Giu Sull’efficacia retroattiva della revoca del decreto di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato
TAR ABRUZZO di L'AQUILA - SENTENZA 10 maggio 2024 N. 244
Massima
L’efficacia retroattiva della revoca del decreto di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato travolge esclusivamente il decreto di ammissione al patrocinio ma non spiega effetti sul decreto di liquidazione del compenso al difensore, che sia stato adottato in data anteriore al provvedimento di revoca e sia divenuto inoppugnabile. La revoca del provvedimento con il quale la parte non abbiente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato non spiega effetti sul provvedimento di pagamento del compenso al difensore, il quale è legittimato a ricevere il pagamento in forza di un titolo esecutivo divenuto inoppugnabile. L’articolo 86 del testo unico, in coerenza con tale orientamento, riconosce allo Stato il diritto di recuperare le somme pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione esclusivamente nei confronti della parte che ne beneficia. L’unica conseguenza della revoca del provvedimento di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato è pertanto quella di ripristinare retroattivamente l’obbligo della stessa di sopportare personalmente le spese del giudizio, senza incidere sul meccanismo di pagamento del difensore.

Testo della sentenza
TAR ABRUZZO di L'AQUILA - SENTENZA 10 maggio 2024 N. 244

Pubblicato il 10/05/2024

N. 00244/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00107/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 107 del 2023, proposto da
Maria Luisa Catini, rappresentata e difesa ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del codice del processo amministrativo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, sono domiciliati per legge, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

- del provvedimento di diniego della certificazione dei crediti n. 8531152000000003, emesso in data 26 gennaio 2023 dal Commissario ad acta nominato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, comunicato in data 27 gennaio 2023;

- di ogni altro atto presupposto, attuativo, integrativo, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;

e per l’ottemperanza

della certificazione dei crediti relativa alle competenze di cui al decreto di liquidazione delle prestazioni professionali, emesso dal Tribunale di Sulmona in data 17 luglio 2018.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 la dott.ssa Rosanna Perilli;

Udito l’avvocato Mario Petrella, in dichiarata sostituzione della parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

1. Con decreto del 18 luglio 2018 il Giudice civile del Tribunale di Sulmona ha liquidato, in favore della ricorrente, la somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori, a titolo di compenso per l’attività difensiva svolta in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Avverso il predetto decreto non è stata proposta opposizione, ai sensi degli articoli 84 e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Con decreto del 5 aprile 2019 il Giudice civile del Tribunale di Sulmona, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate di Sulmona, ha revocato l’ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato per carenza originaria delle condizioni reddituali.

In data 7 aprile 2020 la ricorrente ha emesso la fattura elettronica n. 18/2020 per il pagamento delle competenze professionali, liquidate in suo favore dal Giudice civile del Tribunale di Sulmona con il decreto del 18 luglio 2018.

Con istanza del 29 aprile 2022 la ricorrente ha chiesto al Tribunale di Sulmona il rilascio della certificazione del credito, ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, introdotto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

In data 21 agosto 2022 la ricorrente ha notificato alla Ragioneria territoriale dello Stato l’istanza di nomina di un commissario ad acta per provvedere sulla richiesta - rimasta inevasa - di certificazione del proprio credito professionale.

In data 24 novembre 2022 la Ragioneria territoriale dello Stato ha nominato un Commissario ad acta, il qualecon provvedimento n. 8531152000000003 del 26 gennaio 2023, notificato in data 27 gennaio 2023, ha negato la certificazione dell’esigibilità del credito, in ragione dell’efficacia retroattiva della revoca dell’ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato.

1.1. Con ricorso notificato il 23 marzo 2023 e depositato il 5 aprile 2023, la ricorrente ha domandato l’annullamento del provvedimento di diniego dell’istanza di certificazione del credito nonché l’ottemperanza della certificazione del credito vantato in forza del decreto di liquidazione del 18 luglio 2018, divenuto esecutivo per mancata opposizione.

1.2. Hanno resistito al ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia, i quali hanno rispettivamente depositato una relazione della Ragioneria territoriale dello Stato dell’Aquila e una nota della Corte di Appello dell’Aquila.

1.3. Con sentenza parziale n. 520 del 14 novembre 2023 questo Tribunale ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso, con il quale la ricorrente ha domandato l’ottemperanza della certificazione dei crediti, e ha convertito il rito dell’ottemperanza in rito ordinario per la trattazione dell’azione di annullamento del provvedimento di diniego dell’istanza di certificazione del credito, proposta con il primo motivo di ricorso.

1.4. In vista della trattazione del merito del ricorso, le parti non hanno svolto ulteriore attività difensiva.

1.5. Alla pubblica udienza del 10 aprile 2024 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

2. Prima di procedere all’escussione del primo motivo di ricorso, occorre sinteticamente ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

2.1. Ai sensi dell’articolo 112, comma 1, lettera d), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il magistrato, ove venga provata la mancanza - originaria o sopravvenuta - delle condizioni reddituali, revoca, d’ufficio o su richiesta del competente ufficio finanziario, il decreto di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato.

L’articolo 114, comma 2, del medesimo testo unico prevede che “la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva”.

Ai sensi dell’articolo 82, comma 1, del testo unico, “L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento…”

L’articolo 86 del testo unico riconosce allo Stato il “diritto di recuperare in danno dell’interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione”.

2.2. Con riferimento alla portata dell’efficacia retroattiva della revoca del decreto di ammissione del patrocinio a spese dello Stato, si sono formati, nella giurisprudenza sia civile che penale, due orientamenti di segno contrario.

2.2.1. Secondo un primo e più risalente orientamento, espressamente recepito nel provvedimento impugnato, l’efficacia retroattiva della revoca del decreto di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato travolge gli effetti del decreto di liquidazione del compenso al difensore, anche ove questo sia stato emesso dall’autorità giudiziaria in data anteriore al provvedimento di revoca e sia divenuto definitivo per mancata opposizione (Corte di Cassazione, sezione IV penale, 15 giugno 2016, n. 39522; sezione III penale, 21 aprile 2010, n. 33899; sezione IV penale, 23 marzo 2005, n. 20872; circolare Ministero della Giustizia - DAG n. 121979.U del 14 giugno 2018).

2.2.2. Secondo un diverso e più recente orientamento, l’efficacia retroattiva della revoca travolge esclusivamente il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ma non spiega effetti sul decreto di liquidazione del compenso al difensore, che sia stato adottato in data anteriore al provvedimento di revoca e sia divenuto inoppugnabile (Corte di Cassazione, sezione IV penale, 15 dicembre 2020, n. 10159; 29 aprile 2019, n. 17668; Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 18 gennaio 2017, n. 1196; circolare Ministero della Giustizia - DAG n. 91655.U del 28 aprile 2023, richiamata nella nota della Corte di Appello dell’Aquila prot. n. 7498 del 15 giugno 2022, depositata in data 3 novembre 2023).

3. Il Collegio ritiene che tale ultimo orientamento, già seguito da questo Tribunale con la sentenza n. 299 del 30 giugno 2022, sia più aderente alla natura e alla disciplina dell’istituto dell’ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato.

La natura giurisdizionale del provvedimento di pagamento dei compensi al difensore - per l’impugnazione del quale gli articoli 84 e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, prevedono lo speciale rimedio dell’opposizione - preclude all’autorità giudiziaria di esercitare il potere generale di autotutela che è tipico dell’attività amministrativa.

La revoca del provvedimento con il quale la parte non abbiente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato non spiega effetti sul provvedimento di pagamento del compenso al difensore, il quale è legittimato a ricevere il pagamento in forza di un titolo esecutivo divenuto inoppugnabile.

L’articolo 86 del testo unico, in coerenza con tale orientamento, riconosce allo Stato il diritto di recuperare le somme pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione esclusivamente nei confronti della parte che ne beneficia.

L’unica conseguenza della revoca del provvedimento di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato è pertanto quella di ripristinare retroattivamente l’obbligo della stessa di sopportare personalmente le spese del giudizio, senza incidere sul meccanismo di pagamento del difensore.

4. Alla luce di tali considerazioni, il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente ha domandato l’annullamento del provvedimento del Commissario ad acta di rigetto dell’istanza di certificazione del credito, è fondato.

4.1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, introdotto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le pubbliche amministrazioni devono certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi, tra l’altro, a prestazioni professionali, al fine di ottenere il pagamento della somma di denaro entro termini certi, di cedere il credito o di compensarlo con un debito fiscale o previdenziale.

In caso di inerzia dell’ente pagatore, è prevista la nomina di un commissario ad acta, il quale, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, provvede a certificare il credito o a dichiararne l’inesigibilità ovvero l’insussistenza.

4.2. Per tutte le ragioni sopra spiegate, il diniego di certificazione del credito, opposto alla ricorrente sulla scorta dell’inefficacia del decreto di liquidazione del compenso per sopravvenuta revoca del decreto di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, deve ritenersi illegittimo.

5. Il ricorso deve dunque essere accolto e, per l’effetto, il provvedimento di diniego della certificazione dei crediti n. 8531152000000003, emesso in data 26 gennaio 2023 dal Commissario ad acta nominato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, deve essere annullato.

5.1. L’effetto conformativo della presente sentenza di annullamento consiste nell’ordinare al Commissario ad acta nominato dalla Ragioneria territoriale dello Stato di provvedere a certificare, ove riscontri la sussistenza dei presupposti formali e sostanziali per l’accoglimento dell’istanza inoltrata dalla ricorrente in data del 29 aprile 2022, la certezza, la liquidità e l’esigibilità del credito professionale dalla stessa vantato in virtù del decreto di liquidazione del 18 luglio 2018, adottato dal Giudice civile del Tribunale di Sulmona.

6. Il contrasto di orientamenti in relazione alla questione dedotta in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti. 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore

Massimo Baraldi, Primo Referendario