che l’ordinanza regionale di sospensione lavori prot. n. 331835 del 22 giugno 2021, trovando fondamento nell’emissione dell’ordine demolitorio da parte del Comune di Torre del Greco, è affetta da invalidità derivata, con la conseguenza che va parimenti annullata.
5.1 Rimane da scrutinare il provvedimento silenzioso di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità presentata il 22 marzo 2021, la cui impugnativa va invece dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non abbisognando (evidentemente) le opere in questione del rilascio di un permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, ma essendo piuttosto soggette al più agile regime asseverativo di cui all’art. 34-bis, comma 3, dello stesso testo unico sull’edilizia.
6. In conclusione, mentre il ricorso introduttivo va accolto nei termini e limiti sopra precisati, il ricorso per motivi aggiunti va accolto quanto all’impugnativa dell’ordinanza regionale di sospensione lavori e va dichiarato improcedibile quanto all’impugnativa del provvedimento silenzioso di rigetto della sanatoria.
6.1 Le spese processuali vanno addebitate alla soccombente amministrazione comunale nella misura liquidata in dispositivo, tenuto anche conto del peculiare atteggiarsi della vicenda contenziosa, mentre si compensano per il resto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- accoglie il ricorso introduttivo nei limiti precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla la gravata ordinanza comunale di demolizione n. 17 del 10 febbraio 2021;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti quanto all’impugnativa della gravata ordinanza regionale di sospensione lavori prot. n. 331835 del 22 giugno 2021, disponendone l’annullamento, mentre lo dichiara improcedibile quanto all’impugnativa del provvedimento silenzioso di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità presentata il 22 marzo 2021.
Condanna il Comune di Torre del Greco a rifondere in favore del ricorrente le spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Spese compensate per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Consigliere
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
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Carlo Dell'Olio |
Anna Pappalardo |
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IL SEGRETARIO
Pubblicato il 18/07/2024
N. 04305/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01873/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 1873 del 2021, integrato da
motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Flavio Drugmira Di
Casola, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del
suo difensore;
contro
-
COMUNE DI TORRE DEL GRECO, rappresentato e difeso dall’Avv.
Francesco Nappo, con domicilio digitale presso la PEC Registri
Giustizia del suo difensore;
- REGIONE CAMPANIA, non costituita in
giudizio;
nei confronti
CONDOMINIO DI VIA SORRENTO N. 8 DI TORRE DEL GRECO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
a) dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Torre del Greco n. 17 del 10 febbraio 2021, recante l’ingiunzione di demolizione di opere abusive realizzate presso l’appartamento di proprietà del ricorrente, sito nel territorio comunale al -OMISSIS- del fabbricato di Via Sorrento n. 8;
b) della relazione tecnica del 20 gennaio 2021 ivi richiamata e di tutti gli altri atti istruttori posti in essere dal responsabile del procedimento;
c) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
d) dell’ordinanza dirigenziale della Regione Campania prot. n. 331835 del 22 giugno 2021, recante l’ingiunzione di sospensione lavori a fini antisismici;
e) del provvedimento silenzioso di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità presentata il 22 marzo 2021, finalizzata ad ottenere la sanatoria delle opere oggetto della suddetta ordinanza di demolizione;
f) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2024 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame introduttivo il ricorrente impugna, oltre agli atti della serie procedimentale in epigrafe, l’ordinanza dirigenziale n. 17 del 10 febbraio 2021, con cui il Comune di Torre del Greco gli ha ingiunto, ai sensi dell’art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, la demolizione di alcune opere abusive realizzate presso un appartamento di proprietà sito nel territorio comunale al -OMISSIS- del fabbricato di Via Sorrento n. 8.
Le opere di cui gli è stata contestata l’abusività sono state collocate temporalmente prima del 9 marzo 1968, data di presentazione della scheda planimetrica catastale, sono state ascritte a difformità dalla licenza edilizia n. 15 del 28 gennaio 1967 e consistono in variazioni prospettiche dovute alla presenza di 4 finestre al posto delle 6 previste in licenza, nella creazione di un vano finestra sul prospetto sud e in una diversa distribuzione degli spazi interni.
1.1 Con il ricorso per motivi aggiunti il medesimo insorge avverso alcuni atti intervenuti in corso di causa, quali l’ordinanza dirigenziale della Regione Campania prot. n. 331835 del 22 giugno 2021, recante l’ingiunzione di sospensione lavori a fini antisismici, e il provvedimento silenzioso di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità presentata il 22 marzo 2021 ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, finalizzata ad ottenere la sanatoria delle opere oggetto della suddetta ordinanza di demolizione.
1.2 Il Comune di Torre del Greco conclude nella sua memoria di costituzione per la reiezione delle ragioni attoree.
Parte ricorrente insiste nelle proprie tesi con ulteriore memoria difensiva.
Gli altri soggetti intimati non si sono costituiti.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 18 giugno 2024.
2. Cominciando dallo scrutinio del ricorso introduttivo, giova precisare che l’ambito di tale cognizione va ristretto alla sola ordinanza di demolizione n. 17 del 10 febbraio 2021, giacché sui rimanenti atti gravati (relazione tecnica del 20 gennaio 2021 e tutti gli altri atti istruttori) non può intervenire alcuna pronuncia di merito, essendo le relative impugnative inammissibili per carenza di interesse: infatti, si tratta di meri atti endoprocedimentali destinati ad essere recepiti nel provvedimento demolitorio finale e, quindi, di atti privi di autonoma lesività.
Così circoscritto il perimetro del presente mezzo di impugnazione, il Collegio ne ravvisa la palese fondatezza.
3. Meritevole di condivisione è la censura, articolata nel secondo motivo, con cui parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 34-bis, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 per avere l’amministrazione comunale sottoposto a sanzione demolitoria opere urbanisticamente irrilevanti in quanto appartenenti al novero delle tolleranze costruttive.
A sostegno della sua tesi, parte ricorrente produce in giudizio una relazione tecnica asseverata (cfr. documentazione depositata il 2 maggio 2021), già allegata all’istanza di accertamento di conformità, nella quale si illustra, con argomentazioni non solo rimaste incontestate ma anche plausibili alla luce della scarsa consistenza delle difformità rilevate, che gli interventi in questione, rientrando nella soglia di tolleranza del 2% di cui al citato comma 1 dell’art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001, sarebbero privi di concreto impatto urbanistico-edilizio.
3.1 Al riguardo, il Collegio chiarisce, in adesione ad un diffuso orientamento giurisprudenziale, che la menzionata disposizione normativa, la quale stabilisce che “(i)l mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo”, va interpretata nel senso di riferire le cd. tolleranze costruttive (o di cantiere) del 2% delle misure programmate soltanto alle singole unità immobiliari e, dunque, a ciascun appartamento (o porzione di fabbricato indipendente) e non all’edificio nel suo complesso. Tale esegesi si profila maggiormente corrispondente al dettato letterale della disposizione in commento, che richiama, appunto, il concetto delle “singole unità immobiliari”, con evidenti rimandi alla nozione di “unità immobiliare urbana” ai fini catastali di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 1142/1949, nonché alla sua ratio, connotata dall’esigenza di garantire il più possibile la corretta esecuzione dei progetti costruttivi autorizzati, con conseguente irrilevanza soltanto degli scostamenti di lieve entità, inquadrabili nelle tolleranze di cantiere, e non di sensibili modifiche al progetto approvato, le quali potrebbero altrimenti essere tanto più estese quanto più grandi risultino le dimensioni dell’intero edificio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 7 gennaio 2021 n. 230; TAR Lazio Roma, Sez. II, 15 aprile 2021 n. 4413). Sotto concorrente angolo visuale, va anche puntualizzato che il regime delle tolleranze costruttive, a differenza di quello delle tolleranze esecutive (disciplinato dal successivo comma 2 dell’art. 34-bis), gode di un’estensione generalizzata e si applica anche agli immobili, come quello di specie, sottoposti a vincolo paesaggistico (cfr. Corte Costituzionale, 28 gennaio 2022 n. 24; TAR Campania Napoli, Sez. III, 27 dicembre 2022 n. 8083).
3.2 Discende dalla superiore esposizione che l’avversato ordine demolitorio appare inficiato dal contrasto con la normativa edilizia sulle tolleranze costruttive – contrasto di cui si è fornita sufficiente evidenza documentale attraverso la prodotta relazione tecnica asseverata – per cui va rimosso dal mondo giuridico.
4. In sintesi, attesa la conclamata violazione dell’art. 34-bis, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, il ricorso introduttivo va accolto mediante l’annullamento della gravata ordinanza comunale di demolizione n. 17 del 10 febbraio 2021, restando assorbite le rimanenti censure meno invasive qui non esaminate.
5. Con riferimento al ricorso per motivi aggiunti, è agevole osservare, in adesione alla prospettazione attorea, che l’ordinanza regionale di sospensione lavori prot. n. 331835 del 22 giugno 2021, trovando fondamento nell’emissione dell’ordine demolitorio da parte del Comune di Torre del Greco, è affetta da invalidità derivata, con la conseguenza che va parimenti annullata.
5.1 Rimane da scrutinare il provvedimento silenzioso di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità presentata il 22 marzo 2021, la cui impugnativa va invece dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non abbisognando (evidentemente) le opere in questione del rilascio di un permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, ma essendo piuttosto soggette al più agile regime asseverativo di cui all’art. 34-bis, comma 3, dello stesso testo unico sull’edilizia.
6. In conclusione, mentre il ricorso introduttivo va accolto nei termini e limiti sopra precisati, il ricorso per motivi aggiunti va accolto quanto all’impugnativa dell’ordinanza regionale di sospensione lavori e va dichiarato improcedibile quanto all’impugnativa del provvedimento silenzioso di rigetto della sanatoria.
6.1 Le spese processuali vanno addebitate alla soccombente amministrazione comunale nella misura liquidata in dispositivo, tenuto anche conto del peculiare atteggiarsi della vicenda contenziosa, mentre si compensano per il resto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- accoglie il ricorso introduttivo nei limiti precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla la gravata ordinanza comunale di demolizione n. 17 del 10 febbraio 2021;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti quanto all’impugnativa della gravata ordinanza regionale di sospensione lavori prot. n. 331835 del 22 giugno 2021, disponendone l’annullamento, mentre lo dichiara improcedibile quanto all’impugnativa del provvedimento silenzioso di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità presentata il 22 marzo 2021.
Condanna il Comune di Torre del Greco a rifondere in favore del ricorrente le spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Spese compensate per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Consigliere
L'ESTENSORE |
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Anna Pappalardo |
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