Giu Giurisdizione in tema di finanziamenti pubblici
TAR Lazio di Roma - sez. IV - SENTENZA 08 maggio 2024 N. 9057
Massima
In materia di agevolazioni e finanziamenti pubblici, il riparto della giurisdizione va effettuato sulla base del generale criterio di riparto, fondato sulla situazione giuridica soggettiva azionata e in particolare: a) nella fase in cui l'amministrazione è munita del potere discrezionale di apprezzamento circa l'erogazione del contributo, l'aspirante è titolare di un interesse legittimo, che conserva identica natura durante tutta la fase procedimentale che precede il provvedimento di attribuzione del beneficio ed è tutelabile davanti al giudice amministrativo; del pari, quando la P.A. proceda alla revoca o all'annullamento del provvedimento ampliativo, in ragione rispettivamente di una nuova ponderazione di opportunità nel perseguimento del pubblico interesse affidato oppure per originari vizi di legittimità, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo; b) dopo l'adozione del provvedimento amministrativo ampliativo, si determina il sorgere di un diritto soggettivo in capo al privato, onde, allorché si lamenti che il provvedimento non sia stato in seguito attuato dall'amministrazione, la quale abbia inteso far valere la decadenza dal beneficio per la mancata osservanza di obblighi assunti dal privato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Testo della sentenza
TAR Lazio di Roma - sez. IV - SENTENZA 08 maggio 2024 N. 9057

Pubblicato il 08/05/2024

N. 09057/2024 REG.PROV.COLL.

N. 15422/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15422 del 2019, proposto da
Banca Sistema S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Corrado Diaco, Andrea Davide Arnaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ivan Carpigo in Roma, p.zza Francesco Morosini,12;

contro

Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Iannetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Guarda Marbles & Stones S.r.l., non costituito in giudizio;

per l'annullamento


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno Spa e Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 aprile 2024 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

La società Guarda Marbles & Stones Srl chiedeva a Medio Credito Centrale S.p.a. l’accesso al fondo di garanzia per le Piccole e Medie imprese per il finanziamento di complessivi € 500.000,00 destinati ad “acquisto scorte e pagamento fornitori” e l’ammissione per l’80% del suo ammontare avveniva con delibera del 15.01.2016 (Posizione MCC n. 551473).

In virtù dell’accoglimento del finanziamento, la suddetta società richiedeva alla ricorrente Banca Sistema S.p.a. l’attivazione del fondo per l’importo di € 500.000,00 cui seguiva la stipula di un contratto di finanziamento con garanzia del fondo ex legge 662/96 per le Piccole e Medie imprese con l’erogazione dell’intero importo finanziato in data 19.01.2016. Nello specifico il contratto prevedeva la restituzione della somma mutuata in n. 60 rate mensili a decorrere dal 19.01.2016 fino al 31.01.2021.

In data 02.07.2019 la Medio Credito Centrale – Invitalia spa comunicava l’avvio del procedimento di inefficacia della garanzia ai sensi degli art. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 sulla base dei seguenti presupposti: “Mancata rispondenza sostanziale dei dati risultanti dalla documentazione

allegata alla richiesta di attivazione con i dati dichiarati nella richiesta di ammissione/nella richiesta di prolungamento/nella richiesta di sospensione/nella richiesta di conferma della garanzia. Non è stato possibile, per mancanza di documentazione, rilevare i parametri dimensionali di cui al D.M. 18/04/2005 con riferimento all'ultimo bilancio approvato alla data di ammissione al Fondo (14/12/2015) dell'impresa collegata al 99% all'impresa beneficiaria "Guarda Marbles & Stones Srl", la "MGM Italian Marble & Co. India Private Limited" e dell'impresa associata (50%), la "MGM UK - Londra".

A tale comunicazione, in data 2 agosto 2019 facevano seguito le controdeduzioni di Banca Sistema che trasmetteva tutta la documentazione in suo possesso riguardante le società individuate

dalla Banca del Mezzogiorno.

Con comunicazione del 10.10.2019 Mediocredito Centrale rendeva noto l’esito della delibera del Consiglio di gestione del Fondo e confermava l’inefficacia della garanzia, ritenendo non idonei i dati forniti in sede di controdeduzioni dalla Banca Sistema.

La ricorrente ha impugnato il suindicato provvedimento rilevando l’erronea determinazione, da parte di Medio Credito, dell’inefficacia della garanzia in quanto, qualora le acquisizioni

documentali riguardino società extra-comunitarie, come nel caso di specie, i tempi stabiliti per la chiusura del procedimento di verifica dovevano essere più ampi rispetto ai 30 giorni concessi ordinariamente. La ricorrente si era comunque attivata prontamente al fine di poter reperire i report richiesti dalla Banca del Medio Credito rispettando i tempi prescritti dalla procedura.

Si è costituita in giudizio la Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.A. eccependo l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Si è costituito in giudizio anche il Ministero per lo Sviluppo Economico, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo del tutto estraneo al procedimento di cui si controverte, ed il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.

La ricorrente ha depositato ulteriori memorie difensive, ove ha insistito per l’accoglimento del gravame; venivano, altresì, depositate memorie di replica da entrambe le parti costituite.

Pervenuta alla udienza pubblica di smaltimento del 19 aprile 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

La vicenda che ci occupa tre origine dalla richiesta di finanziamento fatta pervenire dalla società Guarda Marbles & Stones Srl per l’importo di € 500.000,00, a Banca Sistema che ha chiesto al

Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese (istituito ai sensi dell’art. 2, co. 100, lett. a), L. 23 dicembre 1996, n. 662 e rimodulato dall’art. 15 L. 7 agosto 1997, n. 266) di essere ammessa alla garanzia per il finanziamento domandato.

Il Consiglio del Fondo ha ammesso alla garanzia Banca Sistema per il finanziamento sopra richiesto da Guarda Marbles & Stones Srl, nella misura dell’80% dell’importo. Banca Sistema, ha quindi concesso, in favore della richiedente, un mutuo chirografario di € 500.000,00 per una durata di 60 mesi, mentre MCC ha assegnato la posizione n. 551473 alla garanzia per il finanziamento.

Guarda Marbles & Stones Srl si è resa inadempiente, non avendo ottemperato al pagamento delle rate del finanziamento sopra indicato. Banca Sistema ha quindi inoltrato a MCC-BDM formale richiesta di attivazione del Fondo di Garanzia.

Non è stato possibile, tuttavia, per mancanza di documentazione, rilevare i parametri dimensionali di cui al D.M. 18/04/2005 con riferimento all'ultimo bilancio approvato alla data di ammissione al

Fondo (14/12/2015) dell'impresa collegata al 99% all'impresa beneficiaria "Guarda Marbles & Stones Srl", la "MGM Italian Marble & Co. India Private Limited" e dell'impresa associata (50%), la "MGM UK - Londra".

In data 2 agosto 2019 Banca Sistema, come confermato dalla stessa nel ricorso introduttivo, ha trasmesso dei report riferiti alle società sopracitate (collegata ed associata all’Impresa Beneficiaria) dai quali non è stato possibile rilevare i dati necessari per la verifica dei parametri dimensionali di cui al D.M. 18/04/2005.

Con nota del 10 ottobre 2019, MCC-BDM ha comunicato alla Banca Sistema che, nella seduta del 9 ottobre 2019, il Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia, sulla base di quanto previsto dalle Disposizioni Operative vigenti, aveva deliberato l’inefficacia della garanzia oggetto di causa.

Ciò premesso, il Collegio è chiamato a scrutinare preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla resistente, al fine di stabilire se l’atto impugnato sia qualificabile come atto di autotutela amministrativa, rientrante nella cognizione di questo Giudice, o non attenga, piuttosto, alla fase di esecuzione del rapporto intercorrente tra le parti, come eccepito dalla resistente, e, come tale, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.

Ebbene, ritiene il Collegio che, nel caso che ci occupa, vada dichiarato il dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Depongono, a sostegno di tale conclusione, la natura del potere esercitato e la consistenza del segmento procedimentale cui tale potere afferisce, unitamente alle considerazioni che di seguito si vanno ad esporre.

In primo luogo, è noto che, in materia di agevolazioni e finanziamenti pubblici, il riparto della giurisdizione va effettuato sulla base del generale criterio di riparto, fondato sulla situazione giuridica soggettiva azionata e in particolare: “a) nella fase in cui l'amministrazione è munita del potere discrezionale di apprezzamento circa l'erogazione del contributo, l'aspirante è titolare di un interesse legittimo, che conserva identica natura durante tutta la fase procedimentale che precede il provvedimento di attribuzione del beneficio ed è tutelabile davanti al giudice amministrativo; del pari, quando la P.A. proceda alla revoca o all'annullamento del provvedimento ampliativo, in ragione rispettivamente di una nuova ponderazione di opportunità nel perseguimento del pubblico interesse affidato oppure per originari vizi di legittimità, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo; b) dopo l'adozione del provvedimento amministrativo ampliativo, si determina il sorgere di un diritto soggettivo in capo al privato, onde, allorché si lamenti che il provvedimento non sia stato in seguito attuato dall'amministrazione, la quale abbia inteso far valere la decadenza dal beneficio per la mancata osservanza di obblighi assunti dal privato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.” (v. tra le altre Cass. Civ., SS. UU., 12 novembre 2020, n. 25577; Cass. Civ., SS.UU., 10 novembre 2020, n. 25213; Cass. Civ., SS.UU., 1 febbraio 2019, n. 3166).

Applicando i principi generali appena richiamati alla garanzia oggetto di causa, poi, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che, una volta superata la fase prodromica al finanziamento, ogni controversia relativa al venir meno della agevolazione, non per vizi dell’atto, ma per comportamenti posti in essere nella fase attuativa dell’intervento, è attribuita alla cognizione del giudice ordinario (v. Tar Lazio, sez. quarta bis, 4 luglio 2023, n. 11582).

E’ stato, dunque, affermato che “gli obblighi conseguenti e le garanzie assunte dal M.C.C., quale gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nel caso di parziale o totale inadempimento del mutuatario, non possono che dar luogo a controversie in materia di diritti di credito dei quali, salvo il caso di giurisdizione esclusiva di giudici speciali […], solo il giudice ordinario può conoscere”; in questa prospettiva, la “garanzia prestata da M.C.C. […] non si differenzia da alcuna analoga obbligazione fideiussoria di qualsiasi altro garante personale, per crediti conseguenti a mutui bancari, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario” (Cass. civ., sez. un., ord. 7 maggio 2014, n. 9826).

Ciò premesso, occorre, quindi, valutare, al di là del nomen iuris adottato, la natura del potere esercitato e le ragioni che hanno giustificato il provvedimento impugnato evidenziando che, nel caso che ci occupa, la ricorrente era stata originariamente ammessa alla garanzia e questa è stata, poi, dichiarata inefficace in una fase successiva, attinente all’esecuzione del rapporto, con la precisazione che l’inefficacia della garanzia è stata dichiarata in conseguenza alla non rispondenza sostanziale dei dati risultanti dalla documentazione resa in fase istruttoria con quelli, forniti dal soggetto richiedente nel modulo di richiesta.

Alla luce di tali circostanze, il Collegio ritiene che la presente fattispecie attenga, non già alla fase di ammissione al beneficio, come sostiene parte ricorrente, ma a quella, successiva, della sua erogazione e, quindi, della esecuzione del rapporto intercorrente tra le parti, dopo la concessione della garanzia. Non può parlarsi, infatti, di un provvedimento di autotutela amministrativa, né di un provvedimento attinente alla “fase costitutiva” del rapporto, avendo il Gestore non tanto rivalutato ex post i presupposti originari necessari per la concessione della garanzia, ma, piuttosto, eccepito l’inoperatività della garanzia stessa una volta riscontrato, a seguito della richiesta di sua attivazione, la mancata rispondenza sostanziale dei dati, risultanti dalla documentazione resa in fase istruttoria, con quelli forniti all’atto della richiesta di ammissione alla garanzia medesima, ovvero, “non è stato possibile, per mancanza di documentazione, rilevare i parametri dimensionali di cui al D.M. 18/04/2005 con riferimento all'ultimo bilancio approvato alla data di ammissione al Fondo (14/12/2015) dell'impresa collegata al 99% all'impresa beneficiaria "Guarda Marbles & Stones Srl", la "MGM Italian Marble & Co. India Private Limited" e dell'impresa associata (50%), la "MGM UK - Londra" (in termini, Tar Lazio, sez. III ter, 3 febbraio 2021, n. 9238).

Il ricorso è dunque, in ragione di quanto evidenziato, inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di una fase attinente all’esecuzione del rapporto contrattuale tra le parti e all’esercizio di un potere non qualificabile in termini di autotutela amministrativa ma di gestione – sotto forma di eccezione di inoperatività della garanzia – del rapporto di matrice privatistica intercorrente tra le parti.

In considerazione dell’esito del giudizio e della natura processuale della questione, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Rita Luce, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Consigliere

 
   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Rita Luce

 

Paolo Severini

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO