Giu Il criterio misto nella estradizione passiva
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - SENTENZA 04 aprile 2024 N. 3095
Massima
Il procedimento giurisdizionale di estradizione passiva, ponendosi quale mezzo di garanzia, conferisce dunque alla sentenza favorevole del giudice penale efficacia di condizione necessaria per l'estradizione: ma l'avverarsi di tale condizione non è sufficiente a determinare l'estradizione, essendo la decisione finale riservata al Ministro della giustizia ( art. 708 cod. proc. pen.). Ne deriva che il sistema vigente è inspirato ad un criterio misto, che abbina il potere discrezionale del Ministro di concedere o meno l'estradizione alla garanzia giurisdizionale, sotto il profilo sia dell'accertamento delle condizioni legittimanti l'estradizione sia della tutela della libertà personale dell'estradando. Tanto si desume chiaramente dal disposto dell'art. 701 del cod. proc. pen., rubricato alla Garanzia giurisdizionale, il quale prevede che senza la decisione favorevole della Corte o il consenso dell'estradando (commi 1 e 2) l'estradizione non può mai essere concessa, ma che la decisione favorevole o addirittura il consenso dell'estradando non obbligano il Ministro a concederla (comma 3). Il decreto col quale il Ministro sceglie se concedere o negare l'estradizione in base a valutazioni di opportunità conclude dunque il complesso procedimento, ma a tale atto resta estraneo l'accertamento formale in ordine alla teorica concedibilità della stessa sul piano tecnico giuridico, essendo tale adempimento riservato dal Legislatore all'Autorità giudiziaria, appunto in funzione di garanzia.

Testo della sentenza
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - SENTENZA 04 aprile 2024 N. 3095