Giu Regolarità nel pagamento dei canoni per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione ai fini dell’autorizzazione alla fornitura di programmi radiofonici numerici destinati alla diffusione in tecnica digitale
TAR Lazio di Roma - sez. IV - SENTENZA 04 marzo 2024 N. 4322
Massima
Nelle gare pubbliche, il requisito di regolarità fiscale può dirsi sussistente qualora, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, l’istanza di rateazione sia stata accolta con l’adozione del relativo provvedimento costitutivo, proprio in ragione del fatto che la rateizzazione del debito tributario del partecipante alla procedura selettiva si traduce in un beneficio che, una volta accordato, comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, con novazione dell’obbligazione originaria e la nascita di una nuova obbligazione tributaria.

Testo della sentenza
TAR Lazio di Roma - sez. IV - SENTENZA 04 marzo 2024 N. 4322

Pubblicato il 04/03/2024

N. 04322/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11331/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11331 del 2023, proposto da
Radio Sei S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Bielli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, avente domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Circuito Grandi Radio S.r.l., non costituito in giudizio;

per l’annullamento

per la dichiarazione di nullità o la disapplicazione, previa sospensiva, di:

- Nota n. prot. MIMIT.AOO_COM Registro Ufficiale U.0114228 del 06.06.2023 avente ad oggetto: Rif. nota prot. 95798 del 12/5/2023;

- n. prot. MIMIT.AOO_COM Registro Ufficiale U.0137464 del 07.07.2023 avente ad oggetto: Risposta alla nota prot. 0114228 del 6.6.2023;

- Nota n. prot. MIMIT.AOO_COM Registro Ufficiale U.0144582 del 18.07.2023 avente ad oggetto: Preavviso di diniego della richiesta di autorizzazione a fornitori di servizi di media radiofonici – Radio SEI S.r.l. – Prot. 904617 - Rif. nota prot. 124853/2023 e nota prot. 143993/2023;

- Nota n. prot. MIMIT.AOO_COM Registro Ufficiale. U. 0151991 del 28.07.2023 avente ad oggetto: Provvedimento di diniego della richiesta di autorizzazione a fornitori di servizi di media radiofonici - Radio SEI S.r.l. – Prot. 904617;

- di tutti gli atti e provvedimenti ad esso comunque presupposti, coevi, connessi e consequenziali, anche non conosciuti, ivi compresi, ove occorra, in partibus quibus e nei limiti dell’interesse:

- Per quanto ivi occorra, del “Bando” pubblicato in G.U. n. 129 del 5 giugno 2023 Bando per manifestazione di interesse per l’assegnazione dei diritti d’uso per le reti pianificate sui bacini di utenza locale ad operatori di rete - DAB + in attuazione della disciplina stabilita dall’allegato A alla delibera n. 664/09/CONS, relativa ai bacini d’utenza n. 8 Emilia Romagna - n. 11 Marche - n. 12 Lazio - n. 20 Sardegna nella parte in cui richiede ai sensi dell’art. 2 (Requisiti per la partecipazione e per l’assegnazione del diritto d’uso) che “1. Sono ammesse a presentare domanda di partecipazione alla presente procedura le società consortili: a) partecipate da almeno 12 emittenti legittimamente esercenti nello stesso bacino di utenza o sub bacino di utenza l’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito locale e che siano altresì titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito locale ai sensi dell’art. 3, comma 14 del Regolamento”;

- Delle LINEE GUIDA - Procedure di selezione per l’assegnazione dei diritti d’uso per le reti pianificate sui bacini di utenza locale ad operatori di rete – DAB + Ministero delle IMPRESE e del MADE IN ITALY - DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI – DIVISIONE III nella parte in cui si prevede ( punto 18) che “Ai sensi dell’art. 12 comma 6 del Regolamento possono presentare domanda di partecipazione, per l’assegnazione dei diritti d’uso per le trasmissioni radiofoniche terrestri 6 in tecnica digitale, in ambito locale, le “società consortili partecipate da almeno 12 emittenti legittimamente esercenti nello stesso bacino di utenza o sub bacino di utenza l’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito locale, che siano anche titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito locale ai sensi dell’art. 3, comma 14”;

- per l’accertamento della RADIO SEI srl del diritto ad ottenere l’autorizzazione de qua;

- nonché per la condanna dell’Amministrazione anche in via autonoma ex art. 30, commi 2 e 3, c.p.a., all’integrale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente, in dipendenza dei provvedimenti, atti e/o comportamenti dell’Amministrazione resistente;


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 il dott. Giuseppe Grauso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

1. Radio Sei ha impugnato il provvedimento di diniego della richiesta di autorizzazione a fornitori di servizi di media radiofonici emesso il 28 luglio 2023, meglio specificato in epigrafe, congiuntamente agli ulteriori provvedimenti sempre in epigrafe specificati, chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi:

1) Violazione e falsa interpretazione di legge e regolamento: art. 3 comma 1, 4, 11, 12 e 13 lett.c della Delibera 664/09/CONS; dall’art.14 e 16 del D.lgs, n.208/2021 “Nuovo TUSMA”; Violazione e falsa applicazione di legge: artt. 1, 2, 3, 6, 7 e 10-bis L. n. 241/1990 e s.m.i.; degli artt. 3, 24 e 97 Cost. nonché dell’art 19 del DPR 602/1973 in combinato disposto con l’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell’artt.94 comma VI del d.lgs. n. 36/2023 ; dei principi di trasparenza, imparzialità e correttezza dell’attività amministrativa; del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di presupposto, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti ed erroneità della loro valutazione, contraddittorietà con altri atti della stessa Amministrazione, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, carenza di istruttoria e difetto assoluto di motivazione, ovvero mera apparenza della stessa.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione, degli artt. 3 e 10 bis della l. n. 241 del 1990. Difetto di istruttoria e di motivazione.

2. Si è costituito in giudizio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy chiedendo l’integrale reiezione del ricorso.

3. All’udienza pubblica del 28 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Radio Sei S.r.l. espone di essere proprietaria dell’emittente radiofonica “Radio Sei” e di essere titolare della concessione ministeriale n. prot. 904617, per lo svolgimento dell’attività di diffusione radiofonica a livello locale a carattere commerciale.

Evidenzia di aver proposto una prima istanza per l’autorizzazione alla fornitura di programmi radiofonici che il Ministero rigettava il 9 giugno 2022, in considerazione del mancato versamento di canoni pregressi.

Nelle more, in data 22 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava alla Roma Radio Capitale S.r.l. la cartella di pagamento n. 09720220152612850000, a mezzo della quale l’AGE Riscossione preannunciava l’avvio dell’esecuzione forzata in difetto di pagamento, entro 60 giorni della somma di € 43.792,09, nascente da n. 8 ruoli emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Parte ricorrente, dopo aver chiesto ed ottenuto da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione la rateizzazione del debito, in data 9 novembre 2022, reiterava quindi domanda per l’autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici numerici destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, in ambito locale, a carattere commerciale, in relazione all’emittente radiofonica concessionaria n. 904617.

Con nota interlocutoria del 6.06.2023 l’Amministrazione informava la ricorrente che: “Considerato che, come comunicato anche all’emittente con nota prot. 65521/2022, verificata la presenza di irregolarità contabili, questa Divisione non può procedere a rilasciare l’autorizzazione di cui all’art. 3 commi 12 – 14 del Regolamento approvato con delibera n. 664/09/CONS, si chiede a codesta Divisione IV se, visti i rilievi della parte istante, la posizione contabile relativa ai canoni di concessione (prot. 904617) possa considerarsi regolare”.

Successivamente con diffida del 20 giugno 2023 la ricorrente richiamando il precedente di questo Tribunale sez. IV sentenza n.9943 del 2023 intimava alla Direzione Generale di concludere il procedimento avviato con l’istanza del 9 novembre 2022.

L’Amministrazione, concludeva quindi il procedimento con provvedimento espresso di diniego emesso in data 28 luglio 2023, così motivato:

Vista la nota prot. 137568/23 con la quale la Divisione IV ha reso il proprio parere evidenziando che “[…] la Società abbia raggiunto un accordo di rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente presso il quale ormai è demandata la riscossione del debito, non può automaticamente far considerare la Società in regola con il pagamento dei canoni di concessione;

Vista la nota acquisita al prot. 124853/2023, con la quale l’Amministrazione è stata diffidata a concludere, ai sensi dell’art. 2 comma 9 ter della L.n.241/90, il procedimento avviato con l’istanza del 9.11.2022 della RADIO SEI S.r.l. avente ad oggetto “domanda di Autorizzazione per trasmettere programmi radiofonici numerici”;

Vista la Sentenza n. 9943/23 del TAR Lazio emessa nei confronti di Radio Roma Capitale S.r.l.

- richiamata per analogia nella suddetta diffida prot.124853 del 2023 - che comunque lascia impregiudicato il merito della determinazione che deve assumere Il Ministero all’esito del procedimento;

Vista l’ulteriore istanza acquisita al prot. 143993 del 18.7.2023, con la quale la società ha richiesto nuovamente il rilascio della suddetta autorizzazione;

Visto il preavviso di diniego trasmesso con nota prot. 144582/2023; Viste le memorie notificate dall’Avv. Marco Bielli, procuratore e difensore di Radio Sei S.r.l., acquisite al protocollo di questa divisione n. 149596/2023;

Considerato che le ragioni ivi addotte, così come la documentazione prodotta, non superano i motivi ostativi espressi dall’amministrazione nel sopra citato preavviso di diniego;

Considerato, in particolare, che la casistica ivi citata al fine di superare i rilievi dell’amministrazione attiene a fattispecie del tutto eterogenee da quella oggetto dell’istanza presentata dalla società, la quale richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 3 comma 14 del Regolamento approvato con Delibera n. 664/2009/CONS;

Visti i commi 12 – 14 dell’art. 3 del Regolamento approvato con Delibera n. 664/2009/CONS;

Visto, altresì, l’art. 15 del d.Lgs. n. 50 del 2016, nonché l’art. 56 del d.Lgs. n. 36 del 2023;

Considerato che il Ministero ha assunto analoga posizione a quella espressa nei confronti di Radio Sei S.r.l. e nei confronti di tutti i soggetti concessionari, con posizione contabile irregolare, che hanno richiesto il rilascio o il rinnovo dell’autorizzazione a fornitore di servizi di media radiofonici ai sensi dell’art. 3 commi 12 – 14 del Regolamento allegato alla delibera n 664/09/CONS;

DETERMINA

La domanda, inoltrata dalla Radio Sei S.r.l., volta ad ottenere l’autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici numerici destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale a carattere commerciale per l’emittente radiofonica concessione prot. 904617 non è accolta non essendo il richiedente in regola con il versamento dei canoni dovuti per l’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica come prescrive l’art. 3 comma 13 lett. c). dell’allegato A della delibera Agcom n. 664/09/CONS”.

5. Preliminarmente deve essere rigettata la prima eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione della previsione dell’art. 3, comma 13, della Delibera n. 664/09/CONS laddove richiede “c) che il richiedente sia in regola con il versamento dei canoni dovuti per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica anche attraverso il meccanismo di compensazione previsto dall’articolo 4, comma 3 del Decreto del Ministro delle Comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225 e non sia incorso nella sanzione della revoca della concessione o dell’autorizzazione”.

Si rileva, infatti, in primo luogo come i motivi proposti si risolvano in una richiesta di corretta applicazione e interpretazione della predetta normativa, la quale se diversamente interpretata da come letta dall’amministrazione non appare porsi necessariamente in contrasto con le pretese della parte ricorrente.

Si rileva, inoltre, come tale previsione, avendo natura regolamentare, come si desume dalla stessa titolazione della delibera – “Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale” – ben può essere disapplicata da parte di questo Tribunale, non sussistendo pertanto in tale ipotesi alcun onere di espressa impugnazione.

Con un secondo profilo di inammissibilità del ricorso, l’Amministrazione resistente ha sostenuto la carenza di interesse ad agire della ricorrente in quanto “il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al Bando DAB+, fissato dall’art. 7 in giorni 60, alla data di notifica del ricorso risultava già scaduto” in quanto la “Ricorrente ha espressamente dichiarato di ambire al titolo autorizzatorio ai soli fini del Bando DAB+”.

Anche la predetta eccezione appare non meritevole di favorevole considerazione atteso che l’autorizzazione in oggetto ben può configurarsi come titolo autonomo, potendo essere astrattamente utilizzata anche per altre procedure, persistendo pertanto in capo alla ricorrente l’interesse al rilascio della stessa.

6. Va preliminarmente rilevato come parte ricorrente (memoria depositata in data 26 gennaio 2024), dopo aver precisato che il procedimento di riesame della propria posizione “si è concluso con il rilascio dell’autorizzazione n.prot MIMIT AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE .U.0204702 del 20.10.2023”, ha tuttavia soggiunto che “ad oggi nonostante la R6 abbia ottenuto il “bene della vita” cui anelava con l’introdotta azione sussiste l’interesse della ricorrente ai fini del presente giudizio ai sensi dell’art. 34 comma IV del CPA”.

Osserva il Collegio, in proposito, come la disposizione dalla parte ricorrente evocata stabilisca che “in caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall'accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l'adempimento degli obblighi ineseguiti”.

È, peraltro, opportuno soggiungere come il precedente comma 3 preveda che “quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori”.

Ritiene per l’effetto il Collegio che, a fronte della palese insussistenza, allo stato, di persistente interesse, in capo alla ricorrente, all’annullamento dell’atto originariamente gravato, la pretesa sostanziale della parte vada riqualificata quale interesse all’accertamento della illegittimità dell’atto stesso, ai fini del richiesto risarcimento del danno.

7. In tali termini, il ricorso è fondato.

Come infatti correttamente sostenuto dalla parte ricorrente, il provvedimento gravato si palesa illegittimo per non avere l’Amministrazione considerato come regolare la posizione dell’istante sotto il profilo del pagamento dei canoni dovuti per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica a seguito della avvenuta approvazione della domanda di rateizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo, pertanto, insussistente il requisito di cui all’art. 3 commi 12 lett. b) del Regolamento approvato con delibera n. 664/09/CONS, affermando che “il fatto che la Società abbia raggiunto un accordo di rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente presso il quale ormai è demandata la riscossione del debito, non può automaticamente far considerare la Società in regola con il pagamento dei canoni di concessione”.

Ritiene infatti il Collegio applicabile anche al caso che qui viene in rilievo – inerente la regolarità nel pagamento dei canoni per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione ai fini dell’autorizzazione alla fornitura di programmi radiofonici numerici destinati alla diffusione in tecnica digitale – il principio elaborato dal Consiglio di Stato in tema di gare pubbliche in ossequio al quale: “Nelle gare pubbliche, il requisito di regolarità fiscale può dirsi sussistente qualora, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, l’istanza di rateazione sia stata accolta con l’adozione del relativo provvedimento costitutivo, proprio in ragione del fatto che la rateizzazione del debito tributario del partecipante alla procedura selettiva si traduce in un beneficio che, una volta accordato, comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, con novazione dell’obbligazione originaria e la nascita di una nuova obbligazione tributaria” (Cons. Stato, n. 4374 del 2023; Cons. Stato n. 6001 del 2018; Cons. Stato, n. 4382 del 2014) (…)

L’Adunanza Plenaria, con sentenza n. 15 del 2013, ha precisato che ‘la rateizzazione si traduce in un beneficio che, una volta accordato, comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, secondo un meccanismo di stampo estintivo – costitutivo che dà luogo a una novazione dell’obbligazione originaria. L’ammissione alla rateizzazione, rimodulando la scadenza dei debiti tributari e differendone l’esigibilità, implica quindi la sostituzione dell’originaria obbligazione a seguito dell’insorgenza di un nuovo rapporto obbligatorio secondo i canoni della novazione oggettiva di cui agli artt. 1230 e seguenti del codice civile. Il risultato è la nascita di una nuova obbligazione tributaria, caratterizzata da un preciso piano di ammortamento e soggetta a una specifica disciplina per il caso di mancato pagamento delle rate” (Cons. Stato, Sezione Quinta, n. 1219 del 2024).

Invero, la ratio alla base del predetto orientamento appare sussistere ad avviso del Collegio anche con riferimento al requisito previsto all’art. 3 commi 12 lett. b) del Regolamento approvato con delibera n. 664/09/CONS per le autorizzazioni per trasmettere programmi radiofonici numerici – nella parte in cui richiede “che il richiedente sia in regola con il versamento dei canoni dovuti per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica” – con la conseguenza che, anche nell’ipotesi che qui viene in rilievo, l’accettazione da parte dell’Agenzia delle Entrate del piano di rateizzazione, implica la sostituzione dell’originaria obbligazione in ragione dell’insorgenza di un nuovo rapporto obbligatorio, secondo i canoni della novazione oggettiva di cui agli artt. 1230 e seguenti del c.c., caratterizzato da un preciso piano di ammortamento e soggetto a una specifica disciplina per il caso di mancato pagamento delle rate.

Le obbligazioni che vengono in rilievo nella predetta normativa, appaiono infatti essere assimilabili al genus delle obbligazioni tributarie, trattandosi in specie di “canoni” da corrispondersi periodicamente all’amministrazione per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione, la cui attività di riscossione viene regolata dal d.P.R. 1973, n. 602 e gestita dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Non persuade pertanto la tesi con cui parte resistente vorrebbe distinguere tra “il concetto di “regolarità fiscale”, non previsto dalla normativa di riferimento” e quello di “regolarità contabile” ovverosia di regolarità nel versamento dei canoni ex art. 3 comma 13 lett c) del predetto Regolamento AGCOM”, trattandosi in entrambi i casi comunque di obbligazioni di natura tributaria.

I sopra esposti princìpi che determinano la novazione dell’obbligazione tributaria e la conseguente nascita di una nuova obbligazione per il caso di rateizzazione ex art. 19 d.P.R. 1973, n. 602 appaiono, pertanto, ad avviso del Collegio, espressione di un principio generale dell’ordinamento tributario, applicabile anche per i canoni ivi in rilievo, in assenza di norme volte a disciplinare diversamente la materia.

Ne deriva l’illegittimità del gravato provvedimento, nella parte in cui ha ritenuto insussistente il requisito di regolarità di cui all’art. 3 commi 12 lett. b) Reg. del. n. 664/09/CONS, nonostante l’acclarata approvazione del piano di rateizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi.

8. In relazione alla domanda di risarcimento del danno, occorre premettere che la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano; di conseguenza, costituiscono elementi costitutivi di questa fattispecie sia i presupposti di carattere oggettivo, prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale, sia quelli di carattere soggettivo, vale a dire dolo o colpa del danneggiante (Consiglio di Stato sez. IV, 17 luglio 2023, n. 6958).

Deve essere pertanto rigettata la domanda di risarcimento del danno non essendo stato dimostrato l’elemento oggettivo necessario ad integrare l’illecito, non avendo parte ricorrente in alcun modo dimostrato la sussistenza di uno specifico danno-conseguenza e non avendo offerto a questa Sezione alcun elemento per poter ponderare lo stesso.

Né è possibile procedere come richiesto dalla ricorrente ad una liquidazione equitativa del danno, essendo questa consentita soltanto per il caso di impossibilità o di grave difficoltà di assolvere l’onere probatorio in merito alla sua quantificazione, atteso che “La domanda risarcitoria proposta nel processo amministrativo è soggetta appieno al principio dispositivo, sì che il soggetto il quale la propone ha l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi del danno, nonché il relativo ammontare; perché il danno sia poi liquidato secondo valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c. è necessario che sia provata con certezza la sua esistenza, ma che sia impossibile, o estremamente difficile, per la parte provarne l’esatta entità”(cfr. Consiglio di Stato sez. III, 22/11/2021, n. 7796).

Con precipuo riferimento al requisito soggettivo, l’elemento psicologico della colpa va individuato nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ossia in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell’interesse protetto di colui che ha un contatto qualificato con la P.A. stessa (Cons. Stato, Sez. VII, 6 marzo 2023, n. 2316; Sez. VI, 7 settembre 2020, n. 5389; Sez. III, 15 maggio 2018, n. 2882; id, III, 30 luglio 2013, n. 4020).

Pertanto, la responsabilità deve essere negata quando l’indagine conduce al riconoscimento dell’errore scusabile per la sussistenza di contrasti giurisprudenziali, per l’incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto (Cons. Stato, VI, 3 marzo 2020, n. 1549; Sez. IV, 7 gennaio 2013, n. 23; id., V, 31 luglio 2012, n. 4337).

Per la configurabilità della colpa dell’amministrazione, occorre che emerga che quest’ultima abbia tenuto un comportamento negligente in palese contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost. (Cons. Stato, IV, 4 settembre 2013, n. 4452; Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3730).

In altri termini, deve aversi riguardo al carattere della regola di azione violata: se la stessa è chiara, univoca, cogente, si dovrà riconoscere la sussistenza dell’elemento psicologico nella sua violazione; al contrario, se il canone della condotta amministrativa contestata è ambiguo, equivoco o, comunque, costruito in modo tale da affidare all’Autorità amministrativa un elevato grado di discrezionalità, la colpa potrà essere accertata solo nelle ipotesi in cui il potere è stato esercitato in palese spregio delle regole di correttezza e di proporzionalità. E, infatti, a fronte di regole di condotta inidonee a costituire, di per sé, un canone di azione sicuro e vincolante, la responsabilità dell’amministrazione potrà essere affermata nei soli casi in cui l’azione amministrativa ha disatteso, in maniera macroscopica ed evidente, i criteri della buona fede e dell’imparzialità, restando ogni altra violazione assorbita nel perimetro dell’errore scusabile (cfr. Cons. Stato Sez. III, 24 maggio 2018, n. 3131; id. 16 maggio 2018, n. 2921).

Applicando le sopra illustrate coordinate ermeneutiche alla fattispecie oggetto del presente giudizio, difetta pertanto anche il requisito soggettivo necessario per condannare l’Amministrazione, attesa la novità della questione che qui viene in rilievo e la conseguente scusabilità dell’errore interpretativo compiuto dall’Amministrazione.

Deve essere pertanto respinta la domanda di risarcimento del danno.

9. Le spese di giudizio, in considerazione della parziale soccombenza, sono compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

- accoglie il gravame, nei limiti di cui in motivazione; e, per l’effetto, dichiara, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., l’illegittimità del provvedimento impugnato;

- respinge la domanda di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Marianna Scali, Referendario

Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore

 
   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Giuseppe Grauso

 

Roberto Politi

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO