Giu Discrezionalità dell'amministrazione nella concessione della cittadinanza italiana: l'adeguata capacità reddituale
TAR LAZIO di ROMA sez. V bis - SENTENZA 20 novembre 2023 N. 17230
Massima
La verifica dell’Amministrazione in ordine ai mezzi di sostentamento non è soltanto funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale all’accertamento del presupposto necessario a che il soggetto sia poi in grado di assolvere i doveri di solidarietà sociale in modo da concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali.

Testo della sentenza
TAR LAZIO di ROMA sez. V bis - SENTENZA 20 novembre 2023 N. 17230

Pubblicato il 20/11/2023

N. 17230/2023 REG.PROV.COLL.

N. 09428/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9428 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Emanuela Cischino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Salvatore Fachile in Roma, piazza G. Mazzini, 8;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del provvedimento -OMISSIS-adottato dal Ministero dell’Interno 12 aprile 2018, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 1° ottobre 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS-del 12 aprile 2018, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 1° ottobre 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emerso dall’istruttoria di rito e dagli elementi di valutazione raccolti, l’insufficienza dei redditi dichiarati rispetto ai parametri richiesti per la concessione della cittadinanza italiana (pari ad € 8.263,31 per nucleo familiare composto da una sola persona, incrementato fino ad € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico).

L’impugnativa è stata affidata ai motivi di diritto che di seguito si riportano:

I. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, insufficienza, incoerenza, illogicità e irragionevolezza della motivazione, ingiustizia grave e manifesta per travisamento dei fatti, atteso che ai fini del calcolo della capacità reddituale dell’istante, qualificatosi imprenditore agricolo, sono state prese in considerazione soltanto le risultanze del modello c.d. UNICO, tralasciando le dichiarazioni IVA e IRAP (altresì presentate dall’istante e allegate alla domanda di cittadinanza), dalle quali si evincerebbe invece il possesso di un reddito ben superiore ai richiesti parametri ministeriali, posto che la tassazione IRPEF degli imprenditori agricoli è soggetta ad un regime agevolato forfettario basato unicamente sul reddito agrario, il quale viene calcolato sul valore catastale dei terreni coltivati.

II. Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta e contraddittorietà tra atti, avendo l’Amministrazione concesso la cittadinanza italiana alla moglie dell’odierno ricorrente, computando nel reddito di sussistenza anche quello prodotto da quest’ultimo.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio rilevando come da rapporto informativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cuneo del 6 ottobre 2016, è risultato che l’istante ha dichiarato all’Agenzia delle Entrate redditi sensibilmente diversi da quelli dichiarati nella domanda di cittadinanza, per un ammontare di: € 2.809,00 per l’anno 2012; € 3.249,00 per l’anno 2013; € 3.375,00 per l’anno 2014.

Inoltre, anche la situazione reddituale successiva alla domanda di cittadinanza risulterebbe insufficiente, in quanto pari ad € 3.439,00 per l’anno 2015 ed € 4.253,00 per l’anno 2016.

Con ordinanza collegiale istruttoria n. 4743 del 20 marzo 2023, il Collegio ha chiesto all’Amministrazione di rappresentare le ragioni per le quali ai fini del calcolo della capacità reddituale dell’istante, qualificatosi imprenditore agricolo, siano state prese in considerazione soltanto le risultanze del modello c.d. UNICO, tralasciando le dichiarazioni IVA e IRAP.

In adempimento al suddetto incombente istruttorio, l’Amministrazione ha evidenziato che dalla documentazione in atti risulta che il richiedente non ha compilato i riquadri del modello unico relativi all’attività d’impresa RF e RG, ma solo il quadro RA, dichiarandosi imprenditore individuale, sicché solo i relativi importi sono stati considerati come reddito dichiarato e imponibile del richiedente e dunque presi a base del provvedimento impugnato.

Con memoria depositata in data 4 settembre 2023, il ricorrente ha replicato a quanto osservato dall’Amministrazione, osservando che il fatto che “la legge preveda che l’IRPEF versata da taluni imprenditori agricoli (anche individuali) sia calcolata sul solo reddito agrario (a sua volta calcolato sul solo valore catastale dei terreni coltivati) non può certo in alcun modo condurre ad affermare che il solo reddito prodotto da tali imprenditori agricoli sia il c.d. reddito agrario”.

All’udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Giova in via preliminare osservare che per costante orientamento giurisprudenziale, anche di questa Sezione, l’acquisizione dello status di cittadino italiano rientra nei provvedimenti di concessione, che presuppongono l’esplicarsi di un’amplissima discrezionalità, in capo all’Amministrazione.

Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, nel cui ambito valutativo rientra anche l’accertamento della sufficienza del reddito dell’aspirante cittadino a garantirne il sostentamento.

In tale prospettiva, la giurisprudenza ha costantemente ribadito che la verifica dell’Amministrazione in ordine ai mezzi di sostentamento non è soltanto funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale all’accertamento del presupposto necessario a che il soggetto sia poi in grado di assolvere i doveri di solidarietà sociale in modo da “concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974).

Tra i diritti e i doveri che lo straniero viene ad acquisire quando viene inserito a pieno titolo nella comunità nazionale, non assume infatti un ruolo secondario il dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, sez I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., n. 1902/2018; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).

La verifica del requisito reddituale deve, in particolare, riguardare non solo il triennio precedente alla richiesta di concessione della cittadinanza – ex d.m. 22 novembre 1994, adottato in base all’art. 1, comma 4, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (cfr., T.A.R. Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690) – ma anche il periodo successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito fino al giuramento (cfr. art. 4, comma 7, d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, secondo cui “Le condizioni previste per la proposizione dell’istanza di cui all'art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all’art. 10 della legge”).

Per quanto riguarda, invece, la soglia minima del reddito, l’Amministrazione ha ritenuto di fissare ex ante dei parametri minimi indefettibili di reddito - in ragione di una valutazione a monte circa la congruità degli stessi a garantire l'autosufficienza economica del richiedente - facendo riferimento a quelli che, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 25.11.89 n. 382, consentono di ritenere esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico; soglia ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia proprio in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere in modo idoneo e continuativo sé e la famiglia, senza gravare negativamente sulla comunità nazionale (Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958).

Il parametro appena riportato costituisce un requisito minimo indefettibile, per cui l’insufficienza del reddito dichiarato può costituire - ex se - causa idonea a giustificare il diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro (la persistenza di tale situazione è comunque assicurata dal permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE).

La legittimità della suddetta valutazione è stata affermata dalla giurisprudenza costante in materia, condivisa anche da questa Sezione (Tar Lazio, sez. V bis, n. 1590/22; 1698/22; 1724/22; sez. I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; 6 settembre 2019, n. 10791; Tar Lazio, sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833; 13 maggio 2014, n. 4959; 3 marzo 2014, n. 2450; 18 febbraio 2014, n. 1956, 10 dicembre 2013, n. 10647; Cons. Stato sez. I, parere n. 240/2021; parere n. 2152/2020; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).

La validità di tali considerazioni e conclusioni è stata di recente ribadita dalla Sezione, ricostruendone le ragioni giuridiche sulla base dell’analisi della normativa che disciplina la posizione dello straniero nel nostro ordinamento giuridico (TAR Lazio, sez. V bis, n. n. 14163/2023 e 14172/2023).

Tanto premesso, occorre rilevare che nella fattispecie in esame i redditi presi in considerazione sono quelli risultanti dalla dichiarazione del modello unico che rappresentano la base imponibile relativa alle persone fisiche riportata nel riquadro RA (reddito agricolo) e non anche quelli risultanti dalle dichiarazioni IVA e IRAP, non avendo il ricorrente, dichiarandosi imprenditore individuale, compilato i riquadri del modello unico relativi all’attività d’impresa RF e RG.

Correttamente, quindi, l’Amministrazione ha valutato la situazione reddituale dell’istante sulla base del reddito dichiarato e imponibile come risultante dal riquadro RA del modello unico compilato, continuando gli imprenditori agricoli individuali che si dichiarino tali, a veder tassata la loro attività nell’ambito della determinazione catastale del reddito agrario, ai sensi dell’articolo 34 del Tuir (ovvero nel quadro RA del modello unico).

E ciò anche in osservanza a quanto stabilito dalla risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 77/2005, che nel precisare l’ambito di operatività dell’esclusione dalla determinazione catastale del reddito agrario, contenuta nell’articolo 90 del Tuir (che nello stabilire che i redditi immobiliari non strumentali all’impresa concorrono a formare il reddito in base alla rendita catastale, specifica che “tale disposizione non si applica per i redditi, dominicali ed agrari, dei terreni derivanti dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32, pur se nei limiti ivi stabiliti”), ha ribadito che tale norma si riferisce soltanto ai soggetti Ires che esercitano attività agricola in forma di società di capitali o di cooperative, nonché alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice, in virtù della disposizione contenuta nell’articolo 55, comma 2, lettera c), del Tuir.

In ragione di quanto sopra, non può trovare accoglimento l’impostazione di parte ricorrente che pretende di valutare la propria capacità reddituale di “cittadinanza” anche le dichiarazioni IVA e IRAP.

Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.

Tenuto conto della novità della questione trattata, si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Floriana Rizzetto, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere, Estensore

Antonietta Giudice, Referendario

 
   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Enrico Mattei

 

Floriana Rizzetto

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO