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Giu Obbligo di motivazione in senso sostanziale e funzionale
TAR LAZIO di Roma - Sez. V B - SENTENZA 10 maggio 2024 N. 9214
Massima
Deve intendersi rispettato l'obbligo di motivazione quando l’atto rechi l’esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest’ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione. Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale: "Il dovere di motivare i provvedimenti amministrativi rappresenta espressione dei principi di pubblicità e trasparenza che, ai sensi dell'art. 1, L. n. 241 del 1990, sovraintendono all'intera attività amministrativa, in quanto diretti ad attuare sia i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.), sia la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei confronti della stessa amministrazione" (sent 5 novembre 2010, n. 310)").
Testo della sentenza
TAR LAZIO di Roma - Sez. V B - SENTENZA 10 maggio 2024 N. 9214