Giu Giurisdizione in tema di rapporto di impiego pubblico privatizzato. I confini tra giurisdizione ordinaria e amminsitrativa
TAR Lazio di Roma - sez. IV Ter - SENTENZA 01 marzo 2024 N. 4207
Massima
in materia di pubblico impiego privatizzato la giurisdizione è attribuita in via generale al Giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, al quale è devoluta la cognizione di “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (…) incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro. Vi è giurisdizione del Giudice amministrativo in due limitate ipotesi, ossia: (i) per “le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001), dunque fino all’approvazione della graduatoria finale, “dopo la quale si apre la fase esecutiva nella quale si configurano attività che attengono allo svolgimento privatistico del rapporto di lavoro” e nel cui contesto i comportamenti e le determinazioni dell’Amministrazione sono espressione del potere negoziale che la stessa esercita nella veste e con la capacità del privato datore di lavoro; (ii) quando si contesta la legittimità di atti con cui si definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, si individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi o si determinano le dotazioni organiche complessive (c.d. macro-organizzazione; art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001), sempreché l’atto costituisca la fonte autonoma e immediata della lesione, perché soltanto in tal caso la controversia verte essenzialmente sull’interesse legittimo correlato all’esercizio del potere amministrativo di macro-organizzazione.

Testo della sentenza
TAR Lazio di Roma - sez. IV Ter - SENTENZA 01 marzo 2024 N. 4207

Pubblicato il 01/03/2024

N. 04207/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11836/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11836 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Gianclaudio Puglisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale Ripam e Formez PA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Inail - Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro, non costituiti in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

RICORSO INTRODUTTIVO:

- dell’atto di scorrimento della graduatoria, con contestuale “Avviso di scelta delle Amministrazioni e delle sedi per scorrimento della 3 graduatoria e relativi allegati, relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO – Profilo CU/GIUL, pubblicato in data 23 settembre 2022, sul sito internet di Formez PA, di cui al predetto Bando”, con il quale si è proceduto allo scorrimento di n. 397 posizioni della graduatoria relativa al profilo CU/GIUL, invitando unicamente i candidati idonei a seguito di scorrimento a manifestare l’ordine di preferenza tra amministrazioni e sedi ancora disponibili;

- dell’atto datato 5 ottobre 2022, con cui si è proceduto “alla pubblicazione della sede assegnata ai candidati idonei” a partire dalla posizione 851;

- per quanto di interesse, dei provvedimenti di presa d'atto, allo stato non conosciuti, o di qualsivoglia tenore provvedimentale con cui l'Amministrazione ha convocato e confermato le scelte operate dai vincitori “per scorrimento”;

per l'accertamento

- del diritto del ricorrente all'assegnazione di una delle sedi, resesi disponibili per il profilo CU/GIUL nella regione di residenza, quale vincitore assunto con la prima graduatoria finale di merito, con precedenza sui candidati idonei aventi posizione in graduatoria successiva;

PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

- dell’atto datato 7 febbraio 2023 nominato “scelta amministrazioni e sedi per ulteriore scorrimento”, con il quale sono stati invitati “gli idonei collocati nella graduatoria profilo CU/ISPL dalla posizione n. 1405 alla posizione 1951 e gli idonei collocati nella graduatoria profilo CU/GIUL dalla posizione n. 1248 alla posizione 1493” a manifestare un ordine di preferenza tra amministrazioni e sedi ancora disponibili;

- dell'allegato elenco contenente le sedi ancora disponibili, per quanto di interesse, nella Regione Sicilia;

- per quanto di interesse, dei provvedimenti di presa d'atto, allo stato non conosciuti, o di qualsivoglia tenore provvedimentale con cui l'Amministrazione ha convocato e confermato le scelte operate dai vincitori “per scorrimento”.

SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

- dell’atto datato 20 giugno 2023 nominato “Avviso scorrimento graduatoria” con il quale sono stati invitati “gli idonei collocati nella graduatoria profilo CU/ISPL dalla posizione n. 1952 alla posizione 2416 gli idonei collocati nella graduatoria profilo CU/GIUL dalla posizione n. 1494 alla posizione 1681” a manifestare un ordine di preferenza tra amministrazioni e sedi ancora disponibili;

- dell'allegato elenco contenente le sedi ancora disponibili, per quanto di interesse, nella Regione Sicilia;

- per quanto di interesse, dei provvedimenti di presa d'atto, allo stato non conosciuti, o di qualsivoglia tenore provvedimentale con cui l'Amministrazione ha convocato e confermato le scelte operate dai vincitori “per scorrimento”.


 

Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, della Commissione Interministeriale Ripam e Formez PA;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2024 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


 

FATTO e DIRITTO

I. Il ricorrente ha partecipato al Concorso RIPAM UNICO LAVORO indetto con bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 68 del 27 agosto 2019, successivamente modificato, per il profilo CU/GIUL, all’esito della procedura concorsuale, totalizzando il punteggio complessivo pari a 24.625 punti e collocandosi alla posizione 810^, risultando così assegnato alla sede INAIL di Chiavari (GE).

II. Con il ricorso introduttivo in esame lo stesso impugna l’avviso di scorrimento della graduatoria pubblicato in data 23 settembre 2022 sul sito internet di Formez PA, con il quale si è proceduto allo scorrimento di n. 397 posizioni della graduatoria relativa al profilo CU/GIUL, e l’atto datato 5 ottobre 2022, con cui si è proceduto “alla pubblicazione della sede assegnata ai candidati idonei” a partire dalla posizione 851^, contestando la circostanza che “i vincitori idonei “ per scorrimento” hanno avuto la possibilità di scegliere la sede a copertura delle posizioni resesi vacanti con priorità rispetto a chi era già stato assunto”“senza procedere prima ad una riassegnazione, tra i candidati già vincitori, delle sedi oggetto di rinuncia e/o decadenza, resesi disponibili o, comunque, senza consentire anche ai candidati già assegnatari di esprimere preferenza per una nuova assegnazione delle sedi ancora disponibili oggetto di rinuncia e/o decadenza.”.

II.1. Questi motivi di diritto dedotti:

“Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 2 e comma 4, del bando; degli art. 3, 97, 117, 1° comma, Cost.; degli artt. 1 e 3 l. 241/1990 - violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità, imparzialità, ragionevolezza, parità di trattamento - eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento - eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto e in diritto - ingiustizia manifesta”.

III. Si sono costituite in giudizio, tra le Amministrazioni intimate, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez PA, assumendo la legittimità degli atti censurati.

III.1. Si è altresì costituito in giudizio il controinteressato -OMISSIS- santo, controdeducendo alle doglianze di parte ricorrente.

III.2. Con ordinanza n. 7170 del 23 novembre 2022, è stata respinta la domanda cautelare incidentalmente proposta.

IV. Con primo atto per motivi aggiunti il Signor -OMISSIS- ha gravato il successivo atto di scorrimento datato 7 febbraio 2023, con il quale sono stati invitati “gli idonei collocati nella graduatoria profilo CU/ISPL dalla posizione n. 1405 alla posizione 1951 e gli idonei collocati nella graduatoria profilo CU/GIUL dalla posizione n. 1248 alla posizione 1493” a manifestare un ordine di preferenza tra amministrazioni e sedi ancora disponibili, unitamente all'allegato elenco contenente tali sedi – per quanto di interesse - nella Regione Sicilia, riproponendo le medesime censure già dedotte con il ricorso introduttivo oltre a dedurre illegittimità derivata.

V. Con ordinanza collegiale n. 8161 dell’11 maggio 2023, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio, con autorizzazione al ricorso ai pubblici proclami con le modalità ivi specificate.

V.1. In data 8 luglio 2023 il ricorrente ha depositato attestazione di avvenuta notifica mediante pubblici proclami avvenuta in data 3 luglio 2023.

VI. Fissato il ricorso alla pubblica udienza del 17 ottobre 2023 per la trattazione del merito, con motivi aggiunti notificati il 31 agosto 2023 e depositati in giudizio l’1 settembre 2023, sono stati impugnati l’ulteriore atto di scorrimento della graduatoria datato 20 giugno 2023 concernente, per il profilo CU/GIUL, gli idonei dalla posizione n. 1494 alla posizione n. 1681 e l’allegato elenco contenente le sedi ancora disponibili, per quanto di interesse, nella Regione Sicilia.

VI.1. Sono stati dedotti, oltre all’illegittimità derivata, i vizi già proposti con il gravame introduttivo ed i primi motivi aggiunti.

VII. All’esito dell’udienza pubblica del 17 ottobre 2023, con ordinanza collegiale n. 15935 del 27 ottobre 2023 è stato disposto il rinvio della trattazione del merito, mancando i termini a difesa, stante la proposizione del ricorso per motivi aggiunti, ed è stato dato avviso di possibile inammissibilità, per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, e di improcedibilità, per integrazione del contraddittorio oltre il termine perentorio assegnato.

VII.1. Le parti ricorrente e controinteressata hanno prodotto memoria ex art. 73 c.p.a. in vista della pubblica udienza del 30 gennaio 2024, nel quale il ricorso è stato introitato per la decisione.

VIII. Esso deve dichiararsi inammissibile, per difetto di giurisdizione del Giudice adito.

VIII.1. Preliminarmente deve considerarsi che:

- ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, in materia di pubblico impiego privatizzato la giurisdizione è attribuita in via generale al Giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, al quale è devoluta la cognizione di “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (…) incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro (…)”;

- sussiste, invece, la giurisdizione del Giudice amministrativo in due limitate ipotesi, ossia:

(i) per “le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001), dunque fino all’approvazione della graduatoria finale, “dopo la quale si apre la fase esecutiva nella quale si configurano attività che attengono allo svolgimento privatistico del rapporto di lavoro” (cfr. T.a.r. Lazio, Roma, sez. I quater, 28 marzo 2023, n. 5327; T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, 8 settembre 2020, n. 483; Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2014, n. 5769) e nel cui contesto i comportamenti e le determinazioni dell’Amministrazione sono espressione del potere negoziale che la stessa esercita nella veste e con la capacità del privato datore di lavoro (Cass. Civ., Sez. Un., sentenze 6 luglio 2006, n. 15342, 23 settembre 2013, n. 21671, 7 luglio 2014, n. 15428);

(ii) quando si contesta la legittimità di atti con cui si definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, si individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi o si determinano le dotazioni organiche complessive (c.d. macro-organizzazione; art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001), sempreché l’atto costituisca la fonte autonoma e immediata della lesione (abbia un “peso decisivo” per Cass. Civ., Sez. Un., 4 marzo 2020, n. 6076; cfr. anche Cass. Civ., Sez. Un., 28 febbraio 2019, n. 6040), perché soltanto in tal caso la controversia verte essenzialmente sull’interesse legittimo correlato all’esercizio del potere amministrativo di macro-organizzazione.

VIII.2. Va inoltre evidenziato che costituisce principio ormai consolidato quello secondo cui “la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati” (tra le tante, v. Cass. Civ., Sez. Un., 22 settembre 2022, n. 27748).

IX. Nel caso che ci occupa la domanda avanzata dall’odierno ricorrente, utilmente collocatosi in graduatoria nel concorso de quo e conseguentemente già assunto, è quello di beneficiare dei successivi scorrimenti della graduatoria stessa, riservati agli idonei perciò posizionatisi in posizione deteriore rispetto al medesimo, in modo da conseguire una sede più gradita. Pertanto, in applicazione del cennato criterio del?petitum?sostanziale, da indentificare in funzione della causa petendi, appare evidente che questi invochi una tutela riconducibile al?genus?dei diritti soggettivi, nei confronti dellAmministrazione che assume le vesti di datore di lavoro che opera secondo modelli di condotta prettamente privatistici; di conseguenza la cognizione di tale domanda appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario, quale giudice del lavoro, non venendo in rilievo alcuna contestazione riferibile alla procedura concorsuale, alla formazione originaria della graduatoria o ad atti di macro-organizzazione (cfr. T.a.r. Lazio, Roma, sez. V ter, 21 ottobre 2023, n. 1558)

In proposito si richiamano le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, che, con riguardo ad una fattispecie involgente proprio il potere datoriale di attribuzione della sede di servizio, hanno espressamente concluso nel senso che “appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia, come appunto quella di specie, relativa al "diritto all'assunzione", il quale sorge con il completamento di una fattispecie complessa (perdurante efficacia di una graduatoria + decisione di avvalersene per coprire posti vacanti utilizzando la graduatoria rimasta efficace) originata da una scelta dell'amministrazione, vincolata a darvi corso una volta che tale decisione sia stata assunta” (Cass. Civ. S.U. ordinanza 19 luglio 2022, n. 11569).

X. In conclusione il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, con conseguente devoluzione della controversia al Giudice ordinario, con funzioni di giudice del lavoro, dinanzi al quale potrà essere riassunto nel termine e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.

XI. Tenuto conto della natura della decisione assunta d’ufficio, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.


 


 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:

- dichiara il ricorso, come in epigrafe proposto, inammissibile per difetto di giurisdizione, rientrando la controversia nell’ambito della giurisdizione del Giudice ordinario, con funzioni di giudice del lavoro, davanti al quale l’odierno giudizio potrà essere riassunto nel termine e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.;

- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2024 con l’intervento dei Magistrati:

Rita Tricarico, Presidente, Estensore

Valerio Bello, Referendario

-OMISSIS-no Battiloro, Referendario

 
   

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

   

Rita Tricarico

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO