Giu Accesso agli atti ai titoli edilizi: precisazioni
TAR LAZIO di LATINA - SENTENZA 21 novembre 2023 N. 803
Massima
Costituisce giurisprudenza consolidata il principio secondo cui il proprietario di immobili ha titolo all’accesso a titoli edilizi assentiti al proprio confinante, sicché il soggetto interessato ha titolo all’accesso documentale agli atti richiesti per il solo fatto di essere proprietario dell’immobile costituito dalla particella, ove abbia dunque documentato un titolo di proprietà sulla particella in questione e non essendo il comune tenuto a una verifica della effettiva titolarità del diritto dominicale (cioè di validità e/o efficacia di tal titolo).

Testo della sentenza
TAR LAZIO di LATINA - SENTENZA 21 novembre 2023 N. 803

Pubblicato il 21/11/2023

N. 00803/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00457/2023 REG.RIC.

Immagine che contiene schizzo, disegno, emblema, arte Descrizione generata automaticamenteREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 457 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Monosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sermoneta, non costituito in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

dei provvedimenti in materia di accesso documentale e di accesso civico emessi dal Comune di Sermoneta, prot. n. 9428 del 7 luglio 2023 e prot. n. 9429 del 7 luglio 2023, nonché del preavviso di diniego prot. n. 7502 del 30 maggio 2023 e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi o consequenziali, con il definitivo accertamento del diritto del ricorrente di accedere ai documenti indicati nell'istanza prot. n. 16968 del 29 dicembre 2022.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2023 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso all’esame, notificato il 31 luglio/ 3 agosto 2023 e depositato il 1° agosto 2023, il ricorrente chiede l’accertamento della illegittimità del diniego opposto a una sua istanza di accesso – documentale in via principale e civico in via subordinata – dal comune di Sermoneta.

In concreto con la istanza di accesso il ricorrente: a) esponeva di essere proprietario degli immobili contrassegnati in catasto al foglio n. 62, particella n. 42 sub 1 e sub 2; egli precisava che relativamente alla sola particella n. 42 sub 1 era in corso un giudizio di rivendicazione che lo opponeva alla controinteressata; b) precisava che relativamente all’immobile insistente sulla particella n. 42 sub 1 era stata rilasciata alla controinteressata una autorizzazione paesaggistica (relativa a un progetto di recupero di un immobile diruto coinvolgente anche le particelle nn. 39, 40, 40 sub 5 e 591); c) chiedeva quindi – nel presupposto che gli immobili di cui è proprietario confinassero con la particella n. 591 e che avesse necessità di verificare “se dagli atti in parola possano derivare ulteriori violazioni del proprio diritto dominicale, nonché adoperarsi per evitare la realizzazione (ovvero ottenere la demolizione) di opere che, benché autorizzate in forza di atti amministrativi illegittimi, dovessero concretarsi in abusi edilizi o ridondare in violazioni della disciplina in materia di distanze” – il rilascio di “copia per via telematica, ai sensi dell’art. 13 d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184, del permesso di costruire rilasciato alla Sig.ra Rita Nardi a seguito della autorizzazione paesaggistica n. 5 del 20 aprile 2009, nonché di ogni altra eventuale istanza, DIA, SCIA, CILA o titolo abilitativo edilizio rilasciato alla stessa o a terzi, relativamente agli immobili distinti in catasto al foglio 62, particelle 42 sub 1, 39, 40, 40 sub 5 e 591”.

Il comune – dopo aver comunicato al ricorrente il preavviso di diniego e averne acquisito le osservazioni – negava: a) l’accesso documentale nel presupposto che egli non avesse un interesse giuridicamente rilevante essendo il suo diritto di proprietà sub judice (in concreto il ricorrente è risultato soccombente in primo grado e in grado di appello anche se il giudizio è tuttora in corso dato che esso è stato riassunto avendo la Corte di Cassazione accolto il suo ricorso avverso la sentenza di appello con ordinanza n. 18528 del 28 giugno 2023); b) l’accesso civico, nel presupposto che alla controinteressata non fosse stato rilasciato un permesso di costruire e che altri titoli edilizi (cila, scia etc…) non fossero suscettibili di accesso civico (a differenza del permesso di costruire) non essendo prevista dalla legge la loro pubblicazione e costituendo quindi la loro divulgazione una “violazione della privacy” degli interessati.

Di qui il ricorso all’esame con il quale il ricorrente chiede l’annullamento degli atti di diniego e l’accertamento del diritto all’accesso ai documenti richiesti.

Né il comune di Sermoneta né la controinteressata si sono costituiti in giudizio.

Il ricorso è fondato e va accolto sussistendo i presupposti del diritto di accesso documentale.

Va osservato in via generale che costituisce giurisprudenza consolidata il principio secondo cui il proprietario di immobili ha titolo all’accesso a titoli edilizi assentiti al proprio confinante (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 14 agosto 2023, n.1077); nella fattispecie, quindi, il ricorrente già avrebbe titolo all’accesso documentale agli atti richiesti per il solo fatto di essere proprietario dell’immobile costituito dalla particella n. 42 sub 2 (dato che la controversia sulla proprietà riguarda la sola particella sub 1). Peraltro va anche aggiunto che il ricorrente avrebbe avuto titolo all’accesso anche solo sulla base dell’affermata titolarità della particella sub 1, nonostante il contenzioso pendente, dato che egli comunque ha documentato un titolo di proprietà sulla particella in questione (successione testamentaria dalla defunta moglie e atto di donazione dell’immobile in questione a quest’ultima) e non essendo il comune tenuto a una verifica della effettiva titolarità del diritto dominicale (cioè di validità e/o efficacia di tal titolo); solo ove il contenzioso si fosse (già) risolto definitivamente in modo sfavorevole al ricorrente si sarebbe potuto escludere un suo interesse giuridicamente rilevante all’accesso ma è documentato (e il comune ne era al corrente) che il contenzioso non è ancora stato definito.

In questa situazione quindi non può negarsi che il ricorrente abbia titolo a verificare la legittimità di iniziative edilizie coinvolgenti tra le altre la particella n. 42 sub 1.

Quanto precede implica che il ricorso vada accolto con assorbimento di ogni altra censura o profilo della controversia e ordine al comune di fornire copia dei documenti richiesti al ricorrente nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, sez. II, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e per l’effetto ordina l’esibizione della documentazione richiesta.

Condanna il comune di Sermoneta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro duemila, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Davide Soricelli, Presidente, Estensore

Roberto Maria Bucchi, Consigliere

Benedetta Bazuro, Referendario

 
   

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

   

Davide Soricelli

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO