Pubblicato il 22/11/2023
N. 09984/2023REG.PROV.COLL.
N. 02638/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 2638 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Pistilli,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Comune di Tarquinia, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 10723/2019, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 ottobre 2023 il Cons. Roberta Ravasio, in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams”;
Dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con la determinazione dirigenziale prot. n. 7946 del 14.03.2018, il Comune di Tarquinia respingeva la domanda condono edilizio, ai sensi della L. 326/2003, presentata dall’appellante in relazione alla costruzione di un edificio ad uso abitativo plurifamiliare, realizzato mediante elevazione di due piani fuori terra al di sopra di un manufatto interrato (oggetto di precedente condono edilizia n. 817/2002 – condono ex L. 724/1994) nonché per opere d recinzione, il tutto realizzato su fondo censito al foglio -OMISSIS-, in area dichiarata di notevole interesse pubblico per effetto del D.M. 19/01/1977: a motivo del diniego il Comune allegava che, trattandosi di abuso maggiore, non ne era ammesso il condono in zona vincolata.
2.Con successiva ordinanza n. 15 del 18.2.2019, lo stesso Comune ordinava la demolizione e ripristino dei luoghi.
3.Il sig. -OMISSIS- impugnava i suddetti provvedimenti rispettivamente con ricorso principale e con ricorso per motivi aggiunti dinnanzi il TAR per il Lazio, che li respingeva con sentenza n. 10723 del 2019.
4. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il sig. -OMISSIS-.
5.Il Comune di Tarquinia non si è costituito in giudizio.
6. La causa è chiamata per la discussione in occasione dell’udienza pubblica del 16 ottobre 2023, in occasione della quale è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
7.Con unico motivo di appello, parte appellante deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui omette di valutare il motivo di diritto dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio in primo grado e afferente alla violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, in quanto l’Amministrazione non avrebbe rappresentato le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni depositate a seguito del preavviso di rigetto. 8
8. La censura è in parte inammissibile e in parte infondata.
9. Sotto un primo aspetto la censura è inammissibile in quanto proposta per la prima volta in appello, laddove nel ricorso in primo grado si lamentava solo l’omessa notificazione del provvedimento impugnato alla moglie dell’appellante, comproprietaria dell’immobile.
9.1. L'art. 104, comma 1, c.p.a., esclude infatti che possano essere introdotti, per la prima volta nel giudizio di secondo grado, profili di doglianze, in fatto e diritto, ulteriori rispetto a quelli che, proposti con atti ritualmente notificati, hanno delimitato il thema decidendum in prime cure: in ciò si manifesta il c.d. divieto dei nova (ex multis Consiglio di Stato sez. V, 04/11/2022, n.9691).
10. Sotto un secondo aspetto non risulta contestata né la qualificazione delle opere oggetto di condono, quale abuso maggiore, né l’insistenza delle opere oggetto di condono in area assoggettata a vincolo prima della realizzazione delle opere abusive: tale considerazione, risulta dirimente al fine di ritenere l’atto impugnato non annullabile, ai sensi dell’art. 21 octies della L. n. 241/90, essendo la giurisprudenza della Sezione ormai da tempo assestata nel senso che il condono edilizio di cui al D.L. n. 269/2003, convertito nella L. n. 326/2003, non è, a priori, consentito se abbia ad oggetto “abusi maggiori”(cioè abusi riconducibili a quelli di cui alle tipologie 1, 2 e 3 della tabella allegata al D.L. n. 269/2003) commessi in zona sottoposta, precedentemente alla realizzazione delle opere, a vincolo (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI, n. 8043/2022).
Essendo fuori di dubbio, per quanto dianzi rilevato, che il contenuto dispositivo dell'atto non avrebbe potuto essere differente da quello in concreto adottato, consegue l’irrilevanza della violazione procedimentale lamentata da parte appellante (Consiglio di Stato sez. VI, 12/04/2023 n.3672).
10. In conclusione l’appello deve essere respinto.
11. Nulla per le spese in mancanza di costituzione del Comune appellato
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Oreste Mario Caputo, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
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Roberta Ravasio |
Oreste Mario Caputo |
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IL SEGRETARIO