Giu Esonero dal rinvio pregiudiziale a favore del giudice di ultima istanza: onere motivazionale
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - SENTENZA 07 maggio 2024 N. 4112
Massima
L’onere motivazionale che grava in capo al giudice di ultima istanza, al fine di ritenersi legittimamente esonerato dalla formulazione di rinvio pregiudiziale in presenza di un c.d. atto chiaro, implica il dovere di motivare sulle ragioni che portano il medesimo giudice ad escludere la sussistenza di un ragionevole dubbio sulla corretta interpretazione del diritto dell’Unione sulla base dei c.d. criteri Cilfit, senza la necessità di dimostrare che anche i giudici degli altri Stati membri e la Corte “adotterebbero la medesima interpretazione”, essendo a tal fine sufficiente che le argomentazioni utilizzate per escludere la sussistenza di un ragionevole dubbio interpretativo siano condivisibili in base ad un canone di ragionevolezza (ossia che, in una prospettiva oggettiva, anche gli altri giudici e la Corte “condividerebbero la sua analisi”).

Testo della sentenza
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - SENTENZA 07 maggio 2024 N. 4112