Giu E' ammissibile l'appello avverso l'ordinanza istruttoria?
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - ORDINANZA 01 marzo 2024 N. 2018
Massima
Non è ammissibile l'appello avverso l’ordinanza istruttoria è inammissibile, non essendo applicabile estensivamente il principio di diritto affermato da Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2023, n. 4, concernente l’ordinanza resa nel corso del processo di primo grado sull’istanza di accesso documentale ai sensi dell’art 116, comma 2, c.p.a.

Testo della sentenza
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - ORDINANZA 01 marzo 2024 N. 2018

Pubblicato il 01/03/2024

N. 02018/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01275/2024 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1275 del 2024, proposto da


 

TG.Emme Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 983498458B, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Catarisano, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via G.B. Bazzoni, 2;


 

contro

Azienda Trasporti Milanesi s.p.a. – A.T.M. s.p.a., non costituita in giudizio;

nei confronti

Elettromeccanica Sommariva s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Cassamagnaghi, Luca Petrella, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

per la riforma

dell''ordinanza collegiale del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sez. I, n. 319 del 2024, resa tra le parti;


 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Elettromeccanica Sommariva s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2024 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Catarisano e Cassamagnaghi;


 

Ritenuto che il presente appello avverso l’ordinanza istruttoria è inammissibile, non essendo applicabile estensivamente il principio di diritto affermato da Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2023, n. 4, concernente l’ordinanza resa nel corso del processo di primo grado sull’istanza di accesso documentale ai sensi dell’art 116, comma 2, cod. proc. amm,;

Ritenuto che, a fronte di un provvedimento istruttorio, il rimedio, desumibile dall’art. 177, comma 2, cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo per effetto del rinvio esterno operato dall’art. 39, comma 1, cod. proc. amm., sia quello di chiedere, sussistendone i presupposti, la revoca, se del caso anche parziale, dell’ordinanza stessa;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) dichiara inammissibile l’appello avverso l’ordinanza istruttoria.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

Alberto Urso, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere

 
   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Stefano Fantini

 

Francesco Caringella

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO