Giu Liquidazione delle spese processuali da parte del Commissario ad acta nell'ambito dell'ottemperanza
TAR CALABRIA di CATANZARO - SENTENZA 14 maggio 2024 N. 762
Massima
In caso di mancata rifusione, nel medesimo termine di giorni trenta concesso per l’esecuzione della pronuncia per la quale è stato promosso il ricorso, delle spese di lite da parte dell’amministrazione soccombente, al pagamento delle stesse provvederà il Commissario, in quanto:
a) nel silenzio del codice di rito sulle modalità di corresponsione delle spese liquidate nelle sentenze di ottemperanza, deve trovare applicazione il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive;
b) ragioni di economia processuale impongono di adottare un approccio che eviti, in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, un secondo giudizio di ottemperanza, con conseguente spreco di attività giurisdizionale;
c) la completa attuazione del dictum di ottemperanza, anche in punto di sue spese, consente in unica battuta la completa definizione della res contenziosa così prevenendo, secondo il principio del buon andamento, l’ulteriore utilizzo di attività e risorse dell’amministrazione per riparare alla medesima vicenda di inadempimento;
d) nel procedimento di espropriazione forzata, che col giudizio di ottemperanza per crediti riconosciuti dal giudice civile condivide le finalità, l’art. 95 c.p.c. precisa che le spese gravano sul debitore, mentre l’art. 510 c.p.c. stabilisce che esse, liquidate dal giudice dell’esecuzione, vengono soddisfatte con la distribuzione del ricavato della vendita, peraltro in prededuzione, godendo dei privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c.

Testo della sentenza
TAR CALABRIA di CATANZARO - SENTENZA 14 maggio 2024 N. 762

Pubblicato il 14/05/2024

N. 00762/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01056/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1056 del 2023, proposto da -OMISSIS- S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Guglielmini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Corigliano Rossano, largo C.Colombo n.6 (A.U. Rossano);

contro

Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

del decreto del 22.07.2020, depositato in data 24.07.2020, Cron.n.2643/2020, reso nel Procedimento n.500/2019 R.G.V.G. avente ad oggetto l'equa riparazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 Legge 89/2001.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


 

Rilevato:

- che la società ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione da parte della p.a. intimata del decreto della Corte di Appello di Catanzaro, cron. n.2643/2020, reso nel Procedimento n. 500/2019 R.G.V.G. avente ad oggetto l’equa riparazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3 Legge 89/2001 nella parte in cui la Corte “- ingiunge al Ministero della Giustizia di pagare, senza dilazione, in favore della società ricorrente, la somma di euro 6.050,00, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione del decreto;”

- la ricorrente società chiede altresì l’ulteriore condanna al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114 lett. e) c.p.a. per il successivo ritardo;

- che il Ministero della Giustizia, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito;


 

Considerato:

- che tale decreto ha autorità di cosa giudicata (v. attestazione del 01.03.2022 depositata) ed è stato ritualmente notificato all’Amministrazione;

- che il T.a.r., rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ritiene, per le ottemperanze ai decreti della Corte di Appello ex lege n. 89/2001, non più dovuti la notificazione del titolo esecutivo ed il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 D.L. n. 669/1996 (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423);

- che la creditrice ha inviato in data 03.12.2020 alla resistente la richiesta di pagamento di cui all’art. 5 sexies l. n. 89/2001 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi 6 mesi;

- che la P.A. non ha dato prova, come era suo onere (v. per tutte, Cass. SS.UU. n. 13.533/2001), di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;

- che, pertanto, sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;

- che, per quanto concerne la ulteriore domanda di condanna ex art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., deve riconoscersene l’ammissibilità anche nelle ipotesi, come quella in esame, in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro (v. dapprima Cons. St. Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e di seguito l’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. per come novellato dal comma 781 dell’art. 1 Legge n. 208/2015);

- che, non sussistendo iniquità o altre cause ostative, possa essere riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali la somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora, per ogni mese (o frazione di mese), e ciò in aggiunta – stante il carattere sanzionatorio dell’istituto - agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna;

- che tale ulteriore importo vada corrisposto a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza (v. art. 114 co. 4 lett. e), e sino all’adempimento spontaneo da parte del Ministero o, in mancanza, sino alla data dell’insediamento del Commissario ad acta, fermo restando il potere in capo alla p.a. di attuare il giudicato pur in presenza dell’organo commissariale, fintanto che quest’ultimo non abbia provveduto (Adunanza Plenaria, 25 maggio 2021, n. 8);


 

Ritenuto, pertanto:

- di dover dichiarare l'obbligo dell’amministrazione intimata di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, ivi compreso il pagamento delle documentate spese accessorie funzionali all’ottemperanza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, a cura della ricorrente, della presente decisione;

- di dover nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, quale Commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, il quale, entro 90 giorni dalla scadenza del termine precedente e senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5 sexies l. 24 marzo 2001, n. 89, su richiesta di parte, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente;

- di accogliere la domanda ex art. 114 c.p.a. nei termini di cui in dispositivo;

- che le spese del presente giudizio vadano poste a carico della P.A. resistente, nella misura liquidata in dispositivo d’ufficio sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per l'esecuzione mobiliare (fattispecie maggiormente affine a quella oggetto di giudizio, non espressamente disciplinata, v. Consiglio di Stato, sentenza 25/03/2016, n. 1247), tenuto conto della semplicità e serialità della materia, con distrazione nei confronti del difensore che ne ha fatto richiesta, Avv. Gennaro Guglielmini;

- in caso di mancata rifusione, nel medesimo termine di giorni trenta concesso per l’esecuzione della pronuncia per la quale è stato promosso il ricorso, delle spese di lite da parte dell’amministrazione soccombente, al pagamento delle stesse provvederà il Commissario nominato con la presente sentenza, in quanto: a) nel silenzio del codice di rito sulle modalità di corresponsione delle spese liquidate nelle sentenze di ottemperanza, deve trovare applicazione il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive; b) ragioni di economia processuale impongono di adottare un approccio che eviti, in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, un secondo giudizio di ottemperanza, con conseguente spreco di attività giurisdizionale; c) la completa attuazione del dictum di ottemperanza, anche in punto di sue spese, consente in unica battuta la completa definizione della res contenziosa così prevenendo, secondo il principio del buon andamento, l’ulteriore utilizzo di attività e risorse dell’amministrazione per riparare alla medesima vicenda di inadempimento; d) nel procedimento di espropriazione forzata, che col giudizio di ottemperanza per crediti riconosciuti dal giudice civile condivide le finalità, l’art. 95 c.p.c. precisa che le spese gravano sul debitore, mentre l’art. 510 c.p.c. stabilisce che esse, liquidate dal giudice dell’esecuzione, vengono soddisfatte con la distribuzione del ricavato della vendita, peraltro in prededuzione, godendo dei privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:

Accoglie il ricorso e per l’effetto:

- Ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza a cura della ricorrente;

- Nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, che provvederà, su istanza di parte, a dare esecuzione al provvedimento in epigrafe nel termine di 90 giorni;

Determina nella misura degli interessi legali l’ulteriore somma che l’Amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., per ogni mese (o frazione di mese) nei termini indicati in parte motiva.

Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate in complessivi euro 857,00, oltre Iva, Cap e spese generali, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Domenico Gaglioti, Primo Referendario

Simona Saracino, Referendario, Estensore

 
   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Simona Saracino

 

Giancarlo Pennetti

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO