Giu incostituzionale la misura della sanzione pecuniaria definita da legge regionale, in difformità alla legge statale, per violazione della competenza legislativa esclusiva ex art. 117, 2° comma, lett. s), Cost.
CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA 19 febbraio 2024 N. 19
Massima
E’ incostituzionale, in riferimento all’art. 117, 2° comma, lett. s), Cost., l’art. 83 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (“Legge per il governo del territorio”), come modificato dall’art. 27, comma 1, della legge regionale del 4 dicembre 2018, n. 17, limitatamente alle parole «e, comunque, in misura non inferiore all’ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, in ogni caso, con la sanzione minima di cinquecento euro».

Testo della sentenza
CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA 19 febbraio 2024 N. 19