Giu Rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione
TAR UMBRIA di PERUGIA - SENTENZA 14 giugno 2024 N. 471
Massima
Il possibile rilascio di un permesso di soggiorno “per attesa occupazione” è correlato all’esistenza di una domanda di emersione valida ed efficace e di un rapporto di lavoro che presenti i requisiti previsti dalla legge. Detta conclusione è supportata dalle conclusioni cui è pervenuta la Corte Costituzionale che, con la sent. 150/2023, ha affermato che aver limitato il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione alle sole ipotesi in cui, per fatti sopravvenuti rispetto all’avvio della procedura di regolarizzazione, sia cessato il rapporto di lavoro e averlo, di conseguenza, escluso nei casi di difetto dei requisiti normativamente prescritti per conseguire la regolarizzazione stessa, e in particolare di quelli reddituali, non valica il limite della manifesta irragionevolezza. Il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo in caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo l’emersione, infatti, consente, parallelamente a quanto accade nella procedura ordinaria, la concessione al lavoratore straniero, ormai regolarmente presente sul territorio nazionale, di un certo periodo di tempo per la ricerca di una nuova attività lavorativa (art. 22, comma 11, t.u. immigrazione). Tale rilascio presuppone, perciò, che si sia accertata la sussistenza, ab origine, dei requisiti di emersione, in assenza dei quali permane, per lo straniero, la condizione di irregolare. La previsione di un reddito minimo del datore di lavoro, inoltre, assolve alla funzione di prevenire elusioni del sistema di emersione del lavoro irregolare, assicurando la sostenibilità del costo del lavoro per garantire il rispetto dei diritti del lavoratore sotto il profilo retributivo e contributivo, nonché per evitare domande strumentali alla regolarizzazione di rapporti lavorativi “fittizi”, volti solamente a far conseguire allo straniero un titolo di soggiorno.

Testo della sentenza
TAR UMBRIA di PERUGIA - SENTENZA 14 giugno 2024 N. 471