Giu Situazione di litispendenza fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale
TAR PUGLIA di BARI - SENTENZA 07 marzo 2024 N. 300
Massima
L'effettiva consistenza oraria del contratto di lavoro è questione da sottoporsi al giudice del lavoro, trattandosi pacificamente di una controversia fra privati su diritti soggettivi ed obbligazioni civilistiche scaturenti da un contratto di lavoro subordinato che non ha nulla a che vedere con gli spazi di cognizione riservati alla potestà giurisdizionale del Giudice Amministrativo.

Testo della sentenza
TAR PUGLIA di BARI - SENTENZA 07 marzo 2024 N. 300

Pubblicato il 07/03/2024

N. 00300/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00188/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 188 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Irma Vaccaro Gammone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, R.T.I. E.P.C.P.E.P. - Age.For.M., non costituiti in giudizio;
A.R.P.A.L. Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- della determinazione n. 14 del 10.01.2024 adottata dall'A.R.P.A.L. PUGLIA ed avente ad oggetto “Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio integrato di assistenza, consulenza e supporto agli Uffici di carattere informativo, di accoglienza e prima informazione, di orientamento specialistico, di avviamento alla formazione, di supporto all'inserimento o al reinserimento normativo attraverso l'attivazione di tirocini - Determina di indizione ed approvazione atti di gara.” Pubblicato sull'Albo Pretorio on line alla data del 11.01.2024, nei limiti dell'interesse all'impugnativa fatto valere dalla ricorrente;

- dell'allegato alla Determinazione n. 14 del 10.01.2024 denominato “CLAUSOLA SOCIALE - PIANO DI ASSORBIMENTO”;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, con riserva, ove occorra, di eventuali “motivi aggiunti” avverso atti e provvedimenti successivi a quelli gravati, allo stato non ancora conosciuti.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.R.P.A.L. Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori l'avv. Irma Vaccaro Gannone, per la ricorrente, e l'avv. Pierluigi Balducci, per l'Arpal;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 9.02.2024 e depositato in Segreteria in data 14.02.2024, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, onde ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.

Più nel dettaglio, parte ricorrente impugnava la determinazione n. 14 del 10.01.2024 adottata dall’A.R.P.A.L. Puglia, avente ad oggetto “Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio integrato di assistenza, consulenza e supporto agli Uffici di carattere informativo, di accoglienza e prima informazione, di orientamento specialistico, di avviamento alla formazione, di supporto all’inserimento o al reinserimento normativo attraverso l’attivazione di tirocini - Determina di indizione ed approvazione atti di gara.”, pubblicata sull’Albo Pretorio on-line alla data del 11.01.2024, al solo ed esclusivo fine di contestare l’allegato denominato “CLAUSOLA SOCIALE - PIANO DI ASSORBIMENTO”.

Tale allegato, recante l’elenco dei 117 lavoratori impiegati nella precedente gestione del medesimo appalto, veniva impugnato limitatamente a quanto specificamente previsto in relazione alla posizione della dott.ssa -OMISSIS-, laddove al numero progressivo 59, indicava la medesima come titolare di un contratto a 30 ore invece che a 36 ore settimanali, in tesi alla medesima spettanti come da rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il R.T.I. E.P.C.P.E.P. - Age.For.M., precedente gestore della commessa.

Avverso detti atti si contestava “Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa, disparità di trattamento e violazione degli accordi adottati per l’applicazione della clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale.

Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza della pubblica amministrazione, ex art. 1 l. n. 241/90 e artt. 3 e 97 Cost.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 241/90. Omessa indicazione della motivazione.”.

In limine, come da rilievo officioso ritualmente formulato all’udienza in camera di consiglio del 5 marzo 2023, il Giudice Amministrativo risulta oggettivamente sfornito di giurisdizione sulla problematica in esame.

Da un primo angolo visuale, l’allegato alla determinazione impugnata denominato “CLAUSOLA SOCIALE - PIANO DI ASSORBIMENTO” ha la natura di un mero elenco delle posizioni di lavoro subordinato attualmente attive nella gestione della commessa in esame, per come fin qui gerita dal precedente appaltatore, il R.T.I. E.P.C.P.E.P. - Age.For.M.

Tale elenco non ha, in sé e per sé considerato, alcuna natura provvedimentale, essendo il frutto di una mera comunicazione interna fra il R.T.I. precedente gestore della commessa e Arpal, effettuata a meri fini ricognitivi dell’individuazione della forza lavoro beneficiaria dell’applicazione della clausola sociale.

Non avendo natura provvedimentale, esso non ha alcuna necessità di essere motivato.

Non vi è, pertanto, alcun ruolo amministrativo di Arpal nell’indicare la dott.ssa -OMISSIS- come titolare di un contratto di lavoro subordinato a condizioni difformi da quelle effettivamente intrattenute con il citato R.T.I., né tanto meno l’esercizio di qualsivoglia potere discrezionale in proposito.

Di conseguenza, l’unico soggetto a cui l’interessata deve rivolgere le proprie doglianze in relazione ad una asseritamente erronea indicazione delle ore lavorative settimanali inerenti il contratto di lavoro subordinato della stessa è, per l’appunto, il R.T.I. E.P.C.P.E.P. - Age.For.M. che tale rapporto ha sin qui gestito e la cui consistenza oraria ha comunicato ad Arpal ai fini di mera indicazione nominativa dei lavoratori subordinati beneficiari, nelle procedure di cambio appalto, dell’applicazione della clausola sociale.

Da altro angolo visuale, peraltro, sulla medesima questione sostanziale oggetto di controversia (ossia l’effettiva consistenza oraria – se 30 o 36 ore settimanali – del contratto di lavoro intrattenuto dalla ricorrente con il R.T.I. E.P.C.P.E.P. - Age.For.M.) pende attualmente ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. attualmente in trattazione presso il Giudice del Lavoro di Bari, pandettato al n. R.G. 1086/2024 (cfr. doc. n. 15, produzione Arpal).

Siamo pacificamente di fronte ad una controversia fra privati su diritti soggettivi ed obbligazioni civilistiche scaturenti da un contratto di lavoro subordinato che non ha nulla a che vedere con gli spazi di cognizione riservati alla potestà giurisdizionale del Giudice Amministrativo.

Sul piano processuale, oltre ad una evidente - quanto ingiustificata - duplicazione delle tutele in violazione delle logiche di fondo del ne bis in idem, si determinano i peculiari presupposti di fatto di una anomala situazione di litispendenza fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale, di per sé ordinariamente non configurabile e da risolvere, in linea di stretto diritto ed in questa specifica fattispecie, con una declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del Giudice che ne sia privo.

Alla luce di quanto sopra argomentato, deve, pertanto, riconoscersi nella vicenda in esame il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e la sussistenza della giurisdizione del Tribunale Ordinario di Bari, in veste di Giudice del lavoro, già peraltro previamente adito.

Da ultimo, in ragione della definizione in rito dell’impugnazione spiegata nel presente procedimento oltre che della minima attività processuale svolta, sono ravvisabili i presupposti legge per disporre la compensazione delle spese e competenze di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nei termini di legge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore

Donatella Testini, Consigliere

 
   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Alfredo Giuseppe Allegretta

 

Orazio Ciliberti

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO