Giu Buona fede e obblighi di comportamento in capo al privato nei rapporti con la P.A.
TAR LAZIO di ROMA - SEZ. IBis - SENTENZA 02 maggio 2024 N. 8739
Massima
Nel rapporto tra il privato e l’Amministrazione, l’obbligo di rispettare le norme generali dell’ordinamento civile che impongono di agire con lealtà e correttezza, sebbene dalla giurisprudenza sia costantemente ricordato con riferimento alla condotta tenuta dall’Amministrazione, che ai sensi dell’art. 97 Cost. deve agire con imparzialità e in ossequio al principio del buon andamento, anche al fine di ritenere sussistenti forme di responsabilità della stessa; con specifico riferimento alla responsabilità precontrattuale, grava parimenti sulla parte privata.
In materia di soccorso istruttorio ex art. 6, comma 1, lettera b), l. n. 241 del 1990 nelle procedure comparative e di massa, si ravvisano in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza - specificati mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell’autoresponsabilità - rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest’ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti.

Testo della sentenza
TAR LAZIO di ROMA - SEZ. IBis - SENTENZA 02 maggio 2024 N. 8739

Pubblicato il 02/05/2024

N. 08739/2024 REG.PROV.COLL.

N. 07592/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7592 del 2023, proposto da:
Fallimento “Tuscan Steel Works S.r.l. in Liquidazione”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Grisostomi Travaglini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Anac, Autorità Nazionale Anticorruzione, Generali Italia S.p.A., Costruzioni Generali Basso Cav. Angelo S.p.A., Ge.Tech. S.r.l. in Liquidazione, Gruppo Basso S.P.A, Coopservice S.C.P.A, Già Gesta S.p.A.,, Fallimento Edilcentro Servizi S.r.l., Fallimento Gruppo Edilcentro S.r.l., Andrea Grosso, Wizard Partners S.r.l., Massimo Sacchi, Franca Fico, Alberto Ellena, Antonella Valdarchi, Giovanni Valdarchi, non costituiti in giudizio;

per l’ottemperanza

della Sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione XVII civile, Specializzata in materia di Imprese, n. 9827/2022 pubblicata il 20.06.2022 (causa civile RG n. 28364/2015) munita di formula esecutiva apposta il 4.07.2022, notificata in data 28.07.2022, non appellata nei termini di legge, come risulta nel Certificato di non interposto appello rilasciato dalla Corte di Appello di Roma in data 23.03.2023.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2024 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

1. Il Fallimento “Tuscan Steel Works S.r.l. in liquidazione” (fallimento dichiarato dalla sentenza del Tribunale di Siena n. 34/2016 del 10.06.2016), giusta autorizzazione alla prosecuzione del giudizio del Giudice Delegato del Tribunale di Siena del 3 ottobre 2016, dava corso alla prosecuzione del giudizio civile R.G. N. 28364/2015, instaurato dinanzi al Tribunale di Roma dalla Tuscan Steel Works s.r.l. (in proprio e nella qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con le società Costruzioni Generali Basso Cav. Angelo s.p.a. e Ge.Tech. s.r.l. in liquidazione s.r.l.), nei confronti del Ministero della Difesa ed avente ad oggetto una complessa controversia afferente alla esecuzione della progettazione esecutiva e alla realizzazione di una aviorimessa per il Centro manutenzione di 2^ livello tecnico velivoli C130J e C27J – HANGAR GEA, in località Aeroporto di Pisa.

Il giudizio è stato definito dalla Sezione XVII Civile del Tribunale di Roma con la sentenza n. 9827/2022 pubblicata il 20.06.2022 (Doc. 4 ric.) la quale, per quanto di interesse in questa sede, ha parzialmente accolto la domanda proposta dal Fallimento Tuscan Steel Works S.r.l., (oltre che le domande della Costruzioni Generali Basso Cav. Angelo s.p.a. e Ge.Tech. s.r.l. in liquidazione) e, per l’effetto, condannato il Ministero della Difesa al pagamento di quanto segue in favore del:

- “Fallimento Tuscan Steel Works € 1.542.016,33 nonché, per rivalutazione ed interessi sulle somme non rivalutate, € 26.919, 02 per le riserve risarcitorie, oltre ad € 269.503, 98 per interessi legali e moratori”.

La sentenza ha anche stabilito che “sugli importi sopra ritenuti spettano al Fallimento Tuscan Steel Works S.r.l. [a Costruzioni Generali Basso Cav. Angelo s.p.a. e a Ge.Tech. s.r.l.] gli interessi nella misura legale dalla presente pronuncia fino al soddisfo”.

2. La sentenza del Tribunale di Roma n. 9827/2022, munita di formula esecutiva apposta in data 04.7.2022, è stata notificata il 28.07.2022 al Ministero committente e pertanto, alla data di presentazione del presente ricorso per ottemperanza (notificato il 10.5.2023 e depositato il 16.5.2023) era ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, co. 1, D.L. n. 669/1996 convertito in Legge n. 30/1997.

3. Non risulta essere stato proposto appello avverso la sentenza citata nel termine di rito da parte del Ministero soccombente, come attestato del certificato di non interposto appello rilasciato dalla Corte di Appello di Roma in data 23.03.2023 (doc. 5 ric.)

4. Con il ricorso per ottemperanza oggi in disamina, proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il Fallimento Tuscan Still Works s.r.l. in liquidazione si è rivolto a questo TAR per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla predetta sentenza civile, deducendo che il Ministero debitore non aveva ancora provveduto al pagamento delle somme dovute.

Deduce il Fallimento ricorrente di avere ottenuto in data 10 aprile 2023 dal Tribunale di Siena, Sez. Civile e Fallimentare, la prescritta autorizzazione a intraprendere la presente azione dinnanzi a questo T.A.R.

Parte ricorrente, inoltre, sostiene che persiste l’inadempimento del Ministero della Difesa rispetto all’obbligo di pagamento stabilito dalla suddetta sentenza e che, in forza della stessa, sono ancora dovute le seguenti somme:

- € 1.838.439,33 (di cui: € 1.542.016,33 a titolo risarcitorio; € 26.919,02 per le riserve risarcitorie; € 269.503,98 per interessi legali e moratori), oltre agli interessi nella misura legale maturati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo;

- € 24.727,70 (nel dettaglio: € 16.947,00 a titolo di onorari, € 2.542,05 a titolo di spese generali al 15%, € 779,56 a titolo di Cassa Avvocati al 4% ed € 4.459,09 a titolo di IVA al 22%).

Il Fallimento ha infine formulato richiesta ex art. 114, comma 3 lett. e) c.p.a. di determinazione di una somma di denaro per ogni settimana di ulteriore ritardo nella esecuzione della sentenza passata in giudicato.

4. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che, il giorno prima della camera di consiglio (fissata per il 19 luglio 2023), ha prodotto documentazione rilevante ai fini del decidere, comprensiva di:

- due distinti ordini di pagamento (acronimo “OP”) in favore del Fallimento ricorrente, l’uno di Euro 1.267.460,76 (riscosso in data 17.7.2023) e l’altro di Euro 67.772,67 (riscosso in data 6.7.2023); entrambi facenti riferimento, nella loro causale, al numero della sentenza del Tribunale di Roma qui azionata (9827-2022);

- OP n. 2377 del 26/11/2020 pari ad Euro 686.724,56 riferito ad importi già corrisposti in relazione all’appalto per cui è causa (ALL. 3);

- Lettera del Ministero della Difesa, Prot. n. M_D A7504A9 REG2022 0027470 del 27/10/2022 esplicativa delle somme già corrisposte in favore dell’istituto cessionario del credito già nella titolarità della Tuscan Steel Works (ALL. 4 e ALL. 5);

- ulteriori OP in favore delle società mandanti (GETECH S.r.l. e COSTRUZIONI GENERALI BASSO CAV. ANGELO S.p.a.) del R.T.I., di cui la Tuscan Steel Works era la mandataria, a suo tempo costituito per l’esecuzione dei lavori a cui si riferisce la sentenza oggi azionata.

5. Alla camera di consiglio del 19 luglio 2023 l’Avvocato dello Stato presente alla discussione ha formulato istanza di rinvio al fine di depositare note esplicative della documentazione prodotta “in limine litis”. Il difensore di parte ricorrente ha contestato la produzione documentale del Ministero, dando tuttavia atto che il Fallimento "Tuscan Steel Works S.r.l." (di seguito anche “T.S.W.” aveva ricevuto, in due “tranches”, nelle date del 6 e del 18 luglio 2023, il pagamento del complessivo importo di Euro 1.334.000,00 e rimettendosi al Collegio in merito all'istanza di rinvio.

Il Collegio, tenuto conto della necessità di note e documenti chiarificatori della documentazione depositata in atti dall'Avvocatura dello Stato in data 18 luglio 2023, ha disposto il rinvio della discussione alla Camera di Consiglio del giorno 6 dicembre 2023.

6. In vista della nuova camera di consiglio hanno prodotto documenti:

- in data 15.11.2023, il Fallimento Tuscan Steel Works (tra i documenti depositati vi sono: contabile al 18.07.2023 relativa al pagamento effettuato dal Ministero della Difesa e riscosso dal Fallimento Tuscan Steel Works della complessiva somma di € 1.358.070,69; fatture emesse dal Fallimento Tuscan Steel Works n. 9/00 del 23.07.2013 e n. 32/00 del 17.10.2013; documentazione attestante i pagamenti, per Contributo Unificato e per CTU, eseguiti da parte ricorrente in relazione al giudizio n. R.G. 28364/2015);

- in data 20.11.2023, il Ministero della Difesa (figurano nella produzione: una relazione riassuntiva a firma del Capo del III Reparto; OP n. 4071 del 20.11.2015, protocollato dalla ragioneria, per un importo pari ad € 118.775,36, in favore della BCC Factoring S.p.A., quale cessionaria del credito di Edilcentro-Capogruppo originaria dell’A.T.I. affidataria dei lavori oggetto dell’appalto in esame; ulteriore ordine di pagamento comprensivo degli importi di € 191.551,08 per oneri di progettazione di cui alla Fattura n. 9/13 T. S.W. e di € 260.626,39, di cui alla fattura n. 32/13 Tuscan S.W., versati all’istituto cessionario Monte dei Paschi di Siena, in forza delle cessioni del credito effettuate da Tuscan Steel Work ante fallimento).

Tra i documenti prodotti dal Ministero figura, altresì, la nota prot. M-D A7504A9 REG. 2022 0027470 27-10-2022 a firma del Direttore della Direzione dei Lavori e del Demanio (doc. 4 dep. 20.11.2023) ove si legge quanto segue: “…occorrerà liquidare parzialmente la sentenza in esame emessa nei confronti di questa A.D. […] a fronte dell’avvenuto pagamento da parte di questa Direzione di talune somme oggetto di condanna per compensi contrattuali, riportate a pagine 21 del provvedimento giudiziale (Cfr. ordinativo di pagamento ad impegno contemporaneo di questa A.D., n. 2377 del 2.12.2020 comprensivo degli importi di euro 191.551,08 per oneri di progettazione di cui alla Fattura n. 9/13 e di euro 260.626,39 di cui alla fattura n. 32/13 riferita al 4° Acconto lavori, corrisposti da questa Direzione in favore dell’istituto cessionario Monte dei Paschi di Siena in esecuzione della sentenza del Trib.Roma n. 6591/2019 – RG 007806/2016, in forza di cessioni effettuate da Tuscan Steel Work ante fallimento, come specificato nella nota prot. n. 28726 del 7.12.2020 del 3° Reparto– 8^ Div – 4^ Sez. di questa Direzione inoltrata a codesta Avvocatura con Nota prot. n. 1275 del 19.01.2021, in allegato 2. Cfr., infine, pagamento della quota parte del S.A.L. n. 1 di euro 118.801,10 in favore dell’istituto bancario BCC Factoring SpA cessionario del credito di Edilcentro-Capogruppo originaria dell’A.T.I. nell’ambito del giudizio conclusosi con Sent. Trib. Roma rep. n. 8940 del 3.05.2018 - RG 064026/2013, che ha confermato l’ordinanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo azionato da BCC Factoring SpA, e nota di questa Direzione relativa a tale pagamento, in allegato 3).”.

7. Con memoria di replica del 24.11.2023 il Fallimento ricorrente ha eccepito, in via preliminare, la tardività e l’irritualità delle eccezioni afferenti alle cessioni dei crediti e ai pagamenti eseguiti dal Ministero in favore degli istituti cessionari descritti dalla resistente (vedi supra), avvenuti prima della proposizione del presente ricorso per ottemperanza.

Lo stesso Fallimento riconosce (allegando le relative contabili bancarie) soltanto l’effettiva riscossione degli importi corrisposti dal Ministero con i due distinti atti di pagamento eseguiti in corso in corso di giudizio e cioè:

i. € 67.770,67: pagati al Fallimento in data 7.07.2023 (v. contabile bancaria prodotta quale doc. 8):

ii. € 1.267.458,76: importo pagato al Fallimento in data 17.07.2023 (v. contabile bancaria prodotta quale doc. 8).

Osserva comunque parte ricorrente, in via subordinata, che anche nella denegata (e contestata) ipotesi in cui si volessero ammettere in deduzione dal complessivo credito vantato dal Fallimento (€ 1.947.878,07, vedi pagg. 1 e 2 memoria conclusionale del Fallimento) tutte le somme esposte del Ministero resistente, residuerebbero in ogni caso ancora € 41.670,07 (€1.947.878,07 - € 1.906.208,00) a proprio credito.

Sottolinea la difesa del Fallimento che non può ammettersi la prova di pagamenti eseguiti e di fatti (parzialmente) estintivi di un credito accertato all’esito di un giudizio definito con sentenza passata in giudicato, i quali non siano stati tempestivamente allegati ed eccepiti nel corso di tale giudizio. Ciò in quanto il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia.

In ogni caso parte resistente non avrebbe fornito valida dimostrazione e prova (onere pacificamente a suo carico) del proprio preteso integrale adempimento dell’obbligazione di pagamento di tutte le somme di cui al titolo esecutivo.

8. Il Collegio, all’esito della camera del 6 dicembre 2023 ha emesso ordinanza istruttoria del seguente tenore: preso atto che, eccettuati i due pagamenti più recenti (pacificamente eseguiti in corso di causa), per gli altri (tre) risalenti atti di pagamento sopracitati non vi era piena concordanza tra le rispettive allegazioni delle parti in ordine all’ammontare di essi e, in ogni caso, in ordine alla loro imputabilità (quanto meno parziale), al credito vantato dal Fallimento ricorrente, il Collegio ha richiesto al Dirigente Responsabile della Direzione dei Lavori e del Demanio (presso il Segretariato Gen. Difesa e Direz. Naz.le degli Armamenti del Ministero della Difesa) ed al Curatore Fallimentare del Fallimento Tuscan Steel Works S.r.l. - sulla base di tutti i dati e documenti nella loro rispettiva disponibilità:

“- una dettagliata relazione su data di esecuzione, titolo contrattuale, originario destinatario ed ammontare di ciascuno dei pagamenti in questione, con abbinamento di tali riferimenti ai rispettivi titoli giudiziali, se esistenti e alle fatture emesse in corrispondenza;

- copia completa dei titoli giudiziali (sentenza e decreto ingiuntivo) diversi da quello azionato ai quali si riferiscono i pagamenti effettuati;

- indicazione delle ragioni di ipotetica riferibilità di tali pagamenti ai corrispettivi pretesi dal Fallimento in forza della sentenza qui azionata;

- documentazione contrattuale afferente alle cessioni dei crediti di cui si fa menzione l’Amministrazione;

- indicazione ed esplicitazione dell’ammontare che si ritenga, ad oggi, ancora dovuto al Fallimento ricorrente”.

9. Il Fallimento ha prodotto tempestivamente (in data 31.1.2024) la relazione del Curatore Fallimentare ed i documenti in suo possesso (tra i quali non figurano però le due cessioni di credito invocate da parte resistente).

In assenza di prova delle cessioni dei crediti allegate (ma non provate) dal Ministero e mai opposte nel corso del giudizio “a quo”, secondo il ricorrente (v. memoria conclusiva in atti), non può essere pretesa dal Ministero la decurtazione delle somme sopra menzionate oggetto di crediti dichiaratamente ceduti, rispettivamente, a BCC Factoring S.p.a., quale cessionaria del credito di Edilcentro servizi, Capogruppo originaria dell’A.T.I., nel quale è poi subentrata la Tuscan Still Works (credito di Euro 118,775,36 relativo al SAL n. 1 dell’appalto per l’aviorimessa in questione) e a Monte dei Paschi di Siena Leasing e Factoring, cessionario dei crediti della T.S.W. recati dalle fatture n. 9/2013 (Euro 191.551,08) e n. 32/13 (Euro 260.626,39).

Il Fallimento ha anche documentato l’avvenuto pagamento di Euro 17.567,00 a titolo di imposta di registro dovuae sulla sentenza azionata, somma di cui il Ministero non si è ancora fatto carico, nonostante la soccombenza.

10. Parte resistente ha invece prodotto tardivamente la documentazione richiesta da questo Giudice, soltanto nelle date del 12 e del 13 marzo 2024.

11. Nella nuova camera di consiglio del 13 marzo 2024, nel corso della discussione tra gli avvocati delle parti, il difensore di parte ricorrente si è opposto alla più recente produzione dell'Avvocatura dello Stato effettuata ben oltre il termine assegnato dalla menzionata ordinanza collegiale. Con questa precisazione ha chiesto il passaggio in decisione della causa.

La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

12. Venendo all’esame del ricorso in ottemperanza proposto, questo Collegio muove da un dato non contestato tra le parti: dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza vi è stata l’emissione da parte del Ministero della Difesa di due ordini di pagamento relativi alla sentenza del Tribunale civile di Roma n. 9827/2022 e precisamente:

i. O.P. n. 414 del 15.6.2023 di Euro 67.770,67 per spese di lite e interessi legali, somma riscossa dal Fallimento in data 7.7.2023 (v. documenti 1, 2 e 4 del 18.7.2023 res.; contabile bancaria prodotta dal Fallimento quale doc. 8 del 15.11.2023);

ii. O.P. n. 1326 del 15.6.2023 di Euro 1.267.458,76 per gli importi riconosciuti dalla sentenza azionata in favore della stessa T.S.W. S.r.l. in fallimento (detratti gli importi versati in favore dei cessionari BCC Factoring e Monte Paschi di Siena); detta somma è stata riscossa dal Fallimento in data 17.07.2023 (v. gli stessi docc. sopra citati).

E’ quindi pacifico che le suddette somme, poiché corrisposte in data successiva alla formazione del titolo giudiziale azionato, dovranno essere in ogni caso scomputate dall’ammontare del credito per cui il Fallimento agisce in via esecutiva nella presente sede.

13. Si pongono, viceversa, in termini problematici i seguenti ulteriori profili evidenziati nella superiore esposizione: in primo luogo, la rilevanza nel presente giudizio di ottemperanza dei pagamenti asseritamente eseguiti dall’Amministrazione resistente a tacitazione dei tre crediti pecuniari ceduti, rispettivamente, ai due distinti istituti sopra menzionati, crediti anch’essi nascenti dal contratto di appalto n. rep. 2709 dell’8.7.2010 e riconducibili al complessivo ammontare del credito di Tuscan Steel Works come accertato dal Giudice civile con la sentenza azionata; in secondo luogo, ove si fornisca risposta affermativa al quesito sulla rilevabilità/rilevanza di tali pagamenti, si pone il problema della possibilità di ritenere raggiunta in questo giudizio la prova dei pagamenti stessi e delle corrispondenti cessioni di credito, al fine di riferirli al credito complessivamente azionato dall’odierno ricorrente, con effetto parzialmente riduttivo se non integralmente estintivo del credito stesso.

In effetti, dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione resistente il 18.7.2023 e, successivamente, il 20.11.2023, è emersa l’esecuzione di pregressi pagamenti che l’Amministrazione ritiene di imputare all’ammontare di quanto statuito dalla sentenza azionata in questa sede (ai fini della sottrazione di tali somme alla pretesa creditoria del Fallimento).

I pagamenti “de quibus” sono i seguenti:

a) Euro 191.551,018 di cui alla fattura n. 9/00 del 23.07.2013 emessa dalla Tuscan Steel Works, importo che si assume pagato a MPS Leasing and Factoring S.p.A., in forza di una cessione di credito stipulata dalla stessa Tuscan Steel Works in bonis; il pagamento di detto importo venne eseguito con O.P. del 2.12.2020;

b) Euro 260.626,39 cui alla fattura n. 32/00 del 17.10.2013 della Tuscan Steel Works, pagati al medesimo Istituto (MPS Leasing and Factoring) in forza di una cessione di credito stipulata dalla Tuscan Steel in bonis; detto pagamento venne eseguito “uno actu” con il medesimo O.P. del 2.12.2020;

c) Euro 118.801,10 da imputare in “quota parte” al SAL n. 1 (afferente ai medesimi lavori dalla cui esecuzione scaturisce il credito portato dalla sentenza n. 9827/2022), somma che si assume pagata alla BCC Factoring S.p.a. in forza di una cessione di credito stipulata dalla Società Edilcentro (precedente mandataria dell’A.T.I., nel quale è subentrtata la Tuscan); il pagamento venne eseguito con O.P. n. 4071 del 20.11.2015.

14. Secondo il ricorrente, come visto, i predetti pagamenti di crediti ceduti, opposti dall’Amministrazione, integrano fatti (soggettivamente) modificativi e/o estintivi del credito che non possono più essere dedotti nella presente sede di ottemperanza, quando si è ormai formato il giudicato sui rispettivi rapporti di dare e avere “inter partes”: il titolo esecutivo azionato, sostiene il ricorrente, ha valore formale e sostanziale di giudicato il quale, pacificamente, copre tanto il dedotto e quanto il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia. Ad avviso del ricorrente sono dunque opponibili e valutabili dal Giudice i soli fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo stesso.

15. Il Collegio ritiene di poter superare la suddetta argomentazione “preclusiva” dell’esame dei “fatti” opposti dal Ministero che, ove provati, avrebbero poi sicura incidenza nella determinazione del “quantum debeatur” in sede esecutiva.

Merita infatti adesione l’indirizzo emerso in alcune recenti pronunce del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. IV, 14/04/2021 n. 3058; Cons. Stato, sez. III, 14/12/2022, n. 10960) secondo cui “…in virtù della natura del presente giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice amministrativo esercita una giurisdizione estesa al merito (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2017, n. 1704; sez. IV, 29 agosto 2012, n. 4638; cfr. in particolare, Cons. Stato, sez. V, 4 luglio 2018, n. 4093, ove si afferma che rientra nel perimetro della cognizione del giudice dell’ottemperanza valutare se e quali effetti abbia prodotto sul decreto ingiuntivo non opposto il successivo contratto transattivo intervenuto tra le parti, trattandosi di questione preliminare di merito che il giudice è tenuto a risolvere per valutare se sussiste il diritto di agire in via esecutiva, al fine di verificare se il diritto incorporato nel decreto ingiuntivo portato in esecuzione sia attualmente esistente o sia venuto meno per volontà delle parti a seguito della stipulazione del successivo contratto), è doveroso decurtare dalla somma che il Comune è stato condannato a pagare […] le somme già incassate dagli originari ricorrenti […].

Del resto, l’adempimento parziale rileva ipso iure, con la conseguenza che il debitore che ha pagato in parte il suo debito – se è condannato a pagare il credito per l’intero – resterà obbligato solo per la differenza, non essendo mai consentita dall’ordinamento una indebita locupletazione sotto qualsiasi forma (ex plurimis, sul diritto ad ottenere la restituzione dell’indebito in caso di doppio pagamento, Cass. civ., Sez. III, 15 febbraio 2019, n. 4528)”.

16. Il Collegio condivide anche l’ulteriore argomento portato dalle sentenze citate a supporto della rilevanza, nel giudizio di ottemperanza, dei fatti modificativi/estintivi del diritto di credito anche se sorti in tempo anteriore al formarsi del giudicato per il quale si agisce (vedi in particolare il par. 8.3 della sentenza n. 3058/2021): ai canoni generali di correttezza e buona fede devono essere improntati i rapporti fra i consociati tenuti, ai sensi dell’art. 2 della Costituzione, al rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà (cfr., Cons. Stato, sez. II, 4 giugno 2020, n. 3537).

A tale ultimo riguardo, occorre precisare che, nel rapporto tra il privato e l’Amministrazione, l’obbligo di rispettare le norme generali dell’ordinamento civile che impongono di agire con lealtà e correttezza, sebbene dalla giurisprudenza sia costantemente ricordato con riferimento alla condotta tenuta dall’Amministrazione, che ai sensi dell’art. 97 Cost. deve agire con imparzialità e in ossequio al principio del buon andamento, anche al fine di ritenere sussistenti forme di responsabilità della stessa (cfr., in generale, Cons. Stato, sez. V, 10 agosto 2018, n. 4912; sez. III, 16 maggio 2018, n. 2920; con specifico riferimento alla responsabilità precontrattuale, Cons. Stato, sez. II, 20 novembre 2020, n. 7237; sez. V, 2 maggio 2017, n. 1979; sez. IV, 23 agosto 2016, n. 3671; Ad. Pl., n. 5 del 2018), grava parimenti sulla parte privata (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. II, 1 luglio 2020, n. 4191, ove, in materia di soccorso istruttorio ex art. 6, comma 1, lettera b), l. n. 241 del 1990 nelle procedure comparative e di massa, si ravvisano in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza - specificati mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell’autoresponsabilità - rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest’ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti).

17. Su tali premesse si può ora affrontare la questione relativa alla prova delle tre cessioni dei crediti e dei pagamenti eseguiti.

Il Collegio non può esaminare, al riguardo, la documentazione tardivamente prodotta dal Ministero, ben oltre il termine assegnato ad entrambe le parti con l’ordinanza n. 18413 del 2024. Vista l’eccezione di tardività sollevata dal legale di parte ricorrente nella camera di consiglio del 13 marzo 2024 va quindi disposto lo stralcio di tale documentazione.

Può viceversa essere valutata la documentazione anteriormente prodotta del Ministero resistente (precisamente nelle date del 18 luglio e del 20 novembre 2023) oltre che quanto prodotto ed allegato dal Fallimento ricorrente.

Quest’ultimo, nella relazione firmata in data 29.1.2024 dalla dott.ssa Micaela Marcelli, Curatrice del Fallimento Tuscan Steel Works S.r.l. in liquidazione (doc. 0 dep. 31.1.2024), ha affermato che: “- circa l’importo di euro 191.551,08 (di cui alla fattura n.9/2013) non è stato rinvenuto il contratto di cessione, ma solo la fattura (doc. 1 cit.) ed evidenza dell’accordato anticipo sul credito da parte della Monte dei Paschi Leasing e Factoring (doc. 2,3 e 4 cit.); - circa l’importo di euro 260.626,39 (di cui alla fattura n. 32/2013) non è stato rinvenuto il contratto di cessione, ma solo la fattura (doc. 3 cit.) ed evidenza dell’accordato anticipo sul credito da parte della Monte dei Paschi Leasing e Factoring (doc. 6 e 7 cit.); - circa l’importo di euro 118.801,10 (che sarebbe dovuto quale pagamento della quota parte di uno stato di avanzamento lavori) non sono mai stati rinvenuti agli atti né la fattura, risultando la stessa (per quanto sembrerebbe risultare dai documenti depositati dal Ministero) emessa da altra Società, la Edilcentro Servizi S.r.l. (oggi in Fallimento), né il relativo contratto di cessione o altro documento inerente alla stessa, con la conseguenza che il Fallimento non è in grado di fornire alcun documento o notizia in proposito.”.

Si può dunque osservare che i primi due dei tre importi menzionati erano entrambi portati da fatture emesse dalla stessa Tuscan Steel Works (in bonis) e che, per convergente allegazione delle parti, tali importi sono riconducibili, rispettivamente, alla fattura n. 9/2013 di euro 191.551,08 (per oneri di progettazione) e alla fattura n. 32/2013 di euro 260.626,39 (riferita al 4^ acconto lavori).

Al riguardo la resistente allega che entrambi gli importi, in realtà, erano ricompresi nel pagamento unitario da tempo eseguito dalla Difesa con OP n. 2377 del 2.12.2020 di complessivi Euro 686.724,56 corrisposti dalla Direzione Lavori e Demanio in favore dell’istituto cessionario Monte dei Paschi di Siena (vedi doc. 2 res. dep. 20.11.2023) e riferiti alla esecuzione della sentenza del Trib.Roma n. 6591/2019 – RG 007806/2016 (per sorte e interessi di mora).

Che il suddetto importo sia stato pagato al cessionario in forza di valide ed efficaci cessioni da parte della Tuscan Steel Work ante fallimento, oltre ad essere specificato nella nota prot. n. 28726 del 7.12.2020 del 3° Reparto – 8^ Div – 4^ Sez. della menzionata Direzione, inoltrata all’Avvocatura con Nota prot. n. 1275 del 19.01.2021 (doc. 2 cit.), è evincibile in modo inequivoco anche dal testo della sentenza che ha imposto il pagamento della somma al Ministero, vale a dire la sentenza del Tribunale di Roma n. 6591 del 2019, menzionata dal predetto O.P. quale causale del pagamento.

L’Amministrazione resistente ha allegato, infatti, copia completa della predetta sentenza emessa dalla Sezione XVI Civile del Tribunale di Roma, che ha respinto l’opposizione del Ministero della Difesa al D.I. emesso dal Tribunale di Roma n. 3020/16 del 10/2/16, “con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore della Monte dei Paschi di Siena Leasing e Factoring S.P.A. la somma di 509.705,75, oltre interessi e spese, corrispondente al credito vantato dalla Tuscan Steel Works S.R.L. in forza di un contratto di appalto stipulato con essa opponente, credito del quale la società opposta si era resa cessionaria. Ha sostenuto che il contratto di appalto in questione era stato risolto per inadempimento dell’ATI appaltatrice, ATI nella quale la Tuscan Steel Works S.R.L. era subentrata all’originaria mandataria Edilcentro S.R.L. e che il credito fatto valere con l’ingiunzione, relativo ad un acconto sugli oneri di progettazione e alla quota parte del quarto acconto lavori, costituiva oggetto di un giudizio introdotto da essa opponente nei confronti della stessa ATI al fine di ottenere l’applicazione della penalità prevista per il ritardo maturato nell’elaborazione della progettazione…”

In effetti le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo ottenuto da MPS Leasing e Factoring e confermato dalla sentenza poc’anzi menzionata sono proprio le fatture T.S.W. n. 9/2013 per progettazione esecutiva (doc. 1 dep. 31.1.2024 ric.) e n. 32/2013 relativa al pagamento del SAL n. 4 (doc. 5 dep. 31.1.2024 ric.), entrambe testualmente riferite ai lavori di progettazione ed esecuzione dell’aviorimessa presso l’Aeroporto di Pisa – 46^ Brigata.

Pertanto, pur in assenza di un documento in atti che attesti l’avvenuta cessione da T.S.W. a MPS dei crediti originati dalla due fatture esaminate, il fatto che sia una sentenza ormai passata in giudicato ad attestare tale cessione e l’indubbia riferibilità di essa alle due fatture citate da cui derivano i crediti oggetto della cessione (i quali erano, a loro volta, alla base del D.I. opposto dal Ministero sul quale si è pronunciata la sentenza n. 6591 del 2019), consente al Collegio di ritenere (indirettamente ma con certezza) raggiunta la prova della pregressa cessione dei due crediti in discorso, così come la prova della riconducibilità del loro ammontare al maggior credito complessivamente accertato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 9827/2022 in questa sede azionata.

Si legge, infatti, a pag. 21 di quest’ultima che le somme ancora dovute a saldo dei lavori eseguiti da T.S.W. comprendono, tra le altre, la somma di euro 191.551,08 per oneri di progettazione (da riferire alla citata fattura T.S.W. n. 9/2013) e di euro 260.626,39 per quota parte del S.A.L. n. 4 (da riferire alla fattura T.S.W. n. 32/2013).

Si osserva infine che nel documento n. 3 depositato in data 31.1.2024 da parte ricorrente e denominato “nota di debito della Monte dei Paschi Leasing e Factoring (indirizzata alla Tuscan Steel Works)” si parla di “commissioni di garanzia su crediti acquisitati” mentre nel doc. n. 6, denominato “partitario della Tuscan Steel Works per il periodo di esercizio 1/01/2013 al 31/01/2013, relativo alla fattura n. 32/2013”, emerge la dizione “cessione credito a MPS Leasing e Factoring”.

Può quindi dirsi raggiunta la prova dell’avvenuta cessione nel 2013 dei crediti afferenti alle due fatture sopra menzionate da T.S.W. al menzionato istituto cessionario, per il complessivo importo di Euro 452.177,47 (191.551,08 + 260.626,39).

Detto importo, in quanto riferibile al complessivo ammontare del credito per cui il Fallimento ricorrente oggi agisce “in executivis” è stato correttamente scomputato dal Ministero resistente nella quantificazione del pagamento eseguito nel corso del presente giudizio.

18. Analogamente il Collegio ritiene che debba essere scomputato dall’ammontare del credito rivendicato dal Fallimento ricorrente in forza della sentenza del Tribunale di Roma in questa sede azionata – che accerta un credito della ricorrente di Euro 1.838,439,33 oltre: spese legali, di CTU e per interessi in misura legale successivi alla pronuncia della sentenza (cfr. punti 4 e 8 del dispositivo della sentenza azionata) - l’ulteriore importo di euro 118.801,10 per “quota parte del S.A.L. n. 1”, a suo tempo pagati dal Ministero resistente a beneficio della BCC Factoring SpA, quale cessionaria del credito di Edilcentro servizi che era la capogruppo originaria dell’A.T.I. nell’ambito del giudizio conclusosi con la Sentenza del Tribunale di Roma n. 8940 del 3.05.2018 - RG 5942/2014.

Quest’ultima pronuncia ha confermato, rigettando l’opposizione ministeriale, il decreto ingiuntivo azionato da BCC Factoring SpA.

Di qui l’ordine di pagamento n. 4071 del 20.11.2015 in favore di BCC Factoring quale cessionaria del Fallimento di Edilcentro Servizi S.r.l., in esecuzione del D.I. del Tribunale di Roma n. 23792 del 6.11.2013 (doc. 1 res. dep. 20.11.2023).

La sentenza “de qua” (orami passata in giudicato), prodotta da parte resistente in data 20.11.2023 (doc. 10), conferma le circostanze allegate dalla parte debitrice in ordine a: cessione del credito dalla precedente mandataria dell’A.T.I. (Edilcentro servizi S.r.l.) alla BCC Factoring; riferibilità del credito alla fattura n. 1975 del 2011; riferibilità della fattura all’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’aviorimessa per centro manutenzione 2^ livello tecnico velivoli C130J e C27J Hangar GEA Aeroporto di Pisa 46^ Brigata; somma di Euro 118.775,36 richiesta a titolo di residuo avere della ditta appaltatrice (e cessionaria del credito) a titolo di corrispettivo per i lavori parzialmente eseguiti (sul S.A.L. n. 1).

Anche per il suddetto importo deve quindi dirsi raggiunta - seppur indirettamente ma, in ogni caso, sulla base di un titolo giudiziale quale quello prodotto dalla resistente - la prova dell’avvenuta cessione nel 2011 del credito di Euro 118.775,36 afferente alla fattura menzionata, già spettante alla originaria Capogruppo mandataria che lo ha poi ceduto al menzionato istituto cessionario.

Detto importo, in quanto riferibile al complessivo ammontare del credito per cui il Fallimento ricorrente oggi agisce “in executivis”, è stato dunque correttamente scomputato dal Ministero resistente nella quantificazione del pagamento eseguito nel corso del presente giudizio con l’O.P. n. 1326 del 15.6.2023.

19. Per le ragioni che precedono il Collegio ritiene che dall’ammontare dovuto dal Ministero intimato in forza della sentenza del Tribunale di Roma n. 9827 del 2022, azionata nel presente giudizio di ottemperanza, debbano essere decurtati gli importi di cui ai precedenti paragrafi 17 e 18 ammontanti a complessivi Euro 570.952,83 (= 191.551,08 + 260.626,39 + 118.775,36), da sottrarre dalla sorte liquidata in sentenza pari ad euro 1.838.439,33.

Ciò in quanto, come sopra rilevato, il Collegio ritiene che l’adempimento parziale rileva ipso iure, con la conseguenza che il debitore che ha pagato in parte il suo debito – se è condannato a pagare il credito per l’intero – resterà obbligato solo per la differenza, non essendo mai consentita dall’ordinamento una indebita locupletazione sotto qualsiasi forma (ex plurimis, sul diritto ad ottenere la restituzione dell’indebito in caso di doppio pagamento, Cass. civ., Sez. III, 15 febbraio 2019, n. 4528).

“Nulla quaestio”, poi, in ordine alla necessaria sottrazione dall’ammontare preteso dal Fallimento Tuscan Steel Works s.r.l. in liquidazione delle somme riscosse dal medesimo in pendenza del presnete giudizio, per effetto dei pagamenti eseguiti dal debitore nel giugno del 2023 (con O.P. n. 1326 e O.P. n. 414) dei quali: Euro 1.267.460,76 per la sorte liquidata in sentenza ed euro 67.772,67 per spese di lite ed interessi legali (come da documenti in atti).

Conclusivamente: il ricorso in ottemperanza proposto trova accoglimento esclusivamente per l’importo risultante dalla differenza tra quanto è stato a suo tempo pagato (v. gli importi di cui agli ordini di pagamento sopra specificati, eseguiti in data anteriore al formarsi del titolo giudiziale in questa sede azionato per l’ammontare di complessivi Euro 570.978,57) e quanto risultante ancora dovuto, previa detrazione anche degli ulteriori importi (Euro 1.267.460,76 + Euro 67.772,67) corrisposti in corso di giudizio.

A tale residuo ammontare dovrà aggiungersi, se non prima d’ora rimborsato dall’Amministrazione, l’importo di Euro 17.567,00 (doc. 9 ric. dep. 31.1.2024) già anticipato dal Fallimento ricorrente per imposta di registro liquidata sulla sentenza per cui è causa.

Pertanto, per effetto dell’accoglimento del presente ricorso, l’Amministrazione è tenuta a corrispondere al Fallimento Tuscan Steel Works S.r.l. in liquidazione il solo importo residuo, rispetto a quanto statuito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 9827/2022, come risultante a seguito di quanto legittimamente dedotto dal Ministero della Difesa in forza dei pagamenti “medio tempore” eseguiti, sia in corso di giudizio in favore del ricorrente che, in precedenza, in favore dei cessionari BCC Factoring S.p.A. e MPS Leasing e Factoring S.p.A. (v. supra), trattandosi di crediti certamente originati dall’esecuzione dell’appalto in oggetto e da riferire all’ammontare complessivamente accertato dalla sentenza qui azionata.

20. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., essendo tale misura, nel caso in esame, non funzionale e utile, in considerazione della nomina di un commissario ad acta, chiamato a insediarsi in caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione.

Deve, infatti, tenersi presente che, secondo l’insegnamento dell’Adunanza plenaria, “(...) il mantenere l’astreinte, nonostante la nomina di un organo straordinario incaricato di adempiere, farebbe perdere alla stessa il carattere composito di stimolo e sanzione, lasciando inammissibilmente residuare solo quest’ultimo in una statuizione claudicante non più sussumibile nella nozione di astreinte” (Ad. plen. n. 7 del 2019; TAR Lazio, I-bis, 18/12/2023, n. 19086).

21. Considerato il parziale accoglimento del ricorso e la circostanza che, in ogni caso, la quota maggiore del credito azionato è stata soddisfatta per effetto di pagamenti eseguiti dal debitore soltanto dopo la promozione del presente giudizio, le spese di lite sono da porre a carico del Ministero della Difesa nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- accoglie parzialmente il ricorso in ottemperanza in epigrafe proposto, nei limiti della differenza tra quanto il Ministero della Difesa ha a suo tempo pagato - con gli ordini di pagamento n. 4071 del 20.11.2015 e n. 2377 del 2.12.2020 nonché, in corso di causa, con gli ordini di pagamento n. 1326 del 15.6.2023 e n. 414 del 15.6.2023 in favore del ricorrente - e quanto risulterà ancora dovuto in forza della sentenza in epigrafe azionata e a titolo di rimborso di quanto versato da parte ricorrente per imposta di registro;

- per l’effetto ordina al Ministero della Difesa di provvedere, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura del ricorrente, alla corresponsione delle somme residue dovute alla medesima parte;

- nomina, per il caso di infruttuoso decorso del suddetto termine, un commissario ad acta, nella persona del Direttore Generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Roma, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Ragioneria in possesso di adeguata competenza, il quale provvederà, entro novanta giorni dalla richiesta a tal fine formulata dal ricorrente, a quantificare le somme dovute al medesimo e al relativo pagamento;

- respinge la domanda di condanna ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.;

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell’importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre oneri per spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

 
   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Claudio Vallorani

 

Giovanni Iannini

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO