Giu Sulla revoca dei contributi concessi e ripetizione degli importi erogati: profili di giurisdizione
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. I - PARERE 04 luglio 2024 N. 841
Massima
Qualora si controverta sulla legittimità della revoca del contributo concesso, o della decadenza dal medesimo, o della ripetizione degli importi già erogati, in ogni caso per motivi attinenti all'inadempimento delle prescrizioni alle quali il beneficio era stato subordinato, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario.

Testo della sentenza
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. I - PARERE 04 luglio 2024 N. 841

Numero 00841/2024 e data 04/07/2024 Spedizione

 

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 5 giugno 2024


 

NUMERO AFFARE 01075/2023

OGGETTO:

Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.


 

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla signora -OMISSIS- e dal signor -OMISSIS-, titolari dell’Azienda Agricola -OMISSIS-, contro la Provincia Autonoma di Trento per l’annullamento:
- della determina n. 516 del 21 maggio 2013, modificata con determina n. 865 del 12 agosto 2013, nonché della determina n. 865 del 12 agosto 2013, tutte del dirigente del servizio agricoltura aventi ad oggetto: "Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento (P.S.R. 2007-2013) Misura 121: "Ammodernamento delle Aziende Agricole"; revoca del contributo concesso con determinazione n. -OMISSIS- di data -OMISSIS- all'Azienda Agricola -OMISSIS- di -OMISSIS- s.s. con sede a -OMISSIS-", notificate in data 19 settembre 2013, prot. S
164/2013/507730;
per il parziale annullamento:
-del verbale per la liquidazione finale del 15 marzo 2013 del funzionario istruttore, responsabile dell'ufficio agricolo periferico di -OMISSIS-, sottoscritto dal dirigente il 28 marzo 2013;

 

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 482283 del 15 settembre 2023 con la quale il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella De Miro;


 

Premesso:

1.-I ricorrenti chiedono l’annullamento:

- della determina n. 516 del 21 maggio 2013, modificata con determina n. 865 del 12 agosto 2013, nonché della determina n. 865 del 12 agosto 2013, tutte del dirigente del servizio agricoltura aventi ad oggetto: "Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento (P.S.R. 2007-2013) Misura 121: "Ammodernamento delle Aziende Agricole"; revoca del contributo concesso con determinazione n. -OMISSIS- di data -OMISSIS- all'Azienda Agricola -OMISSIS- di -OMISSIS- s.s. con sede a -OMISSIS-", notificate in data 19 settembre 2013, prot. S

164/2013/507730;

-del verbale per la liquidazione finale del 15 marzo 2013 del funzionario istruttore, responsabile dell'ufficio agricolo periferico di -OMISSIS-, sottoscritto dal dirigente il 28 marzo 2013;

2.- Il ricorso è stato notificato alla Provincia di Trento il 3 gennaio 2014.

3.-A sostegno del gravame deducono:

Eccesso di potere per errata rappresentazione della realtà, eccesso di potere per travisamento e per carenze dei presupposti di fatto in violazione della l.p. 27 marzo 2007, n .7, art. 2 § 4, art. 28 § 2, eccesso di potere per difetto di motivazione in violazione della l.p. 30 novembre 1992, 23 art. 4, modificata con l.p. 27 marzo 2007, n.7.

3.-I ricorrenti lamentano, sostanzialmente, che il Servizio agricoltura della Provincia Autonoma di Trento avrebbe erroneamente accertato la mancata realizzazione di tramezze all’interno della tettoia aperta (oggetto della domanda di aiuto presentata il 30 giugno 2009), necessarie per la suddivisione degli spazi destinati a deposito attrezzi, deposito apistico, apiario ed essiccatoio, posto che i predetti spazi sarebbero stati separati mediante l’utilizzo di pareti prefabbricate lunghe 2 m. ed alte 1,20 m.

4.- Come riportato nella parte in fatto, con la determinazione n. -OMISSIS- veniva concesso alla società un contributo di € 57.811,30, pari al 60% della spesa ammessa di € 96.352,16 e, con lettera del 3 agosto 2010, prot. 214125, il Servizio agricoltura - ufficio di economia e politica agraria - comunicava ai ricorrenti l’avvenuta concessione del finanziamento. Con la medesima nota, veniva trasmesso il verbale di accertamento tecnico-amministrativo richiamato nella predetta determinazione n. -OMISSIS-, col quale si raccomandava alla beneficiaria di «prendere attenta visione del computo metrico corretto dal responsabile del procedimento e delle eventuali prescrizioni», tra le quali quella che così letteralmente disponeva: «gli spazi adibiti ad apiario, il deposito apistico e asciugatura del fieno siano separati dal deposito attrezzi tramite un tramezzo (anche di tavole di legno)».

5.- La Provincia Autonoma di Trento, coi provvedimenti oggetto del presente ricorso, ha esercitato poteri sostanzialmente sanzionatori, a fronte della mancata realizzazione delle prescritte ‘tramezze’ da parte della beneficiaria, strettamente collegati alla fase esecutiva del rapporto negoziale e correlati a violazioni addebitabili alla percettrice Azienda Agricola Allevamento del Mazaròl.

6.- La Provincia Autonoma di Trento e il Ministero eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione perché il contestato recupero di parte del contributo già liquidato nasce da fatti di inadempimento relativi al rapporto negoziale nella sua fase esecutiva, nel qual caso vengono in rilievo posizioni di diritto soggettivo.

Considerato:

1.-Il Collegio prende in esame, preliminarmente, la eccezione sollevata dall’Amministrazione e, condividendone l’assunto, ritiene che il provvedimento avversato afferisca alla fase di esecuzione del rapporto negoziale e si sostanzia in una sanzione conseguente al mancato adempimento delle prescrizioni cui era subordinata la concessione del contributo.

2.-L'articolo 7, comma 8, del codice del processo amministrativo esclude la proponibilità del ricorso straordinario in materie non devolute al giudice amministrativo: "Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa".

Nel caso di specie l'impugnazione del provvedimento di revoca del contributo non rientra nella giurisdizione amministrativa, trattandosi di revoca del contributo, disposta a causa dell'inadempimento del beneficiario, rispetto alle condizioni statuite in sede di erogazione dell'agevolazione.

In particolare, il richiedente il contributo non ha adempiuto alle prescrizioni stabilite nel verbale di accertamento tecnico amministrativo a cui la stessa determina di concessione del contributo fa rinvio: "gli spazi adibiti ad apiario, il deposito apistico e asciugatura del fieno siano separati dal deposito attrezzi tramite un tramezzo. (anche di tavole di legno)", non avendo di fatto realizzato una reale e stabile struttura divisoria (dal pavimento al soffitto) tra i vani, come prescritto.

3.-Tale fattispecie rientra per giurisprudenza consolidata nella giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, l 'indirizzo giurisprudenziale assolutamente prevalente (Cass. SS.UU. 6489/02; 16896/06: Cons. Stato V 202/06) è nel senso che, in materia di sovvenzioni pubbliche, la posizione del privato, nella fase procedimentale successiva al provvedimento attributivo del beneficio, assuma la consistenza del diritto soggettivo allorché si faccia questione della conservazione delle somme percepite, di fronte a provvedimenti di ritiro variamente definiti (revoca, decadenza, risoluzione) assunti in funzione dell'attuazione dello scopo che si è voluto agevolare. Ciò in quanto non si tratta di effettuare una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato (come nel momento di stabilire se concedere o no il finanziamento) in cui viene esercitato un potere autoritativo, ma di valutare se siano stati rispettati gli obblighi assunti. Il provvedimento di ripetizione dei contributi è adottato non perché mancassero ab inizio i presupposti per la loro concessione, ma per l'accertato inadempimento da parte ricorrente agli obblighi derivanti dall'erogazione dei finanziamenti.

A riguardo, è stato più volte ribadito da questo Consiglio di Stato che "Qualora si controverta sulla legittimità della revoca del contributo concesso, o della decadenza dal medesimo, o della ripetizione degli importi già erogati, in ogni caso per motivi attinenti all'inadempimento delle prescrizioni alle quali il beneficio era stato subordinato, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario" (cfr. C.d.S. sez. V, 10.11.2010, n. 7994 e 26.8.2010, n. 5962.)

4.-Pertanto, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

5.-Sono fatti salvi gli effetti dell’eventuale traslatio iudicii in caso di riproposizione innanzi al giudice ordinario.

P.Q.M.

Esprime l’avviso che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.


 

 
 

 

   

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

 

Antonella De Miro

Roberto Garofoli

 

 

   

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO

Maria Cristina Manuppelli