Pubblicato il 30/08/2023
N. 04937/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02342/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 2342 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati -OMISSIS-, Maria
Giovanna -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia;
contro
Comune di Ischia, non costituito in giudizio;
nei confronti
Segretario Comunale pro tempore del Comune di Ischia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio rigetto serbato sull'istanza di accesso ai documenti avanzata al comune di Ischia in data 24 marzo 2023 e per la declaratoria del diritto di accesso alla documentazione richiesta, con condanna del comune a rilasciare la documentazione anche tramite nomina di un commissario ad acta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2023 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato e depositato il 19 maggio 2023, il ricorrente chiede l’annullamento del silenzio rigetto serbato dal comune di Ischia sull’istanza di accesso del 24 marzo 2023, con la quale aveva chiesto di ottenere copia del seguente documento: “All. A) planimetria identificativa aree a verde”, di cui alla “delibera di Giunta Comunale Ischia n. 104/2021 pubblicata in data 20/03/2023 come da attestazione in calce a firma del Segretario Comunale”, e la declaratoria del diritto ad accedere al documento de quo e ad ottenerne copia conforme.
Il ricorrente espone che: - in data 20 marzo 2023 il comune di Ischia ha pubblicato sull’Albo pretorio la delibera di giunta comunale 104/2021 avente ad oggetto la “concessione in uso delle aree verdi pubbliche – indirizzi”; - tale delibera è stata pubblicata con circa un anno di ritardo e senza l’allegato A) costituente la planimetria identificativa delle aree pubbliche a verde del comune di Ischia; - con istanza del 24 marzo 2023, il ricorrente chiedeva al comune di Ischia la trasmissione della planimetria “ai fini dell’impugnativa in sede civile, penale, amministrativa e contabile nonché per utilizzarli a proprio favore ovvero a confutazione nei giudizi e/o nelle mediazioni pendenti o da promuovere contro l'ente”, avendo in corso un giudizio ex art. 39 TUE (indennità per reiterazione vincoli esproprio) e una procedura ex art. 42 bis TUE (restituzione o acquisizione di immobili illegittimamente occupati); - il comune di Ischia non dava riscontro nei 30 giorni successivi alla richiesta.
Il ricorrente, rimarcando la sua legittimazione e interesse all’accesso sia ai sensi della disciplina sull’accesso civico che di quella sull’accesso documentale, chiede che il comune venga condannato all’ostensione della planimetria richiesta.
Il comune intimato non si è costituito in giudizio.
In data 6 luglio 2023, parte ricorrente ha depositato documentazione tra cui la nota del comune di Ischia del 23 maggio 2023 e relativi allegati, con cui il segretario comunale rappresenta che aveva dato riscontro all’istanza di accesso con nota del 7 aprile 2023, al cui contenuto si riporta, ma che la stessa per un errore materiale verificatosi all'atto della acquisizione e registrazione a sistema del documento non era stata inviata all’indirizzo pec del destinatario.
Nella nota di risposta del 7 aprile 2023, allegata alla nota del 6 luglio 2023 e da questa richiamata, il segretario comunale conferma che “la Bozza di avviso pubblico allegata al verbale della deliberazione n. 104 del 22/12/2021 — pubblicata all'Albo on line dell'Ente al n. 642/2023 -, pur riportando il riferimento ad un "Allegato A) Planimetria identificativa aree a verde" non presenta, in allegato, la predetta planimetria” e attesta che tale planimetria, ad esito delle ricerche effettuate non risulta presente agli atti del suo Ufficio e “neppure nella documentazione contenuta nel fascicolo istruttorio reperito agli atti della Giunta afferente la deliberazione in argomento” e che “anche le precedenti deliberazioni a disposizione dell'Ufficio recanti analogo oggetto, in particolare, la deliberazione n. 117/2013 citata nel provvedimento in argomento - non presentano il predetto allegato "A" o, comunque, una planimetria descrittiva delle aree in argomento e, pertanto, non si può neppure ritenere acquisito il documento planimetrico per relationem o eterointegrazione”. Inoltre, a seguito di ciò, il segretario comunale ha anche invitato l’Ufficio competente (Servizio 7) “a completare la documentazione istruttoria indicata in delibera prima di adottare un qualsiasi atto conseguente all'indirizzo in esame, fornendo espressa indicazione a che, qualora si debba dar corso alla pubblicazione dell'avviso in argomento, la stessa debba essere necessariamente preceduta dalla riapprovazione in Giunta comunale dell'avviso completo dell'allegato "A" contenente la invocata planimetria, al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di informazione dei cittadini consociati”.
In data 10 luglio 2023, parte ricorrente ha depositato memoria con cui insiste per l’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 26 luglio 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Sul presente ricorso, come da costante giurisprudenza di questa sezione, va dichiarata cessata la materia del contendere alla luce della risposta fornita all’interessato dal segretario comunale del comune di Ischia con nota del 23 maggio 2023, dopo la proposizione del presente ricorso, che richiama la nota del 7 aprile 2023 (per espressa ammissione dell’Amministrazione non inviata al richiedente per errore e quindi pervenutagli solo in allegato alla risposta del 23 maggio 2023) in cui si dà espressamente conto dell’attività di ricerca effettuata presso gli Uffici competenti e del fatto che la planimetria in questione non è stata rinvenuta agli atti del comune, tanto è vero che lo stesso segretario comunale ha invitato l’ufficio competente a “completare la documentazione istruttoria indicata in delibera prima di adottare un qualsiasi atto conseguente all'indirizzo in esame, fornendo espressa indicazione a che, qualora si debba dar corso alla pubblicazione dell'avviso in argomento, la stessa debba essere necessariamente preceduta dalla riapprovazione in Giunta comunale dell'avviso completo dell'allegato "A" contenente la invocata planimetria, al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di informazione dei cittadini consociati”.
Come già più volte affermato da questa sezione, infatti, “allorquando l’Amministrazione dichiara di non detenere i documenti richiesti assumendosi la responsabilità della veridicità della sua affermazione, è evidente che l’interesse del ricorrente è, comunque, stato soddisfatto, anche se in “forma negativa” ”; invero “al cospetto di una dichiarazione espressa dell’Amministrazione di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l'accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data” (CdS, IV, 27 marzo 2020, n. 2142)” (cfr. tra le altre, Tar Napoli, sent. n. 4589 del 2022; n.3055 del 2022; n. 2319 del 2021). E, del resto, è principio generale di ordine logico prima ancora che giuridico che in tanto può prodursi copia (sia essa semplice o conforme all'originale) di un determinato atto in quanto questo sia esistente e nella disponibilità del soggetto cui è richiesta la copia. Al cospetto di una dichiarazione espressa dell'Amministrazione di inesistenza di un determinato atto non vi sono, infatti, margini per il giudice per ordinare l'accesso, che può riguardare solo documenti già formati e in possesso dell’Amministrazione, non potendosi imporre all'Amministrazione in sede di accesso agli atti un inammissibile sforzo di produzione ed elaborazione documentale (cfr. tra le altre, Cons. di Stato, sent. n. 374 del 2022 e n. 3992 del 2020; Tar Napoli, sent. n.3223 del 2021).
Inoltre, le copie depositate da parte ricorrente della pagina di stampa e della pagina facebook del sindaco con cui si dà notizia della riapertura parziale della Pieta degli Atleti, non possono ritenersi elementi sufficienti a contestare la veridicità di quanto il segretario comunale ha espressamente attestato sotto la sua responsabilità nella citata nota di risposta.
Per quanto sopra, pertanto, l’interesse ostensivo del ricorrente deve ritenersi comunque soddisfatto anche se “in negativo” e sul presente ricorso va dichiarata cessata la materia del contendere (cfr., tra le altre, Tar Napoli, sent. n. 2319 del 2021 cit.).
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione delle peculiarità della vicenda controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario
Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
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Mara Spatuzzi |
Santino Scudeller |
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IL SEGRETARIO