Giu Dimidiazione dei termini processuale nelle procedure di occupazione e di espropriazione di pubblica utilità
TAR PUGLIA di LECCE - SENTENZA 05 dicembre 2023 N. 1350
Massima
Per le controversie relative a procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, sia per quel che concerne la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, che costituisce a tutti gli effetti il primo atto della procedura espropriativa, sia per quel che riguarda il decreto costitutivo di servitù coattiva in sanatoria ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001, trova applicazione la previsione dell’art. 119, comma 2 del D. Lgs. n. 104/2010 e, dunque, tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati. Ciò perché, nel processo amministravo, la regola della dimidiazione dei termini processuali ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs. n. 104/2010 trova applicazione anche rispetto al deposito del ricorso; conseguentemente è irricevibile il ricorso depositato oltre i termini previsti dalla citata norma.

Testo della sentenza
TAR PUGLIA di LECCE - SENTENZA 05 dicembre 2023 N. 1350

Pubblicato il 05/12/2023

N. 01350/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01132/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1132 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Risi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Galatone, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Christian Valentino Casarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del decreto del Dirigente del VII° Settore Lavori Pubblici - Ambiente del Comune di Galatone n. 3 del 15.05.2023, avente ad oggetto “Lavori di sistemazione idraulica di contrada ‘Vasce'. CUP: I37B16000360006. Comunicazione di dichiarazione di pubblica utilità derivante dall'approvazione del progetto (D.P.R. 327/2001, art. 12, co. 1, lett. a) e decreto di occupazione anticipata, preordinata all'espropriazione, con determinazione provvisoria delle indennità (D.P.R. 327/2001, art. 22 bis)”, notificato il 24.07.2023, nonché di ogni altro atto comunque connesso, e coordinato, anteriore e conseguente.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Galatone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 29 novembre 2023 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito per il Comune resistente l’avv.to C. Casarano;

Sentite le parti presenti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm..


 

1.La ricorrente, proprietaria dei terreni situati nel Comune di Galatone (Lecce), censiti nel C.T. al foglio 31, particelle 48, 219 e 220, che si estendono rispettivamente per una superficie di 12,60 are (particella 48), 14,50 are (particella 219), 16,60 are (particella 220), con il ricorso all’esame, impugna l’epigrafato decreto del Dirigente del VII° Settore Lavori Pubblici - Ambiente del Comune di Galatone n. 3 del 15.05.2023, avente ad oggetto “Lavori di sistemazione idraulica di contrada ‘Vasce’. CUP: I37B16000360006. Comunicazione di dichiarazione di pubblica utilità derivante dall’approvazione del progetto (D.P.R. 327/2001, art. 12, co. 1, lett. a) e decreto di occupazione anticipata, preordinata all’espropriazione, con determinazione provvisoria delle indennità (D.P.R. 327/2001, art. 22 bis)”, notificatole il 24.07.2023, con cui il Comune resistente ha comunicato l’approvazione del progetto definitivo (in variante urbanistica al P.R.G. con dichiarazione di pubblica utilità) - avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale di Galatone n. 78 del 31.12.2021 - dei lavori di sistemazione idraulica della Contrada “Vasce” e disposto l’occupazione anticipata d’urgenza di mq. 1.260 della particella 48, di mq. 590 della particella 219 e di mq. 1.315 della particella 220 del foglio 31, oltre agli atti a questo connessi presupposti e conseguenziali.

1.1. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.

VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 11, COMMA 2 DEL D.P.R. N. 327/2001 - OMESSA NOTIFICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO.

1.2. Il 17 novembre 2023, si è costituito in giudizio il Comune di Galatone eccependo, in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso per la tardività del deposito dello stesso, stante l’impugnazione del provvedimento relativo alla procedura di occupazione d’urgenza e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche ex art. 119, comma 1, lett. f) c.p.a., e comunque la palese infondatezza dello stesso.

Il 20 novembre 2023 il difensore della ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia all’istanza cautelare incidentalmente proposta.

Alla Camera di Consiglio del 29 novembre 2023, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Presidente della Sezione ha avvisato le parti presenti e disposto che la causa sia introitata, ai fini della possibile decisione nel merito, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'ex art. 60 c.p.a..

2. Il ricorso è manifestamente irricevibile per la tardività del deposito dello stesso.

2.1. In via del tutto preliminare, rileva il Collegio che non costituiscono cause ostative all'adozione di una sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 cod. proc. amm., nella Camera di Consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare, la mancata presenza dei difensori delle parti (cfr. per tutte: T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 28 gennaio 2019, n. 173) e la rinuncia all’istanza cautelare formulata dalla parte ricorrente, in quanto quest’ultima se esonera il Collegio dall'obbligo di pronunciarsi su essa, non gli sottrae la facoltà di pronunciarsi con sentenza in forma semplificata sull'intera controversia, se le parti non oppongano validi motivi a questa soluzione.

Nella specie, parte ricorrente, - da un lato - non ha opposto alcuna replica all’eccezione di irricevibilità del ricorso formulata dalla difesa civica e - dall’altro - non ha (nemmeno) opposto validi motivi a questa soluzione, che, in base all'art. 74 c.p.a., sono legati alla volontà di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione (volontà, nella specie, non espressamente e specificamente espressa dal difensore della ricorrente neppure nella dichiarazione di rinuncia all’istanza cautelare, depositata il 20 novembre 2023, con la quale si è limitato (ambiguamente e confusamente) a rilevare la (del tutto) generica possibilità di riservarsi “un autonomo esame analitico finalizzato alla proposizione di nuove autonome impugnazioni, di motivi aggiunti e di istanze risarcitorie”).

2.2. Ciò premesso, il Tribunale ritiene condivisibile - e assolutamente pregiudiziale e dirimente - l’eccezione di tardività del deposito del ricorso formulata dalla difesa del Comune resistente, in quanto effettuato oltre il termine dimidiato di 15 (quindici) giorni dalla notifica, per come fissato dal combinato disposto degli artt. 45 primo comma e 119 secondo comma c.p.a..

L’oggetto del presente giudizio, infatti, è costituito da atti e provvedimenti amministrativi comunali afferenti ad una procedura ablatoria di carattere espropriativo, dei quali viene chiesto l’annullamento.

Reputa, infatti, il Collegio che non sia revocabile in dubbio che, attraverso l’epigrafato decreto dirigenziale n. 3 del 2023, il Comune di Galatone (richiamando la determinazione dirigenziale R.G. n. 1002 del 20.10.2021 “con cui, in via propedeutica alla predetta approvazione consiliare del progetto dell’opera pubblica, si approvava l’Avviso pubblico di avvio del procedimento finalizzato alla apposizione del vincolo preordinato alla espropriazione ed alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'Opera in oggetto richiamata”) decretando “che per consentire la realizzazione dell'intervento di "Sistemazione idraulica di Contrada Tasce'" di cui al progetto dell'opera richiamato in premessa, è pronunciata, in favore del Comune di Galatone quale autorità espropriante, l'occupazione anticipata dei beni indicati nell'allegata Tav. 1.2 [Piano particellare d'esproprio]…” abbia adottato un provvedimento ablatorio (inerente un procedimento di carattere espropriativo) interessante i terreni di proprietà della ricorrente.

Orbene, in virtù dell’art.119, comma 1, lett. f) e comma 2, c.p.a., nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a provvedimenti concernenti le procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati (salvo, nei giudizi di primo grado, quelli inerenti la notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti), ivi compreso - dunque - quello del deposito del ricorso, per il quale l’art. 45, comma 1, c.p.a. fissa il "termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario”.

In tal senso, costituisce ius receptum nella giurisprudenza il principio in virtù del quale “per le controversie relative a procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, sia per quel che concerne la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, che costituisce a tutti gli effetti il primo atto della procedura espropriativa, sia per quel che riguarda il decreto costitutivo di servitù coattiva in sanatoria ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001, trova applicazione la previsione dell’art. 119, comma 2 del D. Lgs. n. 104/2010 e, dunque, tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29/04/2019, n. 2726); inoltre, è stato condivisibilmente affermato che “nel processo amministravo, la regola della dimidiazione dei termini processuali ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs. n. 104/2010 trova applicazione anche rispetto al deposito del ricorso; conseguentemente è irricevibile il ricorso depositato oltre i termini previsti dalla citata norma” (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 04/06/2019, n. 3756).

2.3. Applicando tali coordinate normative ed ermeneutiche al caso di specie, risulta che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato all’Amministrazione Comunale resistente in data 17 ottobre 2023 ed è stato depositato solo in data 13 novembre 2023, ossia ben oltre il termine (dimidiato) di quindici giorni suddetto.

3. Per quanto innanzi illustrato, il ricorso va dichiarato irricevibile, in quanto depositato tardivamente, nei sensi precisati in motivazione.

3.1. Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vengono poste a carico della parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per la tardività del deposito, nei sensi precisati in motivazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate complessivamente in € 1.000,00, (Mille/00) oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 29 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Marco Martone, Referendario

 
   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Patrizia Moro

 

Enrico d'Arpe

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO