Giu Dovere di astensione del membro di commissione non necessitata in caso di pubblicazioni comuni con uno dei candidati
TAR EMILIA ROMAGNA di PARMA - SENTENZA 30 maggio 2024 N. 145
Massima
Non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile l’obbligo di astensione del componente della commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio.

Testo della sentenza
TAR EMILIA ROMAGNA di PARMA - SENTENZA 30 maggio 2024 N. 145

Pubblicato il 03/05/2024

N. 04028/2024REG.PROV.COLL.

N. 09443/2023 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9443 del 2023, proposto dall’Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Mauro Renna e dall’Avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avvocato Luca R. Perfetti e dall’Avvocato Alessandro Rosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza n. 2339 del 16 ottobre 2023 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, sez. I.


 

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

visto l’atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dall’appellante incidentale -OMISSIS-;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2024 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’appellante principale, l’Università degli Studi di Milano, l’Avvocato dello Stato Giustina Noviello, per il controinteressato, il dott. -OMISSIS-, l’Avvocato -OMISSIS-, e per l’appellante incidentale, la dott.ssa -OMISSIS-, l’Avvocato Alessandro Rosi;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

1. Con il decreto del Rettore n. 3521/2022 del 21 luglio 2022, l’Università degli Studi di Milano – di qui in avanti, per brevità, soltanto l’Università – ha bandito le procedure selettive, per titoli e discussione pubblica, “per la copertura di 35 posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, non rinnovabile, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti”.

1.1. Tra i Dipartimenti interessati vi era anche il Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, relativo al settore concorsuale 06/E2 Chirurgia Plastica-Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia e Settore scientifico-disciplinare MED/24 Urologia, per il quale veniva messo a concorso un posto da ricercatore a tempo determinato (cod. concorso 5070).

1.2. Le funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere sono le seguenti: “Funzioni didattiche: insegnamenti del SSD MED/24 afferenti all'offerta didattica del Dipartimento in CdL, CdLM e corsi post-laurea”; “Funzioni scientifiche: ricerca in ambito urologico nel campo di urolitiasi, oncologia e applicazioni tecnologiche (robotica, endourologia)”; “Funzioni clinico-assistenziali: cliniche-chirurgiche del SSD MED/24 previa intesa con Azienda SSN e Regionale”.

1.3. Con il decreto rettorale n. 4652/2022 del 14 ottobre 2022 è stata costituita la Commissione giudicatrice della suddetta selezione pubblica a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B.

1.4. Il dott. -OMISSIS-, essendo in possesso dei requisiti previsti per la selezione, ha presentato la propria domanda di partecipazione con riferimento al posto di ricercatore a tempo determinato relativo al settore concorsuale 06/E2 – Chirurgia Plastica-Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia.

1.5. La Commissione si insediava in data 30 novembre 2022 (verbale 1) e nella stessa seduta la Commissione stabiliva i sotto-criteri sulla base dei quali doveva avvenire la valutazione comparativa dei candidati con riguardo ai titoli e alle pubblicazioni (art. 11 del bando).

1.6. Nella seconda seduta del 20 dicembre 2022, la Commissione prendeva atto della sussistenza di due domande di partecipazione al concorso (quella del dottor -OMISSIS- e della dottoressa -OMISSIS-) e quindi procedeva alla valutazione compartiva dei candidati.

All’esito della valutazione compartiva, con il decreto rettorale del 6 aprile 2023 n. 2012/2023 la dottoressa -OMISSIS- veniva individuata quale vincitrice del concorso con il punteggio totale di 89,25, mentre il dottor -OMISSIS- otteneva il punteggio totale di 85,92.

2. Il dott. -OMISSIS- ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), gli atti della procedura concorsuale affidando il ricorso a quattro motivi, integrati poi dai motivi aggiunti , dei quali tutti si dirà meglio successivamente nell’esame dell’appello principale, dell’appello incidentale e dei motivi assorbiti dal primo giudice e qui riproposti dal dott. -OMISSIS- nella propria memoria di costituzione ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.

2.2. Nel primo grado del giudizio l’Università ha controdedotto rispetto alle censure dell’appellante e ha depositato anche una relazione della Commissione, impugnata dal ricorrente con motivi aggiunti, mentre la controinteressata non si è costituita.

2.3. All’udienza del 4 ottobre 2023, dopo la discussione di rito, la causa è stata trattenuta in decisione dal Tribunale.

3. Con la sentenza n. 2339 del 16 ottobre 2023 il Tribunale ha accolto il ricorso, limitatamente ad una parte del primo motivo e nel secondo, mentre ha assorbito i restanti terzo e quarto motivo e ha dichiarato improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse i motivi aggiunti, e ha annullato, nei limiti di interesse del ricorrente, il decreto rettorale del 6 aprile 2023 n. 2012 avente ad oggetto la dichiarazione di nomina della vincitrice della selezione, odierna appellante incidentale, dott. -OMISSIS-.

3.1. Ha statuito il primo giudice che la pubblica amministrazione, in esecuzione della sentenza, è tenuta a riesercitare il potere amministrativo oggetto di impugnazione, rinnovando il procedimento di valutazione, emendato dai vizi di illegittimità accertati.

4. Avverso tale sentenza ha proposto appello principale l’Università, deducendone l’erroneità per due distinti motivi che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con la conseguente reiezione del ricorso proposto in primo grado.

4.1. Si è costituito il dott. -OMISSIS-, riproponendo ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. le censure già proposte in primo grado e assorbite dal primo giudice.

4.2. Si è anche costituita la dott.ssa -OMISSIS-, che ha proposto quattro motivi di appello incidentale, che di seguito saranno esaminati.

4.3. Con l’ordinanza n. 25 del 10 gennaio 2024 la Sezione, all’esito della camera di consiglio del 9 gennaio 2024, ha ritenuto che le ragioni fatte valere dall’appellante potessero essere efficacemente tutelate attraverso la sollecita definizione della fase di merito, mantenendo nelle more inalterata la situazione di fatto, e ha fissato per la discussione del merito l’udienza pubblica del 16 aprile 2024.

4.4. Nella pubblica udienza del 16 aprile 2024 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

5. L’appello principale e l’appello incidentale sono fondati, nei limiti che seguono.

6. Con il primo motivo dell’appello principale (pp. 8-14 del ricorso) l’Università deduce che, limitatamente alle critiche formulate con riguardo al punteggio attribuito alle pubblicazioni nn. 1, 3, 14, 19 della controinteressata per la voce “originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica”, apparirebbe illogica la tesi seguita nell’accogliere in primo motivo di ricorso dal Tribunale, secondo la quale la Commissione, tramite la legenda contenuta in appendice all’allegato 2 del verbale n. 3, si sarebbe auto vincolata ad attribuire a tale sub-criterio, nella valutazione degli articoli di ricerca, un punteggio tra 0,05 e 0,15, in deroga a quanto stabilito nel verbale n. 1/2022.

6.1. Analoghe censure ha sviluppato con il primo motivo (pp. 10-12 del ricorso) anche l’appellante incidentale, secondo cui per quanto concerne il sub-criterio 2.1 ciascuna pubblicazione avrebbe potuto ottenere un punteggio massimo di 1 punto, composto da una componente quantitativa (compresa tra 0,05 e 0,15, come indicato nella legenda di cui all’allegato 2 al verbale n. 3) e da una componente qualitativa, discrezionale e come tale insindacabile.

6.2. Le censure sono entrambe fondate.

6.3. Dagli atti della procedura non emerge in alcun modo che tramite la legenda riportata in appendice all’allegato 2 del verbale n. 3 la Commissione abbia voluto derogare ai criteri predeterminati nel verbale n. 1, a differenza di quanto ha ritenuto il primo giudice, essendo evidente che i punteggi ivi declinati si riferiscono unicamente alla quantificazione del rigore metodologico, che valutato unitamente all’originalità, all’innovatività e alla rilevanza scientifica consente di raggiungere il punteggio massimo di punti 1 previsto nel verbale n. 1.

6.4. Del resto, neppure dalla parte motiva della sentenza è dato comprendere la ragione della ritenuta prevalenza della citata legenda riportata in appendice all’allegato 2 del verbale n. 3 rispetto ai criteri e sub-criteri stabiliti dalla Commissione nel verbale n. 1, ovvero nell’unico momento in cui una tale predeterminazione dei criteri è legittima e doverosa e, cioè, prima della conoscenza dei nominativi dei candidati.

6.5. Il punteggio relativo a tale sub-criterio è composto da una componente qualitativa – relativa all’originalità, all’innovatività e alla rilevanza di ciascuna pubblicazione – e una componente quantitativa, relativa invece al profilo del rigore metodologico, i cui subpunteggi (compresi tra 0,05 e 0,15) sono quelli indicati dall’allegato 2 del verbale n.

6.6. In termini più chiari, per quanto concerne il sub-criterio 2.1, ciascuna pubblicazione avrebbe potuto ottenere un punteggio massimo di 1 punto, composto da una componente quantitativa (compresa tra 0,05 e 0,15, come indicato nella legenda di cui all’allegato 2 al verbale n. 3) e da una componente qualitativa, discrezionale e come tale insindacabile (salvo profili di evidente irragionevolezza o abnormità).

6.7. In considerazione di quanto precede, è palese l’errore concettuale in cui sono incorsi il ricorrente, prima, e la sentenza, poi, giacché non è dato comprendere per quale ragione la commissione – dopo aver esplicitamente deciso di assegnare, sin dal verbale n. 1 e quindi in un momento in cui i nominativi dei candidati non erano ancora noti, un punteggio massimo di 1 punto per tale sub-criterio – avrebbe dovuto poi porsi un «autovincolo» una volta conosciuti i nominativi dei candidati e le loro pubblicazioni, quindi in palese violazione della par condicio, considerando il solo parametro quantitativo.

6.8. Ne segue che, in riforma della sentenza impugnata, debba essere respinto il primo motivo, proposto dal dott. -OMISSIS- in primo grado, con la conseguente riforma in parte qua della sentenza impugnata.

7. Con il secondo motivo dell’appello principale (pp. 14-19 del ricorso), ancora, l’Università deduce che la decisione qui impugnata non è condivisibile nemmeno con riferimento all’accoglimento del secondo motivo, con cui il Tribunale ha censurato la valutazione complessiva di titoli e produzione scientifica, contestando il giudizio della Commissione con riferimento a singoli criteri di valutazione (pagg. 14-17).

7.1. Analoghe censure ha sviluppato pure a questo riguardo la dott.ssa -OMISSIS- con il secondo motivo dell’appello incidentale (pp. 12-19 del ricorso), sempre in relazione ai medesimi aspetti valorizzati dalla sentenza impugnata e invece censurati, aspetti di cui ora partitamente si dirà.

7.2. Anche queste censure sono fondate.

7.3. In ordine al riconoscimento del massimo punteggio di 8 in relazione al criterio “consistenza complessiva della produzione scientifica e la continuità temporale della stessa”, la motivazione del primo giudice non è supportata dai fatti, considerato che l’assegnazione del medesimo punteggio a fronte di una produttività media di 5,2 e 4,82 articoli per anno pare logica e non discriminatoria.

7.4. Segnatamente, la dott.ssa -OMISSIS-, a fronte di 53 pubblicazioni in 11 anni di attività, ha raggiunto un valore medio di 4,82 articoli/anno, mentre il dott. -OMISSIS-, a fronte di 98 pubblicazioni in 19 anni di attività, ha raggiunto un valore medio di 5,2 articoli/anno, con la conseguenza che appare ragionevole che ai candidati sia stato attribuito il medesimo punteggio, avendo peraltro la Commissione chiaramente e adeguatamente motivato la propria decisione per avere chiarito come il dott. -OMISSIS- abbia avuto una continuità temporale meno costante e uniforme rispetto a quella della dott.ssa -OMISSIS-.

7.5. Del resto, è lo stesso criterio valutativo ad imporre che l’intensità della produzione scientifica fosse valutata in relazione alla continuità temporale della stessa e, se si aderisse alla tesi del Tribunale, in virtù della quale il dott. -OMISSIS- avrebbe dovuto ottenere un punteggio maggiore per il sol fatto di aver edito un numero maggiore di pubblicazioni, si perverrebbe ad un’interpretatio abrogans del requisito della continuità temporale, che impone di mettere in stretta relazione il numero di pubblicazioni con gli anni di produzione scientifica, e un effetto discriminatorio, per così dire, a rovescio, paradossalmente, nei confronti del candidato più giovane e sol perché, appunto, più giovane.

7.6. Relativamente alla valorizzazione, da parte della Commissione, della partecipazione della dott.ssa -OMISSIS- ai gruppi di ricerca S.E.G.U.R. e C.R.O.E.S., ritenuta dal Tribunale non valutabile alla luce del criterio f) “Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi” – declinato nei sub-criteri f1) “Partecipazione (responsabile, coordinatore, collaboratore) a progetti finanziati competitivi” ed f2) “Partecipazione (responsabile, coordinatore, collaboratore) a gruppi o consorzi di ricerca nazionali e internazionali” – si ritiene condivisibile la censura di contraddittorietà mossa alla qui gravata sentenza.

7.7. Per un verso, infatti, il Tribunale evidenzia che, ai sensi del verbale n. 18 1, «il concetto di “Partecipazione” ai progetti e ai gruppi di ricerca non va intesa quale semplice partecipazione alle attività del gruppo, bensì quale partecipazione qualificata, ossia quale partecipazione in qualità di “responsabile, coordinatore, collaboratore” alle predette iniziative», salvo poi censurare la partecipazione della controinteressata ai gruppi di ricerca S.E.G.U.R. e C.R.O.E.S., nonostante sia avvenuta a titolo di collaborazione.

7.8. In altri termini, in relazione alla “partecipazione a progetti e gruppi di ricerca”, deve osservarsi come anche la mera collaborazione sia ricompresa nel concetto di partecipazione, e dunque la motivazione risulta contraddittoria, laddove, nella stessa sentenza, a p. 16, si afferma che è da valorizzare la partecipazione in termini di “responsabile, coordinatore, collaboratore” (ricomprendendo quindi, come detto, anche la mera collaborazione).

7.8.2. Fermo quanto precede, come si evince dall’allegato 1 al verbale n. 3 i 3 punti della dott.ssa -OMISSIS- in riferimento al criterio f) sono stati ottenuti sulla scorta della sua partecipazione (i) al progetto competitivo del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità dell’Università degli Studi di Milano, quanto al sub-criterio f1), e (ii) a ben quattro gruppi di ricerca – Clinical Research Office of the Endourological Society (C.R.O.E.S.), South Eastern Group for Urolithiasis Research (S.E.G.U.R.), European Association of Urology – Section of Urolithiasis e Endoscopic Stone Treatment Working Group – quanto al sub-criterio f2).

7.8.3. Ciò significa che – anche a voler accedere alla tesi sostenuta dal ricorrente in prime cure e fatta propria dalla sentenza e, quindi, sottraendo i 2 punti ottenuti per la partecipazione ai gruppi S.E.G.U.R. e C.R.O.E.S. – la dott.ssa -OMISSIS- avrebbe comunque ottenuto 3 punti: uno per il sub-criterio f1) – partecipazione al progetto competitivo del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità dell’Università degli Studi di Milano; e due per il sub-criterio f2) – partecipazione ai gruppi di ricerca European Association of Urology – Section of Urolithiasis e Endoscopic Stone Treatment Working Group.

7.9. Infine, come ancora deducono entrambe le appellanti principale e incidentale, il Tribunale ha anche errato laddove ha ritenuto che l’attribuzione alla dott.ssa -OMISSIS- di 0,25 punti per l’attività di “Guest editor Diagnostic + attività reviewer” costituisca illegittima introduzione di un criterio nuovo rispetto al sub-criterio con riferimento alla censura relativa al sub criterio j3) “partecipazione a comitati scientifici o di redazione di riviste” (pag. 6 del doc. n. 6 allegato alla memoria del 3 giugno 2023).

7.9.1. Anche sul punto non è dato comprendere, poiché anche al riguardo è omessa la motivazione, la ragione per cui l’attività della controinteressata non possa essere sussunta nel subcriterio j3), atteso che nello stesso titolo è riscontrabile che trattasi di partecipazione a redazione di riviste e, dunque, si palesa erronea anche l’esclusione da parte del Tribunale dell’attività di “Guest Editor Diagnostic + attività reviewer” svolta dalla dott.ssa -OMISSIS-, ritenuta non riconducibile al sub-criterio j3) “Partecipazione a comitati scientifici o di redazione di riviste” del criterio j) “Altro”, e dunque considerata un’introduzione postuma di un criterio di valutazione non previsto in precedenza.

7.9.2. Come hanno conidivisibilmente eccepito entrambe le appellanti, infatti, non è dato comprendere dalla scarna motivazione della sentenza qui impugnata la ragione per cui tale attività non possa ricomprendersi in suddetto criterio, considerato che è lo stesso curriculum della candidata ad identificarlo quale “partecipazione a comitati editoriali di riviste” e dallo stesso titolo è riscontrabile che trattasi di attività di editor e, cioè, di redazione editoriale.

8. L’accoglimento dei motivi qui in esame, per le ragioni sin qui espresse, rende improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il terzo motivo dell’appello incidentale, relativo alla mancata prova di resistenza, da parte del dott. -OMISSIS-, in ordine ai motivi di ricorso proposti in prime cure sin qui esaminate.

9. Si passa ora all’esame dei motivi riproposti nella propria memoria di costituzione dal dott. -OMISSIS- ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.

10. Il dott. -OMISSIS- ha anzitutto riproposto (pp. 4-7 della memoria) il motivo inerente al sub-criterio b) con riferimento al profilo relativo alla «consistenza complessiva della produzione scientifica, all’intensità e alla continuità temporale della stessa», sostenendo che, nonostante la asserita oggettiva superiorità del dott. -OMISSIS-, a entrambi i candidati viene attribuito un uguale punteggio massimo di 8, senza che sia dato comprendere, sempre per carenza di spiegazione e/o motivazione descrittiva, le ragioni per le quali la Commissione sia pervenuta a questa errata attribuzione di punteggio.

10.1. Il motivo è destituito di fondamento perché intende sostituirsi inammissibilmente alle valutazioni svolte dalla Commissione giudicatrice, senza spiegare in nessun modo perché esse sarebbero manifestamente inattendibili, illogiche o comunque erronee.

10.2. Inoltre, quando pure le censure dell’appellato fossero in ipotesi condivisibili, la censura sarebbe priva di interesse, come ha ben dimostrato l’appellante incidentale -OMISSIS- nella memoria depositata il 15 marzo 2024, con una corretta riparametrazione dei punteggi il dott. -OMISSIS- avrebbe ottenuto un punteggio pari a 20 punti e la dott.ssa -OMISSIS- un punteggio pari a 18,89 punti (su un massimo di 20 punti), insufficiente a superare la prova di resistenza.

11. L’appellato ripropone nella sua memoria (pp. 7-18 della memoria) le censure, di cui al terzo motivo dell’originario ricorso, con cui aveva stigmatizzato in primo grado le scelte compiute dalla Commissione giudicatrice nella fissazione dei criteri e sottocriteri da applicarsi nella valutazione dei titoli e del curriculum sotto il profilo dell’irragionevolezza, irrazionalità, illogicità e arbitrarietà della scelta compiuta.

11.1. Anche queste censure, tuttavia, sono destituite di fondamento in quanto:

a) in ordine alla scelta di escludere dalla griglia valutativa i criteri di cui alla lett. e) – rubricato “realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista” e alla lett. g) – rubricato “titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali questa è prevista”, anzitutto, si deve rilevare che la Commissione ha all’unanimità deciso di omettere i criteri e) e g) con l’intento di distribuire i relativi punteggi ad altri aspetti di maggior pertinenza alla specifica figura da selezionarsi a esito della procedura selettiva per cui è causa, esercitando una legittima discrezionale facoltà della Commissione, senza alcun profilo di irragionevolezza manifesta, come tale legittima e insindacabile;

b) in ordine alla scelta di valorizzare, sul piano del punteggio, il profilo universitario anziché quello clinico non appare nemmeno essa manifestamente illogica o irragionevole, al di là delle apodittiche affermazioni dell’appellato, né rileva certo in senso contrario il fatto, addotto dal dott. -OMISSIS-, che in precedenti concorsi taluni membri della Commissione avessero ritenuto di attribuire valori equipollenti tanto alla parte didattica quanto a quella clinica;

c) in riferimento alla consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, infine, le censure dell’appellato relative all’asserita «ampiezza» e «genericità» dei criteri adottati dalla Commissione non colgono nel segno, posto che – come più volte chiarito – l’Università ha operato in piena trasparenza, giustificando di volta in volta i ragionamenti posti alla base delle (pur discrezionali) scelte che hanno portato poi all’attribuzione dei singoli punteggi.

12. L’appellato ha altresì riproposto il quarto motivo dell’originario ricorso (pp. 18-24 del ricorso), sostenendo che egli aveva censurato gli atti impugnati in quanto tra la candidata -OMISSIS-, poi nominata vincitrice, e il membro designato della Commissione esaminatrice, Prof. -OMISSIS-, intercorresse un duraturo e costante rapporto di collaborazione scientifica e professionale di intensità e continuità tali da non consentire a quest’ultimo, in ossequio ai principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione, di essere componente della Commissione per la procedura selettiva di cui si discute.

12.1. Sarebbe ad avviso dell’appellato evidente che, ai fini dell’accertamento della sussistenza di un rapporto di sistematicità, stabilità, continuità e intensità tra candidato e commissario, tale da compromettere l’imparzialità della procedura, deve essere valutato il rapporto globalmente intercorrente tra candidato e Commissario, perché è il rapporto nella sua globalità (accademica, scientifica e di ricerca) che è in grado di compromettere l’imparzialità e l’equidistanza nel giudizio.

12.2. La censura è infondata, dovendosi al riguardo ricordare che, perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale, caratterizzato dai profili della sistematicità, della stabilità e della co-interessenza economica.

12.3 Nel caso di specie non è rinvenibile un’ipotesi di comunanza d’interessi economici di intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, né tantomeno quel sodalizio di interessi economici tale da ingenerare il fondato dubbio di un giudizio non imparziale, ovvero l’esistenza di stretti rapporti di amicizia personale, posto che le attività che, a parere della controparte, rappresenterebbero tale sodalizio, se analizzate in concreto si rivelano occasionali e sporadiche collaborazioni scevre da vincoli di continuità o costanza, frutto di un comune rapporto professionale o di collaborazione scientifica occasionale, pacificamente non ricompreso tra le ipotesi di incompatibilità con conseguente obbligo di astensione.

12.4. La Sezione ha già chiarito che non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile l’obbligo di astensione del componente della commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 3 luglio 2014 n. 3366, Cons. St., sez. III, 20 settembre 2012 n. 5023 e Cons St., sez. VI, 31 maggio 2012, n. 3276).

12.5. In relazione ai concorsi universitari si è evidenziato come l’esistenza di rapporti scientifici di collaborazione costituisca ipotesi frequente e del tutto fisiologica nel mondo accademico; tali rapporti di per sé sono tali da contribuire alla migliore formazione culturale e scientifica delle giovani generazioni (nell’ambito di distinte comunità scientifiche anche composte da un numero limitato di appartenenti) e non sono tali da inficiare il rispetto del principio di imparzialità dei commissari, specie laddove nel campo degli specialisti è assai difficile trovare un esperto che in qualche modo non abbia avuto contatti di tipo scientifico o didattico con uno dei candidati (cfr., in argomento, Cons. St., sez. II, 7 marzo 2014 n. 3768).

12.6. In termini generali, al fine di individuare una regola di comportamento bilanciata fra le opposte esigenze, questo Consiglio di Stato (cfr., tra le altre, Cons. St., sez. VI, 13 dicembre 2017 n. 5865 e 16 aprile 2015 n. 1962) ha avuto modo di evidenziare che, allorquando la collaborazione scientifica tra il candidato e il componente della commissione d’esame abbia avuto carattere di mera occasionalità, non ne deriva in via automatica (in assenza di elementi ulteriori) l’illegittimità degli atti valutativi cui ha partecipato il commissario che non abbia formalizzato la sua astensione, soprattutto nei casi di settori disciplinari specialistici dove non è agevole rinvenire una sufficiente rosa di candidati all’ufficio di componente di una commissione d’esame, in ragione della scarsa presenza di professori incaricati dell’insegnamento della materia.

12.7. Neppure sussiste l’obbligo di astensione quando la collaborazione scientifica non abbia un tale carattere di occasionalità, ma si caratterizzi per la perduranza di rapporti anche tali da far intendere che della commissione faccia parte un “maestro” che così valuterà anche un suo “allievo”.

12.8. Non a caso, come questo Consiglio di Stato ha più volte ritenuto (v., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 4 gennaio 2021, n. 31), la legislazione universitaria - pur se il mondo accademico è sempre stato caratterizzato dall’esistenza di perduranti rapporti tra “maestro” e “allievo” - non ha espressamente previsto in tal caso un dovere di astensione del “maestro”.

12.9. In altri termini, il legislatore, nel tenere conto di queste realtà e del numero più o meno contenuto delle singole comunità scientifiche, ha procedimentalizzato il sistema di scelta dei componenti della commissione, senza prevedere l’obbligo di astensione per il “maestro” così selezionato, che sia chiamato a valutare anche un proprio allievo, sicché l’obbligo di astensione invece sussiste quando l’intensità della collaborazione sia stata tale da far desumere che vi è stata una valutazione dello stesso candidato basata non sulle sue qualità scientifiche o didattiche, ma su elementi che non attengano a tali qualità, ma tale ipotesi, evidentemente, non ricorre nel caso di specie, dato che le deduzioni dell’appellante si limitano sul punto solo a insinuare meri sospetti, smentiti tuttavia dalle accurate operazioni valutative svolte dalla Commissione nella sua collegialità.

13. Infine, sempre nella memoria di costituzione (pp. 18-38), l’appellato torna qui a riproporre i motivi aggiunti proposti in primo grado e in sintesi sostiene che, con la relazione della Commissione depositata nel primo grado del giudizio, sia emerso in modo addirittura confessorio come la Commissione avrebbe illegittimamente manipolato e modificato ex post, in sede di attribuzione del punteggio, i criteri e i subcriteri stabiliti nella prima seduta, cui la stessa si era espressamente autovincolata, introducendo in via postuma criteri e sub-criteri mai determinati e attuando inammissibili integrazioni postume dei criteri e subcriteri già fissati con pretesi significati e/o specificazioni impliciti.

13.1. Il Collegio rileva, anzitutto, che, avendo il primo giudice dichiarato improcedibili i motivi aggiunti con espressa statuizione ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. contenuta nel dispositivo, l’appellato non doveva limitarsi a riproporli con memoria ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., ma doveva proporre appello incidentale in parte qua contro la sentenza (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 21 luglio 2015, n. 3604).

13.2. Si tratta comunque di deduzioni che, anche volendo tralasciare qui il dirimente profilo della loro inammissibilità, per la ragione testé esposta, e anche la preliminare questione della irricevibilità della loro proposizione eccepita dalla dott.ssa -OMISSIS- con il quarto motivo di appello incidentale, non fanno che riproporre, sotto altra veste, le censure tutte già introdotte nel ricorso introduttivo e qui respinte per le già esposte ragioni, alle quali qui ci si richiama, essendo evidente che esse, in realtà, nulla aggiungono rispetto al thema decidendum, dato che la Commissione, nella propria attività valutativa, non ha manipolato né modificato i criteri e i sub-criteri già stabiliti per le ragioni già ampiamente esposte, nemmeno, si deve qui aggiungere, in riferimento a quale banca dati dovesse essere utilizzata per la valutazione delle pubblicazioni dei candidati, dal momento che le indicazioni in merito alle banche dati Scopus e JR erano presenti sin dal verbale n. 1.

14. In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello principale e quello incidentale devono essere accolti e pertanto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo grado deve essere respinto, anche nei motivi assorbiti in primo grado e qui riproposti dal dott. -OMISSIS- ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.

15. Possono essere conseguentemente, come si è accennato, dichiarate improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, al di là della loro rituale proposizione, tutte le ulteriori censure proposte con il terzo motivo dall’appellante incidentale in ordine alla c.d. prova di resistenza, dato che, anche ammettendo che detta prova fosse stata raggiunta, i motivi dell’originario ricorso sono comunque, come visto, tutti infondati nel merito, per le considerazioni sopra svolte, alle quali giova qui richiamarsi non solo per l’obbligo di sintesi, prescritto dal codice di rito (art. 3, comma 2, c.p.a.), ma anche per il principio della ragion più liquida.

15.1. Analogo ragionamento deve svolgersi anche per il quarto motivo di appello incidentale, relativo alla lamentata irricevibilità dei motivi aggiunti proposti in primo grado dal dott. -OMISSIS-, comunque infondati nel merito, per le ragioni appena espresse.

16. Le spese del doppio grado del giudizio, per la complessità tecnica delle questioni esaminate, possono essere comunque interamente compensate tra le parti.

17. Rimane definitivamente a carico del dott. -OMISSIS- il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti proposti in primo grado.

17.1. Egli deve essere in ogni caso, e infine, condannato per la regola della soccombenza a rimborsare in favore dell’Università di Milano e della dott.ssa -OMISSIS- il contributo rispettivamente corrisposto per la proposizione dell’appello principale e di quello incidentale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello principale, proposto dall’Università degli Studi di Milano, e sull’appello incidentale, proposto da -OMISSIS-, accoglie il primo e in parte accoglie e in parte dichiara improcedibile il secondo, ai sensi di cui in motivazione, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso e i motivi aggiunti proposti in primo grado da -OMISSIS-, anche nelle censure assorbite e qui riproposte ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Pone definitivamente a carico di -OMISSIS- il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti in primo grado.

Condanna -OMISSIS- a rimborsare in favore dell’Università degli Studi di Milano e di -OMISSIS- il contributo unificato richiesto per la proposizione, rispettivamente, dell’appello principale e dell’appello incidentale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2024, con l’intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Daniela Di Carlo, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere

 
   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Massimiliano Noccelli

 

Claudio Contessa

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO