Pubblicato il 09/12/2023
N. 02896/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01731/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1731 del 2023, proposto
da
Anna Carbone, rappresentata e difesa dall’avvocato Gerardo Guzzo,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno,
domiciliataria ex lege in Salerno, C.so Vittorio
Emanuele n. 58;
Comune di Santa Marina, in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituito in
giudizio;
per l’annullamento
del parere contrario prot. n. 23922-P adottato dalla Soprintendenza ABAP il 18 ottobre 2023 e del successivo diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica del 7 novembre 2023 prot. n. 14645 adottato dal Comune di Santa Marina.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso si impugnano il parere contrario prot. n. 23922-P, limitatamente al rifacimento del tetto di copertura, adottato dalla Soprintendenza il 18 ottobre 2023, e il successivo diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica adottato dal Comune di Santa Marina, avente prot. n. 14645/2023, sempre limitatamente alla copertura del tetto.
Deduce la ricorrente di aver presentato al Comune sia l’istanza di accertamento di conformità urbanistica che quella di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 42/2004 in relazione a una serie di difformità riscontrate una volta acquisito il bene per successione.
Rappresenta che la documentazione è stata trasmessa con nota prot. n. 4392, acquisita il 24 aprile 2023, alla Soprintendenza, la quale, con nota prot. n. 13835-P del 13 giugno 2023, prima, e nota prot. n. 19164 del 18 agosto 2023, poi, ha chiesto documentazione integrativa, in realtà già in possesso dell’Autorità Tutoria, documentazione che il Comune ha trasmesso il 9 agosto 2023 con nota prot. n. 18776-A.
Allega che il 3 ottobre 2023 la Soprintendenza ha adottato il preavviso di parere favorevole in relazione a gran parte delle opere e di parere contrario limitatamente alla realizzazione di una nuova copertura e che, a seguito della trasmissione di osservazioni, il 18 ottobre 2023 l’amministrazione ha confermato il proprio orientamento, sicché successivamente il Comune di Santa Marina ha adottato il diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica prot. n. 14645/2023 del 7 novembre 2023.
Si eccepisce la tardività del parere della Soprintendenza, essendo il relativo termine rimasto sospeso solo dal 13 giugno 2023 al 9 agosto 2023, a seguito dell’unica richiesta di integrazione documentale consentita dalla legge, con la conseguenza che, in virtù del meccanismo del silenzio assenso, il parere favorevole dovrebbe ritenersi acquisito per silentium.
Si evidenzia, comunque, che nel caso che ci occupa, non si può parlare né di volumetria aggiuntiva,
in ragione della intervenuta compensazione della stessa con riguardo a volumi dello stesso fabbricato, né di incrementi volumetrici paesaggisticamente rilevanti.
Si eccepisce la violazione delle garanzie procedimentali e si afferma che anche il provvedimento comunale è illegittimo, non solo perché si fonda sull’altrettanto illegittimo parere contrario, ma anche perché è del tutto privo di un’autonoma congrua motivazione ed è stato adottato nonostante nel frattempo si fosse formato il silenzio assenso.
Il Comune resistente, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Si è costituita invece la Soprintendenza, evidenziando in primo luogo i limiti al sindacato dei pareri tecnici dalla stessa resi e affermando, in secondo luogo, che il termine di legge per l’emissione del parere non poteva iniziare a decorrere prima della trasmissione della documentazione integrale.
Ha contestato, infine, l’applicazione dell’istituto del silenzio assenso nella presente fattispecie.
La causa è stata chiamata all’udienza camerale del 5 dicembre 2023 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti (che non hanno sollevato obiezioni in merito) di possibile definizione con sentenza breve.
Il ricorso è in parte manifestamente inammissibile e in parte manifestamente fondato e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata.
Innanzitutto, il ricorso va dichiarato inammissibile quanto all’impugnativa del parere della Soprintendenza.
Sul punto, il Collegio intende dare continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui: “In materia di domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica ex art. 167, comma 5, del D.Lgs. n. 42 del 2004, l'Autorità competente si pronuncia entro il termine di 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro 90 giorni. La perentorietà del termine riguarda, non la sussistenza del potere, ma l'obbligo di concludere la fase del procedimento (obbligo che, se rimasto inadempiuto, può essere dichiarato sussistente dal Giudice, con le relative conseguenze), derivandone che al superamento dei predetti termini non consegue né la perdita del relativo potere, né alcuna ipotesi di silenzio significativo” (T.A.R. Sardegna, Sez. I, sent. n. 109 del 21 febbraio 2023).
Nel caso di specie, non vi è possibilità di dubbio circa la tardività del parere.
Invero, la richiesta di parere è pervenuta il 21 aprile 2023 e la prima richiesta di integrazione documentale è stata emessa il 12 giugno 2023.
La documentazione richiesta risulta poi trasmessa da parte del Comune in data 9 agosto 2023 e il 3 ottobre è intervenuto il preavviso di diniego.
Ancora, in data 15 ottobre sono state trasmesse le osservazioni e il 18 ottobre è stato emesso il parere negativo impugnato.
Il parere è quindi evidentemente tardivo.
In proposito occorre osservare, in linea di principio, quanto segue:
a) il temine per l’espressione del parere da parte della Soprintendenza decorre dalla ricezione della documentazione completa, tale essendo quella conforme a quanto previsto dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005;
b) è il privato, che deduce il superamento del termine siccome decorrente dall’originario inoltro della documentazione, a dover provare in giudizio che la documentazione a suo tempo trasmessa era completa;
c) se la documentazione a suo tempo trasmessa era completa, la richiesta di integrazione sospende il procedimento di rilascio del parere, ex art. 2, comma 7, L. n. 241 del 1990, e non lo interrompe (cfr. Sez. II, 8 settembre 2022, n. 2237; 29 novembre 2021, n. 2589).
Orbene, nel caso di specie, avendo nella fattispecie il privato dimostrato la circostanza sub b), il termine legale di novanta giorni va fatto decorrere dal 21 aprile 2023, data di ricevimento della richiesta di parere, di modo che, al 12 giugno, data della prima richiesta di integrazione documentale, erano già trascorsi cinquantadue giorni.
Il decorso del termine era quindi sospeso, in attesa dell’invio della documentazione integrativa, per riprendere a decorrere il 9 agosto, data in cui erano trasmesse le integrazioni.
Ne consegue che, alla data del 3 ottobre, quando sono stati comunicati i motivi ostativi, il termine di novanta giorni era già spirato.
Non può invece essere presa in considerazione la seconda richiesta di integrazioni documentali inviata dalla Soprintendenza.
Ne discende che, trascorso il termine dei novanta giorni, legalmente contemplato, ai fini della formulazione dell’atto consultivo, il parere tardivo, oggetto della presente impugnazione, è, come tale, inefficace e non vincolante e, quindi, non impugnabile.
Ne deriva che il ricorso è inammissibile in parte qua, poiché censura un parere non avente natura provvedimentale.
Tanto premesso, si procede all’esame delle censure mosse nei confronti del provvedimento di diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica del 7 novembre 2023 prot. n. 14645 adottato dal Comune di Santa Marina.
Il suddetto provvedimento è illegittimo perché difetta della motivazione necessaria a giustificarne l’adozione.
Invero, a fronte della mancanza del carattere vincolante del parere posto a fondamento della propria decisione, il Comune avrebbe dovuto svolgere una autonoma e approfondita valutazione di merito, dandone adeguatamente conto in motivazione.
Il Comune, invece, ha fondato il provvedimento di diniego dell’autorizzazione paesaggistica esclusivamente sulla posizione adottata dalla Soprintendenza; di conseguenza, tale provvedimento è illegittimo sulla scorta dell’orientamento condiviso secondo cui: “deve considerarsi illegittimo il diniego di rilascio di un'autorizzazione paesaggistica, con il quale l'Amministrazione comunale si uniformi in modo pedissequo al parere negativo dato dalla Soprintendenza oltre il termine di 45 giorni previsto dall'art. 146, comma 8, del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, siccome erroneamente ritenuto vincolante, posto che, qualora sia trascorso inutilmente il termine sopra indicato l'organo statale non è privato del potere di esprimere comunque un parere, ma il parere in tal modo dato perde il proprio carattere di vincolatività sicché lo stesso deve essere autonomamente e motivatamente valutato dall'amministrazione procedente in relazione a tutte le circostanze rilevanti del caso concreto" (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 9 agosto 2016, n. 3561)” (Tar Lombardia, Brescia, sez. I, sent. n. 269 del 21 marzo 2022; nello stesso senso Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 563 del 27 gennaio 2022).
Sono quindi fondate le censure di difetto di motivazione formulate nei confronti del provvedimento dell’amministrazione comunale, che va pertanto annullato.
La complessità della vicenda suggerisce l’opportunità di disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara inammissibile con riferimento all’impugnazione del parere prot. n. 23922-P adottato dalla Soprintendenza ABAP il 18 ottobre 2023;
- lo accoglie con riferimento all’impugnazione del diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica del 7 novembre 2023 prot. n. 14645 adottato dal Comune di Santa Marina, che per l’effetto annulla.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Laura Zoppo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
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Laura Zoppo |
Nicola Durante |
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IL SEGRETARIO