Giu Presupposti applicativi per la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse
TAR LAZIO di LATINA - SENTENZA 12 giugno 2024 N. 426
Massima
Nel giudizio amministrativo, il Giudice, al cospetto della dichiarazione della parte ricorrente concernente il venir meno dell'interesse al ricorso, che preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 104 del 2010. In ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, il giudice deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla decisione della causa.

Testo della sentenza
TAR LAZIO di LATINA - SENTENZA 12 giugno 2024 N. 426

Pubblicato il 12/06/2024

N. 00426/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00176/2020 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 176 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale corrispondente all’indirizzo telematico presente nel Registro di Giustizia nonché fisicamente domiciliata in Cassino, piazza De Gasperi n.4, presso lo studio dell'avv. Gabriele Picano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;

contro

Comune di Sora, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

-dell’Ordinanza -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-, avente ad oggetto “demolizione lavori ai sensi dell'art.31 del DPR 380/2001 delle LR 15/2008. DITTA: -OMISSIS- RAPP. LEG. DELL'ATTIVITA' "-OMISSIS-", nonché di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e consequenziale.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

vista la nota depositata in data 15 aprile 2024, con la quale parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio;

visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2024 la dott.ssa Benedetta Bazuro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

1- Con ricorso introduttivo ritualmente notificato la società -OMISSIS- impugnava l’ordinanza del Comune di Sora -OMISSIS-, ad essa notificata il -OMISSIS-, avente ad oggetto la demolizione delle installazioni “Dehors” presso la propria attività denominata "-OMISSIS-", esercitata in -OMISSIS-, in ragione di presunte difformità edilizie rispetto alla SCIA originariamente presentata al Comune.

La ricorrente società contestava, in particolare, l’esistenza degli abusi indicati nel provvedimento, nonché plurimi vizi procedurali. Rappresentava altresì di avere impugnato, in separato procedimento iscritto innanzi all’intestato Tribunale (R.g.n. -OMISSIS-), la connessa ordinanza -OMISSIS-, avente ad oggetto la rimozione delle installazioni relative allo stesso “Dehors”.

2- Il Comune di Sora, pur ritualmente evocato in giudizio, ha optato per la contumacia.

3 – Con nota depositata in data 15 aprile 2024 parte ricorrente ha dichiarato di non nutrire più interesse alla definizione nel merito della presente controversia.

4 – Alla Pubblica Udienza del 5 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

5 - Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., tenuto conto della dichiarazione resa dalla società ricorrente nella nota depositata in data 15 aprile 2024.

Infatti, costituisce insegnamento pretorio consolidato quello secondo il quale "Nel giudizio amministrativo, il Giudice, al cospetto della dichiarazione della parte ricorrente concernente il venir meno dell'interesse al ricorso, che preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 104 del 2010" (T.A.R. Campania - Salerno, sez. II, n. 912 del 21.4.2023. Di analogo tenore, Cons. Stato, sez. II, 23/03/2023, n.2961 secondo la quale, “In ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, il giudice deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla decisione della causa, applicando, per l'effetto, l'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che prevede che il giudice dichiara improcedibile il ricorso, tra altro, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione”.

6 – Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione dell’Amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Davide Soricelli, Presidente

Roberto Maria Bucchi, Consigliere

Benedetta Bazuro, Referendario, Estensore

 
   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Benedetta Bazuro

 

Davide Soricelli

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO