Giu Sull'efficacia della circolare amministrativa
TAR LAZIO di Roma - III B - SENTENZA 06 giugno 2024 N. 11520
Massima
on riferimento alla natura delle circolari, deve essere rammentato come i loro effetti, di norma, sono destinati a prodursi nella sfera giuridica interna della stessa amministrazione, vincolando gli organi e gli uffici subordinati al rispetto di quanto in esse contenuto, a pena di illegittimità degli atti adottati in senso difforme per eccesso di potere. Come più volte evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, per vero, si deve infatti ritenere che gli uffici cui la circolare è rivolta siano onerati, qualora intendano discostarsi dalla circolare, da un obbligo motivazionale circa le ragioni della non condivisione degli indirizzi espressi nella circolare medesima, pena l'eccesso di potere per carenza di motivazione e per contraddittorietà fra atti.

Testo della sentenza
TAR LAZIO di Roma - III B - SENTENZA 06 giugno 2024 N. 11520

Pubblicato il 06/06/2024

N. 11520/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03124/2024 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3124 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Agliocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Mim Ministero Istruzione e Merito, Usr Sicilia, Itet Sciascia Agrigento, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Istituto Tecnico Commerciale Leonardo Sciascia Agrigento Ag, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l''annullamento

- 1) della Circolare del Ministero dell''Istruzione prot. 33701 del 12.10.2023, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l''anno scolastico 2023/2024 – Candidati interni ed esterni: modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione”, avente efficacia su tutto il territorio nazionale nella parte in cui (par. 2 e 3), illegittimamente, disciplina illegittimamente non riconoscendo il diritto del candidato di essere assegnato all''Istituto scelto in sede di domanda, laddove interpretata nel senso di consentire criteri di assegnazione del candidato diversi ed ulteriori da quello della uniforme distribuzione sul territorio, per violazione dell''art. 14 d.lgs. 62 del 2017 e ss.mm.ii., come atto presupposto dei pari modo gravati, (all. 1)

- 2) provvedimento di data ed estremi ignoti con cui è stata disposta l''assegnazione all''ITET LEONARDO SCIASCIA - COD. MECC. AGTD09000R -, conosciuto, poiché non comunicata, solo successivamente al 20.02.2024 (in quanto caricata sull''area riservata del ricorrente – v. all. 2);

- 4) Sebbene ignota poiché non conosciuta in quanto mai trasmessa, della nota dell''USR con la quale quest''ultimo avrebbe disposto l''assegnazione dell''odierno ricorrente,

- 5) Di tutti gli atti antecedenti, successivi e consequenziali ai predetti provvedimenti anche se ignoti e/o sconosciuti ivi compreso il decreto USR


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale e di Istituto Tecnico Commerciale Leonardo Sciascia Agrigento Ag;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2024 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente rappresentava di essere una candidata privatista che intende sostenere l’esame di stato per il corrente anno scolastico e di essere stata destinata in un istituto differente da quello indicato.

Il ricorso deve trovare accoglimento.

Il ricorso è fondato, alla luce di quanto già evidenziato da questa Sezione con numerose sentenze e tra le altre la sentenza n. 4131/2022, i cui contenuti devono ritenersi ivi richiamati ai sensi dell’art. 74 del codice di rito amministrativo.

Come già rilevato nella pronuncia summenzionata, l’art. 14, co. 3 del d. lgs. n. 62/2017, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”, prevede che “i candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso”.

La successiva Circolare del Ministero dell'Istruzione, n. 28118/2021, punto 2.A, ha ulteriormente precisato che "i candidati esterni possono indicare nell'istanza di partecipazione al massimo tre opzioni riferite alle istituzioni scolastiche presso le quali chiedono di sostenere l'esame", aggiungendo, di seguito, che "tali opzioni non solo vincolanti per gli Uffici scolastici regionali, i quali verificano l'omogeneità della distribuzione territoriale, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del d. lgs. n. 62 del 2017".

Dal quadro normativo sopra richiamato, appare evidente che se, da un lato, l’art. 14, co. 3 del d.lgs. n. 62/2017, conferisce agli Uffici Scolastici Regionali un potere officioso di assegnazione dei candidati esterni all’esame di stato presso gli istituti scolastici presenti sul territorio, assicurando l’uniformità nella loro distribuzione, dall’altro lato, tuttavia, la richiamata circolare ministeriale ha previsto che detti candidati possano esprimere delle preferenze al riguardo, indicando un numero massimo di tre sedi di assegnazione che, pertanto, ove non contrastino con il succitato interesse pubblico all’uniforme distribuzione dei candidati previsto dalla legge, devono essere adeguatamente tenute in considerazione.

Con riferimento alla natura delle circolari, deve essere rammentato come i loro effetti, di norma, sono destinati a prodursi nella sfera giuridica interna della stessa amministrazione, vincolando gli organi e gli uffici subordinati al rispetto di quanto in esse contenuto, a pena di illegittimità degli atti adottati in senso difforme per eccesso di potere. Come più volte evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, per vero, “si deve infatti ritenere che gli uffici cui la circolare è rivolta siano onerati, qualora intendano discostarsi dalla circolare, da un obbligo motivazionale circa le ragioni della non condivisione degli indirizzi espressi nella circolare medesima, pena l'eccesso di potere per carenza di motivazione e per contraddittorietà fra atti” (T.A.R. Campania, Napoli, sent. n. 3380/2012).

Nel caso di specie, dunque, deve ritenersi come la discrezionalità dell’Ufficio Scolastico Regionale nell’assegnare la sede di esame ai candidati privatisti esterni, sia stata opportunamente delimitata dalla circolare del Ministero dell’Istruzione n. 28118 del 12 novembre 2021, nel senso che all’articolazione territoriale in questione è stata riconosciuta la facoltà di disattendere le preferenze espresse dai candidati soltanto nella misura in cui queste siano suscettibili, in concreto, di determinare una lesione del succitato criterio dell’omogenea distribuzione territoriale dei candidati esterni. Va da sé che, una tale determinazione, debba poggiare su un’adeguata motivazione che, nella fattispecie in esame, non risulta essere stata fornita dall’amministrazione regionale.

Per quanto precede, con riferimento all’odierna controversia emerge come l’articolazione regionale del Ministero intimato abbia adottato un provvedimento di assegnazione disattendendo le indicazioni di parte ricorrente e, conseguentemente, le disposizioni impartite dal Ministero con la circolare sopra richiamata, senza fornire alcuna giustificazione in merito a tale decisione e, dunque, senza aver dato la pur minima dimostrazione che l'assegnazione in uno degli istituti prescelti dal candidato avrebbe determinato la violazione del criterio dell'omogeneità della distribuzione territoriale.

Il ricorso, conclusivamente, deve essere accolto.

3. In considerazione della peculiarità e della novità delle questioni trattate, della serialità delle controversie e della complessità gestionale delle stesse per l’amministrazione sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore

Ciro Daniele Piro, Referendario

 
   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Raffaele Tuccillo

 

Emiliano Raganella

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO